Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15294/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguardava il compenso per ore eccedenti prestate da un docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica nel periodo 1.9.2009-31.8.2012. La domanda originaria, accolta nei gradi di merito, era diretta a ottenere la corresponsione delle ore eccedenti in misura di sei ore settimanali per dodici mensilità l'anno, secondo il trattamento economico previsto dagli artt. 70 e 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, anziché secondo il diverso criterio fissato dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009 e dalle Intese del 19.11.2009 e del 18.5.2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 87 CCNL, sostenendo che l'alternativa prevista dal comma 2 per la determinazione del compenso fosse applicabile anche ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 30 del CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso, in contrasto con tali norme, un rinvio generale dalla contrattazione di comparto alla contrattazione integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha interpretato l'art. 87 del CCNL nel senso che la disciplina distingue nettamente tra docenti impegnati nelle attività complementari di educazione fisica, per i quali il compenso per le ore eccedenti può essere corrisposto alternativamente con maggiorazione del 10% o in forma forfetaria, e coordinatori provinciali per l'educazione fisica, per i quali il compenso delle ore eccedenti è dovuto soltanto con la maggiorazione del 10%. Ha inoltre escluso che l'art. 30 del CCNL contenesse una delega generale alla contrattazione integrativa per disciplinare il compenso delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti, rilevando che nemmeno l'art. 4 del CCNL contemplava tale materia tra quelle devolute alla contrattazione decentrata. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    comma 1, comma 2, comma 3

    Regola in modo differenziato il compenso per le ore eccedenti: per i docenti impegnati nelle attività complementari è ammessa la corresponsione con maggiorazione del 10% o in forma forfetaria; per i coordinatori provinciali per l'educazione fisica è prevista solo la maggiorazione del 10%.

  • art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    Non contiene una delega generale alla contrattazione integrativa per disciplinare le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento, almeno non per il compenso dei coordinatori provinciali per l'educazione fisica.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita possibilità di rinvio alla contrattazione integrativa, ma la Corte esclude che esso conduca, nel caso concreto, a un diverso esito rispetto alla disciplina contrattuale collettiva applicabile.

  • art. 4 CCNL Comparto Scuola 2006/2009

    Nel definire le materie devolute alla contrattazione collettiva decentrata non include la regolamentazione del compenso per il lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica.

  • art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009

    Costituisce il parametro economico diverso da quello rivendicato in giudizio, ma non viene ritenuto idoneo a prevalere sulla disciplina del CCNL per i coordinatori provinciali.

  • art. 4 delle Intese del 19.11.2009 e del 18.5.2010

    Sono richiamate come fonti che avrebbero fissato un trattamento peggiorativo o comunque difforme rispetto al CCNL, ma la Corte ritiene che non potessero derogare alla disciplina collettiva di comparto in assenza di delega.

Massime di principio

  • Quando la contrattazione collettiva di comparto disciplina espressamente e in modo differenziato il compenso per prestazioni eccedenti, la distinzione testuale e sistematica tra categorie di lavoratori deve essere rispettata e non può essere neutralizzata mediante interpretazioni estensive.
  • In mancanza di una chiara delega della contrattazione di comparto, la contrattazione integrativa non può modificare in senso peggiorativo o difforme il trattamento economico fissato dal CCNL per una specifica categoria di personale.
  • L'interpretazione delle clausole collettive deve muovere dal dato letterale e dal coordinamento sistematico delle disposizioni, valorizzando anche la ratio della diversa posizione funzionale dei destinatari della disciplina.
  • Se il CCNL non devolve una determinata materia alla contrattazione decentrata, gli accordi integrativi non possono validamente introdurre un regime economico incompatibile con quello previsto dal contratto nazionale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.