Cassazione Civile, Ordinanza n. 15294/2023 del 31/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguardava il compenso per ore eccedenti prestate da un docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica nel periodo 1.9.2009-31.8.2012. La domanda originaria, accolta nei gradi di merito, era diretta a ottenere la corresponsione delle ore eccedenti in misura di sei ore settimanali per dodici mensilità l'anno, secondo il trattamento economico previsto dagli artt. 70 e 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, anziché secondo il diverso criterio fissato dall'art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009 e dalle Intese del 19.11.2009 e del 18.5.2010. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 87 CCNL, sostenendo che l'alternativa prevista dal comma 2 per la determinazione del compenso fosse applicabile anche ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica; con il secondo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 30 del CCNL, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso, in contrasto con tali norme, un rinvio generale dalla contrattazione di comparto alla contrattazione integrativa per la determinazione del trattamento economico accessorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha interpretato l'art. 87 del CCNL nel senso che la disciplina distingue nettamente tra docenti impegnati nelle attività complementari di educazione fisica, per i quali il compenso per le ore eccedenti può essere corrisposto alternativamente con maggiorazione del 10% o in forma forfetaria, e coordinatori provinciali per l'educazione fisica, per i quali il compenso delle ore eccedenti è dovuto soltanto con la maggiorazione del 10%. Ha inoltre escluso che l'art. 30 del CCNL contenesse una delega generale alla contrattazione integrativa per disciplinare il compenso delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti, rilevando che nemmeno l'art. 4 del CCNL contemplava tale materia tra quelle devolute alla contrattazione decentrata. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
comma 1, comma 2, comma 3
Regola in modo differenziato il compenso per le ore eccedenti: per i docenti impegnati nelle attività complementari è ammessa la corresponsione con maggiorazione del 10% o in forma forfetaria; per i coordinatori provinciali per l'educazione fisica è prevista solo la maggiorazione del 10%.
art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Non contiene una delega generale alla contrattazione integrativa per disciplinare le attività aggiuntive e le ore eccedenti di insegnamento, almeno non per il compenso dei coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
art. 40 d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'asserita possibilità di rinvio alla contrattazione integrativa, ma la Corte esclude che esso conduca, nel caso concreto, a un diverso esito rispetto alla disciplina contrattuale collettiva applicabile.
art. 4 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Nel definire le materie devolute alla contrattazione collettiva decentrata non include la regolamentazione del compenso per il lavoro eccedente le 18 ore settimanali prestato dai coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
art. 4 dell'Accordo Nazionale 18.11.2009
Costituisce il parametro economico diverso da quello rivendicato in giudizio, ma non viene ritenuto idoneo a prevalere sulla disciplina del CCNL per i coordinatori provinciali.
art. 4 delle Intese del 19.11.2009 e del 18.5.2010
Sono richiamate come fonti che avrebbero fissato un trattamento peggiorativo o comunque difforme rispetto al CCNL, ma la Corte ritiene che non potessero derogare alla disciplina collettiva di comparto in assenza di delega.
Massime di principio
- Quando la contrattazione collettiva di comparto disciplina espressamente e in modo differenziato il compenso per prestazioni eccedenti, la distinzione testuale e sistematica tra categorie di lavoratori deve essere rispettata e non può essere neutralizzata mediante interpretazioni estensive.
- In mancanza di una chiara delega della contrattazione di comparto, la contrattazione integrativa non può modificare in senso peggiorativo o difforme il trattamento economico fissato dal CCNL per una specifica categoria di personale.
- L'interpretazione delle clausole collettive deve muovere dal dato letterale e dal coordinamento sistematico delle disposizioni, valorizzando anche la ratio della diversa posizione funzionale dei destinatari della disciplina.
- Se il CCNL non devolve una determinata materia alla contrattazione decentrata, gli accordi integrativi non possono validamente introdurre un regime economico incompatibile con quello previsto dal contratto nazionale.
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