Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15305/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Nel giudizio di cassazione definito con ordinanza n. 33126/2021, la Corte aveva rigettato il ricorso proposto dall'azienda sanitaria locale contro la sentenza della Corte di appello di Roma e l'aveva condannata alla rifusione delle spese, ma nel dispositivo aveva omesso di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore dei lavoratori vittoriosi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Il difensore ha quindi proposto ricorso per la correzione di errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con la formula di distrazione in proprio favore.

La decisione

La Corte ha rilevato, dall'esame degli atti, che l'istanza di distrazione era stata effettivamente proposta nel controricorso. Ha quindi affermato che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c. In accoglimento del ricorso, ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza precedente aggiungendo, dopo la locuzione "accessori di legge", la previsione "con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Luciano Drisaldi che ne ha fatto richiesta". La Cancelleria è stata incaricata delle annotazioni conseguenti.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    istanza di distrazione delle spese

    La richiesta di distrazione delle spese può essere formulata dal difensore della parte vittoriosa e, se omessa nella decisione, deve essere considerata ai fini dell'integrazione del dispositivo.

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    In assenza di una specifica previsione legislativa per l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione, il rimedio è la correzione degli errori materiali mediante il procedimento di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale correggibile con il procedimento di correzione previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c.
  • Quando dagli atti risulta che la richiesta di distrazione delle spese è stata effettivamente formulata, il giudice può integrare il dispositivo della decisione senza riaprire il merito della controversia.
  • La distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario può essere disposta anche mediante correzione dell'errore materiale se la relativa statuizione è stata indebitamente omessa nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.