Cassazione Civile, Ordinanza n. 26201/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda principale trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa a due avvisi di accertamento per IRPEF/ILOR riferiti agli anni 2002 e 2004, per un importo complessivo di euro 339.789,43. La contribuente aveva impugnato la cartella con esito sfavorevole nei giudizi di merito e aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo quattro motivi: (1) violazione dell'art. 140 c.p.c. e dell'art. 60 d.P.R. 600/1973 per omessa raccomandata informativa nella notifica degli avvisi prodromici; (2) vizio motivazionale della CTR per mancato esame del medesimo profilo; (3) illegittimità dell'iscrizione a ruolo definitiva avvenuta prima del decorso di sessanta giorni dalla effettiva conoscenza degli avvisi, in violazione dell'art. 14 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992; (4) censura contro la dichiarata inammissibilità, nel merito, dell'impugnazione. La Corte, nella successiva ordinanza di correzione di errore materiale, rileva che nella memoria del giudizio di cassazione era stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario; poiché il dispositivo dell'ordinanza n. 26201/2021 aveva omesso tale statuizione, viene chiesto di correggerlo. Viene inoltre domandata la rideterminazione degli esborsi per l'asserita mancata considerazione del contributo unificato versato.
La decisione
Nel giudizio di cassazione principale la Corte ha accolto il terzo motivo, ha ritenuto infondati il primo e il secondo, e assorbito il quarto; ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Nell'ordinanza successiva di correzione di errore materiale, la Corte ha accolto solo la richiesta relativa alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, escludendo invece la correzione della somma liquidata per esborsi, perché il contributo unificato è dovuto ex lege e la sua restituzione è implicitamente compresa nella condanna alle spese. Il dispositivo dell'ordinanza è stato quindi corretto aggiungendo la formula di distrazione delle spese, senza statuire sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
La mancata raccomandata informativa nella notificazione eseguita presso la casa comunale integra un vizio della notifica, ma può risultare sanato se l'atto sia comunque giunto a conoscenza effettiva del destinatario.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Le modalità di notificazione degli atti tributari devono rispettare le regole speciali previste dalla norma, ferma la possibile sanatoria per raggiungimento dello scopo in caso di conoscenza effettiva.
Il vizio di notificazione dell'atto impositivo è sanato per raggiungimento dello scopo quando il contribuente abbia avuto conoscenza effettiva dell'atto.
art. 14 d.P.R. n. 602 del 1973
L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo non può avvenire prima del decorso del termine di sessanta giorni previsto per l'impugnazione dell'atto presupposto, se non risulta una valida e tempestiva definitività del credito.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamati quale disciplina del termine e dell'oggetto dell'impugnazione degli atti tributari presupposti e conseguenti.
Consente la correzione degli errori materiali anche per l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.
È il rimedio procedurale per correggere omissioni o errori materiali del provvedimento, utilizzabile anche per la distrazione delle spese.
La disciplina della distrazione delle spese richiama il procedimento di correzione quando il giudice abbia omesso di provvedere sull'istanza del difensore antistatario.
La correzione degli errori materiali è applicabile anche ai provvedimenti della Corte di cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato costituisce obbligazione ex lege di importo predeterminato e la sua restituzione alla parte vittoriosa è implicitamente inclusa nella condanna alle spese, senza necessità di correzione del provvedimento.
Massime di principio
- Il vizio della notificazione di un atto impositivo per omessa raccomandata informativa è sanato se risulta provata la conoscenza effettiva dell'atto da parte del contribuente, con applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
- La mera irregolarità della notifica non comporta automaticamente l'invalidità dell'atto quando il destinatario abbia comunque potuto esercitare la propria difesa in concreto.
- L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo del credito tributario non può precedere il decorso del termine di sessanta giorni dalla conoscenza/ notifica dell'atto presupposto, ove ciò renda anticipata la definitività della pretesa.
- Quando la Corte di cassazione omette di pronunciare sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore antistatario, il rimedio esperibile è la correzione dell'errore materiale e non l'impugnazione ordinaria.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma e può essere soddisfatta mediante correzione del dispositivo, anche nei confronti delle pronunce della Cassazione.
- Il contributo unificato, quale obbligazione ex lege, non richiede una specifica statuizione di liquidazione per essere posto a carico della parte soccombente, poiché la condanna alle spese ne implica la rifusione alla parte vittoriosa.
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