Cassazione Civile, Ordinanza n. 26210/2021 del 28/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di questionario relativo agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, l'Amministrazione finanziaria emise nei confronti del contribuente due avvisi di accertamento con metodo sintetico, fondati su indici di capacità contributiva quali la disponibilità di una residenza principale in Oleggio, di altra residenza ad Antibes, di due autovetture Lexus Toyota e sulle spese per assicurazioni casa. Il contribuente impugnò gli atti, ma sia la CTP sia la CTR respinsero i ricorsi. In cassazione dedusse cinque motivi: omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi per mancato contraddittorio endoprocedimentale; omessa pronuncia sulla prova dei minori costi di utilizzo dell'auto; violazione dei principi tributari, dello Statuto del contribuente e della Carta dei diritti UE per mancata attivazione del contraddittorio prima dell'accertamento sintetico; violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la prova contraria non dovesse consistere necessariamente nella prova di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma nella dimostrazione che il reddito presunto non esisteva o era inferiore, prova che avrebbe fornito con documentazione sui chilometri percorsi e sulle spese di manutenzione; omessa pronuncia sull'istanza di rinvio dell'udienza d'appello per impedimento del difensore.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sull'udienza, osservando che il rinvio per grave impedimento del difensore non è dovuto se non viene allegata l'impossibilità di farsi sostituire da altro avvocato mediante delega. Ha poi escluso la decisività della censura sull'omesso contraddittorio endoprocedimentale, affermando che per i redditi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio e che, nel caso dell'accertamento sintetico, la disciplina che lo prevede opera solo per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della modifica del 2010; poiché qui si discutevano i redditi 2006 e 2007, era applicabile la disciplina previgente, che non imponeva la previa contestazione. Ha infine respinto le censure sul merito dell'accertamento sintetico, ribadendo che la disponibilità dei beni-indice legittima la presunzione di maggior reddito e che spetta al contribuente provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto, anche mediante documentazione su redditi esenti o già tassati alla fonte, con prova della loro entità e durata, non essendo sufficiente richiamare minori costi di manutenzione o chilometraggi percorsi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'omessa pronuncia; la Corte rileva che la nullità per omessa pronuncia non è decisiva quando il motivo di gravame è infondato nel merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
norma di riferimento per i vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e errori in procedendo).
art. 115 disp. att. c.p.c.
l'istanza di rinvio per grave impedimento del difensore non è accolta se non è dedotta l'impossibilità di sostituzione mediante delega.
art. 1 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
rende applicabili al processo tributario le disposizioni richiamate in tema di rinvio per impedimento del difensore.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nella formulazione previgente consente l'accertamento sintetico fondato su indici di capacità contributiva; nella formulazione successiva alla modifica del 2010 prevede il contraddittorio endoprocedimentale solo per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi.
art. 2729 c.c.
richiamato dal ricorrente; la Corte ribadisce che, nell'accertamento sintetico, la disponibilità dei beni-indice opera come presunzione legale di capacità contributiva, con onere della prova contraria a carico del contribuente.
art. 2728 c.c.
la disponibilità dei beni individuati dai decreti sul redditometro integra una presunzione legale di capacità contributiva.
artt. 5, 6, 7, 10 e 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
invocati dal ricorrente a sostegno dell'obbligatorietà del contraddittorio e del dovere di cooperazione dell'Amministrazione, ma non ritenuti idonei a fondare, per i periodi d'imposta in esame, l'illegittimità dell'atto.
artt. 41, 47 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamati dal ricorrente in tema di diritto di essere ascoltato e contraddittorio, ma non applicati come fonte di un obbligo generale nel caso concreto.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 22, comma 1
la modifica all'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 opera solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto.
legge 30 luglio 2010, n. 122
conversione del d.l. n. 78/2010, rilevante per l'ambito temporale del nuovo contraddittorio endoprocedimentale.
d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per la dichiarazione dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la nullità per omessa pronuncia non è decisiva se la censura non potrebbe comunque condurre a una diversa decisione perché il motivo è infondato nel merito.
- Per i tributi non armonizzati non esiste, in via generale, un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; esso sussiste solo quando previsto espressamente dalla legge e, per l'accertamento sintetico, la previsione introdotta nel 2010 non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Nell'accertamento sintetico fondato su beni-indice di capacità contributiva, l'Amministrazione non deve provare altro oltre la disponibilità dei beni previsti dai parametri normativi; tale disponibilità integra una presunzione legale di capacità contributiva.
- Il contribuente può vincere la presunzione solo provando l'inesistenza del maggior reddito o la sua minore entità, mediante prova documentale idonea a dimostrare l'entità e la durata di redditi esenti o già tassati alla fonte, e la loro riferibilità alle spese contestate.
- Ai fini del redditometro, non è sufficiente dimostrare i minori costi di mantenimento dei beni o l'effettivo minore utilizzo degli stessi, se non si scalfisce la presunzione di maggior reddito fondata sulla disponibilità dei beni.
- L'istanza di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore è infondata se non è allegata anche l'impossibilità di sostituzione tramite delega a un collega.
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