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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26202/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione in relazione a debiti iscritti a ruolo per imposta di registro e Tarsu relative agli anni 1998 e 1999. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo, da un lato, nulla l'iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione dell'intenzione di iscrivere ipoteca e, dall'altro, estinti per prescrizione i crediti sottesi, osservando che non risultavano atti interruttivi del termine. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 5 e 6 della L. n. 212/2000 e dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che, essendo già state notificate cartelle e avvisi di mora, non fosse necessaria una ulteriore comunicazione preventiva prima dell'iscrizione ipotecaria. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale lamentando violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito difetto di motivazione sulla compensazione delle spese nei gradi di merito.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha dichiarato inammissibile il motivo principale perché non censurava la seconda autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la declaratoria di prescrizione dei crediti a base dell'ipoteca; inoltre ha rilevato che, comunque, il principio giurisprudenziale consolidato impone la previa comunicazione al contribuente dell'intenzione di iscrivere ipoteca e la concessione di un termine a difesa, anche per il regime anteriore all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973. Il motivo incidentale è stato ritenuto infondato perché la compensazione delle spese era stata espressamente motivata con la parziale fondatezza delle impugnazioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato invocato per denunciare violazione di legge nel ricorso principale; la Corte ha però rilevato l'inammissibilità della censura per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 5 e 6

    Richiamati come norme poste a fondamento dell'obbligo informativo nei confronti del contribuente prima dell'adozione dell'iscrizione ipotecaria.

  • d.P.R. n. 602 del 1973, art. 77

    L'iscrizione ipotecaria ex art. 77, incidendo negativamente sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta da comunicazione preventiva dell'intenzione di procedervi e dalla concessione di un termine di 30 giorni per difendersi, anche nel regime anteriore al comma 2-bis.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la motivazione sulla compensazione delle spese; la Corte ha escluso la violazione perché la motivazione era espressa.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma di inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione costituisce atto lesivo della sfera del contribuente e, anche nel regime precedente all'introduzione del comma 2-bis dell'art. 77 d.P.R. n. 602/1973, deve essere preceduta da comunicazione preventiva dell'intenzione di procedere e dalla concessione di un termine per presentare osservazioni o difese, a pena di nullità.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario censurare tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata; se anche una sola di esse resta non attinta da specifica doglianza, il ricorso è inammissibile perché l'eventuale accoglimento del motivo non potrebbe comunque portare alla cassazione della decisione.
  • La compensazione delle spese è validamente motivata quando il giudice richiami la parziale fondatezza delle impugnazioni o altra ragione espressa idonea a sorreggere la statuizione, non essendo configurabile violazione dell'art. 112 c.p.c. in presenza di una motivazione effettivamente resa.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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