Cassazione Civile, Ordinanza n. 26203/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2012, emesso nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia e del bookmaker estero per cui esso agiva. La società ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva confermato la debenza dell'imposta sia in capo al gestore del CTD, qualificato come soggetto passivo perché "ricevitore" delle scommesse, sia in capo al bookmaker estero come coobbligato solidale. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti otto motivi: 1) violazione delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale per mancata notifica del PVC al ricevitore; 2-3) erronea affermazione della soggettività passiva, del presupposto oggettivo e territoriale del tributo; 4) mancato riconoscimento dell'esimente per obiettiva incertezza normativa in tema di sanzioni; 5) violazione del principio di capacità contributiva; 6) violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza; 7) violazione del diritto UE sulla libera prestazione di servizi, non discriminazione e richiesta di rinvio pregiudiziale; 8) ulteriori censure connesse alla disciplina interpretativa del 2010 e alla posizione del CTD. La società ha sostenuto, in sostanza, che la norma interpretativa non potesse applicarsi al suo caso, che l'imposta avrebbe avuto natura inammissibilmente afflittiva o discriminatoria, e che comunque per le annualità successive al 2010 sussistessero ancora profili di incertezza tali da escludere le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, rilevando che l'imposta unica sulle scommesse non è tributo armonizzato e che, per essa, la legge non prevede uno specifico obbligo di previo confronto procedimentale. Ha ritenuto infondati i motivi sulla soggettività passiva e sulla territorialità del tributo, richiamando la disciplina interpretativa introdotta dalla legge di stabilità 2011, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 e la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-788/18, dalle quali risulta che il bookmaker che gestisce scommesse in Italia, anche per il tramite di CTD e anche se privo di concessione, è soggetto passivo dell'imposta, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata. Ha poi negato la dedotta violazione della capacità contributiva, dell'uguaglianza e della non discriminazione, affermando che la normativa italiana colpisce tutti gli operatori che organizzano e raccolgono scommesse sul territorio nazionale senza discriminazioni in base alla sede. Quanto all'esimente di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, ha chiarito che l'obiettiva incertezza normativa poteva sussistere solo per il periodo anteriore alla legge interpretativa del 2010, ma non per le annualità successive, come quella in esame. Ha infine escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e ha ritenuto irrilevante la giurisprudenza penale evocata dalla ricorrente. Le spese non sono riportate nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 7, L. 212/2000
richiamato dalla ricorrente per sostenere il vizio dell'atto impositivo per mancato contraddittorio, ma la Corte esclude un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica previsione normativa
art. 12, L. 212/2000
invocato come base del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte nega l'invalidità dell'atto per la mancata notifica del PVC al ricevitore
art. 24, L. 4/1929
richiamato in relazione alle garanzie procedimentali, ma ritenuto non idoneo a fondare un obbligo generalizzato di contraddittorio
artt. 24 e 97 Cost.
richiamati a sostegno dell'eccezione sul contraddittorio e poi delle censure di ragionevolezza; la Corte non ravvisa violazioni
art. 3, d.lgs. 504/1998
interpretato nel senso che è soggetto passivo dell'imposta unica chiunque gestisca scommesse, anche senza concessione, anche per conto di terzi e anche se ubicati all'estero
art. 1, comma 66, L. 220/2010
norma interpretativa che esplicita la debenza dell'imposta anche in assenza o inefficacia della concessione e la soggettività passiva del gestore, con solidarietà del soggetto per conto del quale l'attività è esercitata
art. 1, commi 64-66, L. 220/2010
richiamati per il contesto normativo e per gli obiettivi di tutela dei consumatori, ordine pubblico e contrasto all'evasione nel settore del gioco
art. 1, comma 2, lett. b), L. 288/1998
citato tra le norme invocate nei motivi sulla soggettività e sul presupposto del tributo
artt. 1326, 1327, 1336 c.c.
richiamati nei motivi sul presupposto oggettivo e territoriale, ma non ritenuti decisivi per escludere la imponibilità
art. 53 Cost.
invocato per contestare la capacità contributiva; la Corte ritiene che il tributo colpisca un fatto indice di capacità contributiva e consenta la traslazione del carico fiscale
art. 64, comma 3, d.P.R. 600/1973
citato nei motivi relativi alla capacità contributiva e alla soggettività passiva
art. 3 Cost.
invocato per lamentare violazione di uguaglianza e ragionevolezza; la Corte esclude profili di irragionevolezza o disparità di trattamento
artt. 56 ss. TFUE
richiamati per sostenere la violazione della libera prestazione di servizi; la Corte esclude che la disciplina italiana ostacoli o discrimini operatori stabiliti in altri Stati membri
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione
art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997
l'esimente per obiettiva incertezza normativa è riconosciuta solo per il periodo antecedente alla legge interpretativa del 2010, non per le annualità successive
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti decisioni e richiamarle espressamente
art. 56 TFUE
considerato il parametro unionale rilevante in materia di libera prestazione di servizi nei giochi d'azzardo, ma non idoneo a fondare una discriminazione nella specie
art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989
citato solo per distinguere la materia penale da quella tributaria; la non punibilità penale non incide sulla soggettività passiva dell'imposta
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, il soggetto passivo è chiunque organizzi o gestisca scommesse sul territorio italiano, anche se privo di concessione e anche quando operi per conto di terzi, con responsabilità solidale del soggetto per conto del quale l'attività è svolta.
- La prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposizione non coincide con il solo momento della conclusione del contratto di scommessa, ma con l'attività di organizzazione e raccolta delle scommesse, che si realizza in Italia quando il CTD registra la giocata, la riceve e trasmette i dati al bookmaker.
- Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; l'invalidità dell'atto può derivare solo dalla violazione di uno specifico obbligo previsto dalla legge.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa in materia tributaria opera solo quando, al momento del fatto, la disciplina presenti un effettivo dubbio interpretativo oggettivo; se una norma interpretativa successiva ha chiarito il quadro per il futuro, l'esimente non è applicabile alle annualità successive alla sua entrata in vigore.
- La disciplina dell'imposta sulle scommesse che colpisce indistintamente operatori nazionali ed esteri non viola la libera prestazione di servizi né il principio di non discriminazione, quando la differenza di trattamento discenda dalla diversa situazione di operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale fuori dal sistema concessorio.
- La non punibilità penale dell'attività di raccolta scommesse, in presenza di incompatibilità della disciplina penale con il diritto UE, non esclude di per sé la soggettività passiva ai fini tributari, se la legge fiscale individua espressamente quel comportamento come presupposto d'imposta.
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