Cassazione Civile, Ordinanza n. 26208/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso, ha escluso la sussistenza di un'obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicabilità del regime di esigibilità differita dell'IVA alle prestazioni rese verso l'ATO e ha accolto il motivo dell'Agenzia. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR competente in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese, affinché riesamini le questioni rimaste assorbite.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo automatizzato, l'amministrazione finanziaria aveva emesso cartella di pagamento per IVA, IRPEF e IRAP relative all'anno d'imposta 2004, oltre sanzioni e interessi, nei confronti di una società che aveva reso prestazioni in favore di un ATO siciliano per la gestione dei rifiuti urbani. La contribuente aveva impugnato la cartella contestando, in particolare, la debenza dell'IVA e comunque delle sanzioni e degli interessi, sostenendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, la mancanza di colpa e la forza maggiore dovuta al ritardo nei pagamenti dell'ATO. I giudici di merito avevano annullato solo le sanzioni, ritenendo applicabile l'esimente dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997. In cassazione l'Agenzia denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che l'ATO, essendo soggetto di diritto privato e non ente pubblico territoriale o assimilato, non poteva beneficiare del regime di esigibilità differita dell'IVA, sicché non vi era alcuna obiettiva incertezza idonea a escludere le sanzioni.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
viene utilizzato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in cassazione.
art. 6, quinto comma, d.P.R. n. 633 del 1972
il regime di esigibilità differita dell'IVA è riconosciuto solo per cessioni effettuate verso un elenco tassativo di soggetti pubblici o assimilati e non si estende a soggetti di diritto privato che svolgano attività di interesse pubblico.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997
l'esimente per obiettiva incertezza normativa opera solo quando vi sia una reale e inevitabile incertezza sul contenuto, l'oggetto o i destinatari della norma, non quando il quadro normativo e giurisprudenziale sia consolidato.
art. 13, par. 1, dir. n. 112/2006/CE
gli enti di diritto pubblico non sono soggetti passivi IVA solo quando agiscono come pubbliche autorità; in caso contrario restano imponibili le attività economiche rese a titolo oneroso.
art. 4, par. 5, dir. 77/388/CEE
richiamata come disposizione unionale previgente di contenuto analogo a quello dell'art. 13 della direttiva 2006/112/CE.
art. 201 d.lgs. n. 152 del 2006
la disciplina degli ATO attribuiva loro compiti organizzativi e gestionali del servizio rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, senza connotarli come enti pubblici esercenti pubbliche autorità.
art. 203 d.lgs. n. 152 del 2006
i rapporti tra ATO e imprese di servizio sono regolati da contratti di servizio, con corrispettività, equilibrio economico-finanziario e applicazione di regole civilistiche, elementi incompatibili con il regime agevolato riservato agli enti pubblici in veste autoritativa.
art. 2112 c.c.
richiamato solo per escludere la pertinenza del precedente della Corte costituzionale evocato dalla contribuente, relativo a una diversa vicenda di trasferimento di personale.
Massime di principio
- L'esenzione o agevolazione IVA prevista per le cessioni verso determinati soggetti pubblici ha natura eccezionale e va interpretata restrittivamente, essendo applicabile solo ai destinatari espressamente indicati dalla norma o comunque a enti pubblici che agiscano come pubbliche autorità.
- Un soggetto che sia formalmente di diritto privato, ancorché svolga un servizio di interesse pubblico, non può automaticamente essere equiparato agli enti pubblici ai fini del regime di esigibilità differita dell'IVA.
- L'obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni tributarie richiede un'incertezza inevitabile e non risolvibile neppure con il criterio interpretativo del giudice, non essendo sufficiente un dubbio soggettivo del contribuente o la mera complessità del rapporto fiscale.
- Ai fini dell'esimente per obiettiva incertezza, rileva il quadro normativo e giurisprudenziale complessivo: se esso è consolidato e coerente, la sanzione non è esclusa.
- Quando il rapporto tra ente affidante e impresa che gestisce un servizio pubblico è regolato da contratti di servizio con corrispettivo e secondo regole civilistiche, ciò depone per la natura economica dell'attività e contro l'assimilazione del soggetto affidatario a un ente pubblico operante come pubblica autorità.
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