Cassazione Civile, Ordinanza n. 26209/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
Un agente della riscossione notificò a una persona fisica una cartella di pagamento riferita, in realtà, a una società di capitali. La destinataria impugnò l’atto davanti al giudice tributario deducendo, da un lato, la nullità della notificazione perché eseguita direttamente dall’agente della riscossione a mezzo posta e, dall’altro, la propria estraneità all’atto poiché, al momento della notifica, non era più amministratrice della società indicata nella cartella, essendo stata sostituita alcuni mesi prima. I giudici di merito accolsero il ricorso e rigettarono gli appelli dell’agente della riscossione e dell’Agenzia delle Entrate. In cassazione l’agente della riscossione e l’Agenzia dedussero: 1) violazione dell’art. 81 c.p.c., sostenendo che la ricorrente originaria era priva di legittimazione a far valere in nome proprio vizi relativi a un atto destinato alla società; 2) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la pronuncia resa nel giudizio promosso da soggetto privo di titolo non poteva spiegare effetti pregiudizievoli nei confronti della società, terza rispetto a quel giudizio; 3) violazione dei principi sulla notificazione, poiché la nullità della notifica non avrebbe potuto travolgere la validità della cartella o del ruolo, incidendo al più sull’efficacia e sui termini di impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale e quello incidentale. Ha ritenuto decisiva la circostanza, già accertata nei gradi di merito, che al momento della notifica la destinataria non fosse più amministratrice della società reale intestataria del debito. In applicazione dell’art. 81 c.p.c., ha affermato che chi non riveste più la carica sociale non ha legittimazione ad agire in giudizio per far valere diritti o vizi spettanti alla società, compreso il vizio della notificazione eseguita a un soggetto non legittimato. Ne è derivato che il ricorso introduttivo era originariamente improponibile, sicché la sentenza impugnata è stata cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. e il giudizio di primo grado è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre condannato l’intimata al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambe le ricorrenti.
Norme richiamate
art. 81 c.p.c.
"nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui"
La persona fisica che abbia cessato la carica di amministratore o legale rappresentante non può far valere in giudizio diritti o vizi spettanti alla società, perché priva di legittimazione ad agire in nome proprio per un diritto altrui.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti contro la sentenza di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo di ricorso inerente alla dedotta violazione delle regole processuali sulla legittimazione e sull’ammissibilità dell’azione.
art. 2909 c.c.
Il giudicato spiega effetti solo tra le parti del processo e non può incidere sulla sfera giuridica di terzi estranei.
art. 382 c.p.c.
Quando la causa non poteva essere proposta in primo grado, la Corte può cassare senza rinvio e dichiarare l’inammissibilità/improponibilità del ricorso introduttivo.
Massime di principio
- La legittimazione ad agire spetta solo al titolare del rapporto sostanziale o a chi sia legittimato dalla legge; chi abbia cessato la carica sociale non può impugnare in nome proprio atti riferiti alla società.
- Il vizio della notificazione di un atto destinato a un soggetto diverso non attribuisce automaticamente al destinatario erroneo il potere di far valere, in proprio, l’invalidità dell’atto altrui: tale potere compete al soggetto cui l’atto è diretto.
- Se manca originariamente la legittimazione ad agire, il processo è improponibile sin dall’introduzione e la cassazione può essere disposta senza rinvio.
- La nullità della notificazione è concetto distinto dalla validità dell’atto notificato; tuttavia, nel caso deciso, la Corte ha assorbito ogni ulteriore questione sul rapporto tra notifica e cartella in ragione del difetto originario di legittimazione dell’attrice.
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