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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26200/2021 del 28/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato il reddito per l'anno 1992 di un consorzio incaricato della costruzione del nuovo stadio e del palazzetto dello sport di Ancona. La rettifica riguardava tre poste: il mancato riconoscimento di un importo di lire 1.000.000.000 qualificato dal contribuente come ribasso d'asta, che l'Ufficio riteneva invece una compensazione di debiti reciproci tra concedente e concessionario; il mancato riconoscimento di lire 66.667.000 quale contributo finanziario in favore di una società calcistica cittadina; il mancato riconoscimento di lire 35.745.376 quale compenso all'amministratore del consorzio. Dopo alterne vicende di merito e di legittimità, la CTR in sede di rinvio aveva sostanzialmente confermato le rettifiche dell'Ufficio. Il consorzio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., deducendo violazione dell'art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto di essere vincolato dalla precedente sentenza di cassazione, esorbitando dall'ambito della propria cognizione e non esercitando un'autonoma valutazione delle questioni rinviate.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva esercitato autonomamente i propri poteri, limitandosi a valutare le questioni devolute, e che le espressioni utilizzate nella motivazione non escludevano l'autonomia della decisione. In particolare, il richiamo al compenso dell'amministratore era comunque superfluo perché tale questione era già definitivamente definita nel precedente giudizio di legittimità. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese, dando atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, dedotto per violazione di legge.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto enunciati, ma nel caso concreto la CTR ha svolto una valutazione autonoma delle questioni rimesse.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    è menzionato nel riepilogo del precedente ricorso dell'Agenzia, come norma invocata per censurare la specificità dei motivi di appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice conserva autonomia di valutazione sulle questioni effettivamente rimesse, purché si conformi ai principi di diritto stabiliti dalla Cassazione; l'uso di formule lessicali che richiamano la precedente decisione non basta, da solo, a dimostrare una violazione dell'art. 384 c.p.c.
  • Una questione già definita con il rigetto del ricorso incidentale nel precedente giudizio di legittimità è estranea al thema decidendum del rinvio; l'eventuale richiamo ad essa nella motivazione, se superfluo, non integra di per sé vizio decisorio.
  • Ai fini della censura della sentenza di rinvio, occorre verificare il contenuto sostanziale della motivazione e non arrestarsi a espressioni improprie o formule di stile, quando dal complesso della sentenza emerga una valutazione autonoma delle questioni devolute.
  • Il giudice di rinvio può confermare le conclusioni dell'Ufficio sulla base di una propria motivazione, anche se coincidente nel risultato con quella già prospettata dalla parte vittoriosa in cassazione, senza che ciò comporti automaticamente mancanza di autonomia decisoria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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