Cassazione Civile, Ordinanza n. 24396/2022 del 05/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009: uno emesso nei confronti della società, per recupero a tassazione di ricavi non dichiarati; l’altro emesso nei confronti del legale rappresentante/socio, per maggior reddito desunto da indagini bancarie e dalla partecipazione in una società di persone. In appello la CTR aveva confermato gli accertamenti, ritenendo, per le imposte dirette, non necessario il contraddittorio endoprocedimentale in quanto accertamento svolto "a tavolino", e reputando, quanto alla società, non fornita la prova di resistenza per l’IVA; inoltre aveva ritenuto che i plurimi elementi indiziari giustificassero la rettifica del reddito societario e che il contribuente persona fisica non avesse provato l’estraneità dei movimenti bancari a redditi imponibili. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 10 e 12 l. 212/2000 per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale; 2) per il solo contribuente persona fisica, violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per errata valutazione della prova contraria rispetto alle movimentazioni bancarie; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi alle giustificazioni documentali dei singoli movimenti; 4) violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 per avere la CTR considerato anche i prelevamenti, nonostante il contribuente non fosse titolare di reddito d’impresa.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo e il quarto motivo, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione conferma il principio per cui il contraddittorio preventivo non opera, negli accertamenti "a tavolino", per le imposte non armonizzate, mentre per le movimentazioni bancarie il giudice di merito deve valutare analiticamente la prova contraria offerta dal contribuente e non può applicare la presunzione sui prelevamenti a soggetti che non siano titolari di reddito d’impresa.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione
è il vizio denunciato per contestare la corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali invocate nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio
è il vizio dedotto per censurare la mancata considerazione delle giustificazioni documentali dei movimenti bancari.
artt. 10 e 12 l. n. 212 del 2000
il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio non operano negli accertamenti svolti a tavolino, salvo il diverso regime dei tributi armonizzati, per i quali il contribuente deve indicare concretamente quali difese avrebbe potuto svolgere.
richiamato in relazione alla ripartizione dell’onere della prova nella contestazione delle movimentazioni bancarie.
richiamato per censurare la valutazione delle prove offerte dal contribuente.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973
le risultanze dei conti correnti bancari fondano una presunzione legale relativa di maggior reddito, superabile con prova contraria analitica per ogni singolo versamento; la presunzione sui prelevamenti non vale per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
estende alla generalità dei contribuenti la disciplina presuntiva collegata ai movimenti bancari per l’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche.
art. 51, secondo comma, n. 2, d.P.R. n. 633 del 1972
in materia IVA, la prova contraria serve a superare la presunzione di imponibilità delle operazioni risultanti dalle movimentazioni bancarie.
Corte cost. n. 228 del 2014
ha ristretto il valore presuntivo dei prelevamenti ai soli titolari di reddito di impresa, mantenendo la presunzione per i versamenti nei confronti di tutti i contribuenti.
Massime di principio
- Negli accertamenti eseguiti esclusivamente sulla base di atti e verifiche svolti presso l’Amministrazione finanziaria, il contraddittorio endoprocedimentale non è automaticamente necessario per le imposte non armonizzate; per l’IVA il contribuente che invoca la nullità deve indicare in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e la loro potenziale incidenza sull’esito.
- Quando l’accertamento si fonda sui movimenti dei conti correnti, l’Ufficio assolve al proprio onere probatorio mediante le risultanze bancarie, mentre il contribuente deve fornire una prova contraria specifica, analitica e riferita a ciascun versamento contestato, dimostrando che esso non è riconducibile a operazioni imponibili.
- Il giudice di merito, a fronte di giustificazioni documentali o presuntive del contribuente, deve valutarle analiticamente rispetto ai singoli movimenti bancari e dare conto in sentenza delle ragioni del proprio convincimento, non potendo limitarsi ad affermazioni generiche o apodittiche.
- La presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie opera in modo differenziato: i versamenti sono rilevanti per tutti i contribuenti, mentre i prelevamenti possono essere valorizzati solo nei confronti dei soggetti titolari di reddito d’impresa, non anche nei confronti degli altri contribuenti.
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