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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11440/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta avverso un decreto sanzionatorio amministrativo emesso per violazione della normativa antiriciclaggio, relativa all'omessa segnalazione di operazioni sospette. Secondo l'accertamento originario, su un conto corrente intestato a una società estera erano affluiti due bonifici per complessivi euro 434.500,00; successivamente le somme erano state prelevate quasi integralmente in contanti, in più operazioni frazionate. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione, ma la Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo che, pur in presenza di importi elevati, non emergessero elementi sufficienti a configurare il sospetto richiesto dalla legge circa la provenienza delittuosa del denaro, soprattutto perché le somme risultavano inizialmente formate mediante strumenti tracciabili. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. n. 143/1991, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso l'obbligo di segnalazione. Il ricorrente ha affermato che la norma non richiede la certezza o la prova di un reato presupposto, né un quadro indiziario già emerso in sede penale, ma impone un giudizio obiettivo sull'operazione, da compiersi sulla base di elementi oggettivi e soggettivi tali da far sorgere il sospetto di possibile riciclaggio; nella specie, i numerosi prelievi in contanti di importo rilevante costituivano un indice di anomalia idoneo a imporre la segnalazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviando alla medesima Corte, in diversa composizione, per un nuovo esame. Ha affermato che il giudice di merito non aveva correttamente applicato la disciplina antiriciclaggio ratione temporis vigente e non aveva valorizzato in modo adeguato la pluralità degli indici sintomatici dell'operazione, in particolare i cospicui e ripetuti prelievi in contanti successivi ad accrediti tracciati. È stato ribadito che l'obbligo di segnalazione sussiste quando, sulla base di un giudizio obiettivo, l'operazione sia idonea a apparire come potenziale strumento di elusione della normativa antiriciclaggio, senza necessità di accertare un riciclaggio già emerso in sede penale o di escludere con certezza la liceità dell'operazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 3 del D.L. n. 143/1991

    impone agli intermediari l'obbligo di segnalare le operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o altre circostanze conosciute, facciano ritenere che il denaro possa provenire da reati presupposto; il sospetto va valutato in modo obiettivo, non richiede prova certa del reato né un quadro indiziario già formato in sede penale.

  • L. n. 197/1991

    legge di conversione del D.L. n. 143/1991

    costituisce la base normativa dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette nella disciplina allora vigente.

  • D.Lgs. n. 153/1997

    ha integrato la disciplina antiriciclaggio e confermato l'assetto degli obblighi di segnalazione.

  • D.Lgs. n. 56/2004

    ha ulteriormente novellato la disciplina applicabile ratione temporis ai fatti del 2005.

  • D.L. n. 143/1991, art. 4, comma 3, lett. c)

    ha costituito il fondamento per le istruzioni operative della Banca d'Italia in materia di individuazione delle operazioni sospette.

  • D.L. n. 143/1991, art. 3-bis, comma 4

    ha consentito l'adozione e l'aggiornamento delle istruzioni operative della Banca d'Italia.

  • D.Lgs. n. 231/2007, art. 41

    richiamato come disciplina successiva che, pur non applicabile ratione temporis, ha sostanzialmente tipizzato l'indice del frequente o ingiustificato ricorso al contante in operazioni di importo rilevante.

  • artt. 648-bis e 648-ter c.p.

    indicano i reati presupposto rispetto ai quali l'operazione deve essere valutata come potenzialmente strumentale al riciclaggio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per censurare la violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • In materia di antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non presuppone la prova di un reato presupposto né l'emersione di un compiuto quadro indiziario in sede penale; è sufficiente un giudizio obiettivo di sospettabilità fondato sugli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione.
  • La mera tracciabilità dell'origine delle somme non esclude, da sola, la sussistenza del sospetto rilevante ai fini della segnalazione, quando la successiva movimentazione presenti profili di anomalia, come il frequente prelievo di ingenti importi in contanti.
  • Il responsabile dell'intermediario deve valorizzare complessivamente gli indici di anomalia disponibili e non può esimersi dalla segnalazione facendo affidamento su assenza di alert informatici o su una propria valutazione soggettiva di liceità, se gli elementi a disposizione fanno sorgere il sospetto.
  • La soglia di sospetto richiesta dalla normativa è inferiore alla certezza o alla verosimile certezza: basta che l'operazione appaia potenzialmente idonea a eludere la disciplina di prevenzione del riciclaggio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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