Cassazione Civile, Sentenza n. 2619/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia contestava a Dolce&Gabbana la mancata effettuazione della ritenuta d'acconto (30% ai sensi dell'art. 25, secondo comma, d.P.R. 600/1973) su pagamenti effettuati a tre società inglesi (Streeters, Intrepid, CLM) qualificate dall'Ufficio come meri intermediari per prestazioni rese da soggetti non residenti (stilisti, parrucchieri, truccatori) per sfilate. La società ricorreva in Cassazione deducendo: 1) errata qualificazione dei compensi come redditi di lavoro autonomo invece che di impresa (sosteneva che le prestazioni erano organizzate e rese da strutture con personale); 2) violazione del diritto UE (art. 56 TFUE) per la ritenuta alla fonte sui non residenti; 3) nullità per omessa pronuncia su questioni rilevanti, in particolare che l'art. 25, secondo comma, non sarebbe applicabile a soggetti IRES; 4) omessa pronuncia su profili sanzionatori (errore incolpevole, cumulo sanzioni, numero dei percipienti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché esso impugna valutazioni di fatto della CTR (apprezzamento della documentazione e della natura delle fatture) non sindacabili in cassazione; ha dichiarato irrilevante la questione comunitaria prospettata (rinvio alla Corte di giustizia non necessario) perché la normativa e gli elementi di fatto non giustificavano il rinvio e perché la ritenuta può essere giustificata dall'esigenza di garantire la riscossione dell'imposta; ha escluso l'omessa pronuncia sui profili relativi all'applicabilità dell'art. 25 ai soggetti IRES poiché la motivazione della CTR recepiva implicitamente il rigetto di tale doglianza (natura oggettiva della prestazione, intermediari indicati nelle fatture); ha ritenuto infine adeguata la trattazione sulle sanzioni, anche alla luce delle rinunce/riaddebiti parziali operate dall'Ufficio (applicazione di benefici/disposizioni di autotutela e d.lgs. 158/2015). Pertanto il ricorso è stato respinto e la decisione di merito confermata, con contesto di parziale cessazione della materia del contendere per le somme sgravate dall'Ufficio.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 25)
art. 25, secondo comma (ritenuta a titolo d'imposta 30% sui compensi a non residenti)
La ritenuta del 30% trova applicazione sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per prestazioni professionali effettuate in Italia, e va operata anche se le prestazioni autonome sono rese nell'esercizio di un'impresa; si applica in relazione alla natura oggettiva della prestazione più che alla forma giuridica del percettore.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR: artt. 53, 55, art. 23)
Art. 53 (redditi da lavoro autonomo) e art. 55 (definizione di reddito d'impresa) sono utili per la distinzione tra reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa: la distinzione si valuta in base alle modalità prestazionali e alla prevalenza dell'attività personale rispetto all'organizzazione/capitale. Art. 23 individua i criteri di territorialità (tassazione in Italia per attività esercitate nello Stato).
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 13)
sanzioni per omesso versamento delle ritenute
Disciplina le sanzioni amministrative applicabili al sostituto d'imposta per omesso versamento delle ritenute; la contestazione delle ritenute rientra nella materia sanzionatoria valutata in merito.
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (art. 15)
richiamata la misura più favorevole e la non cumulabilità
Prevede misure di favore e regole sulla non cumulabilità di determinate sanzioni, con effetti pratici sulla riduzione delle somme contestate dall'Ufficio (es. rinuncia parziale e sgravio in autotutela).
Definisce le attività che costituiscono impresa; ai fini fiscali può concorrere alla qualificazione dell'attività ma la valutazione fiscale è oggettiva e si concentra sulle modalità di svolgimento.
codice di procedura civile (art. 112 e art. 360)
Art. 112 riguarda il principio del contraddittorio e la necessità di motivazione; art. 360 indica le ipotesi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione, violazione di legge, omessa pronuncia). La Corte ha ritenuto che non sussistessero i vizi denunciati perché le decisioni di merito avevano fornito motivazione idonea e trattavano implicitamente le doglianze.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (art. 56, art. 267)
Art. 56 (libera prestazione di servizi): l'obbligo di ritenuta alla fonte può costituire restrizione ma può essere giustificato da ragioni imperative di interesse generale (es. efficacia della riscossione). Art. 267 (rinvio pregiudiziale): il rinvio alla Corte di giustizia è obbligatorio solo se la questione è rilevante, non già chiarita e non manifestamente infondata; la Corte italiana ha ritenuto che le condizioni per il rinvio non sussistessero nel caso specifico.
Giurisprudenza Corte di Giustizia (C-283/81 Cilfit; C-561/19 Consorzio Italian Management; FKP Scorpio e altre)
C-561/19, sentenza del 6 ottobre 2021; riferimenti a FKP Scorpio (EU:C:2006:630) e sentenze successive
Cilfit: condizioni per il rinvio pregiudiziale; Consorzio Italian Management: chiarimenti su obbligo di rinvio quando non esiste ricorso interno; giurisprudenza CJEU conferma che la ritenuta può costituire restrizione all'art.56 ma è giustificabile per garantire la riscossione dell'imposta e non eccede ciò che è necessario.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale tra reddito di lavoro autonomo e reddito d'impresa si basa su criteri oggettivi (modalità prestazionali, presenza di organizzazione e capitale) e non sulla sola veste giuridica del soggetto percettore; l'onere della prova della prevalenza dell'organizzazione/capitale grava sul contribuente.
- Le decisioni di merito che valorizzano elementi fattuali e documentali (fatture, ripartizione degli importi, assenza di prova della struttura organizzata) costituiscono valutazioni di fatto difficilmente rivedibili in Cassazione.
- L'obbligo di operare la ritenuta alla fonte su compensi pagati a intermediarie estere per prestazioni rese in Italia può essere giustificato, in base alla giurisprudenza UE, dall'esigenza imperativa di garantire l'efficace riscossione delle imposte; pertanto le censure fondate solo su presunte restrizioni del mercato interno sono spesso irrilevanti senza elementi fattuali specifici.
- La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia deve essere proposta solo se la questione è rilevante per la decisione, non già risolta dalla giurisprudenza comunitaria e non manifestamente infondata; il giudice nazionale può rifiutare il rinvio se ricorrono le condizioni previste dalla giurisprudenza (Cilfit/Consorzio Italian Management).
- Per difendersi con efficacia in casi analoghi il contribuente dovrebbe documentare chiaramente la natura d'impresa delle prestazioni: contratti, organigrammi, prove del fatto che i pagamenti si riferiscono a società che svolgono attività autonome (stabile organizzazione, remunerazione complessiva non scissa per singoli professionisti), certificati di residenza dei percipienti e chiarimenti sull'effettiva ripartizione degli importi tra agenti e professionisti.
- In tema sanzionatorio, verificare eventuali provvedimenti amministrativi di rinuncia o sgravio (es. applicazione d.lgs.158/2015) che possono ridurre la materia del contendere e incidere sull'impugnazione giudiziale.
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