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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14801/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di bollo dovuta per la trascrizione di un atto pubblico di compravendita immobiliare contenente accettazione tacita di eredità. Il giudice di primo grado aveva annullato l'avviso; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di norme tributarie e civilistiche: sosteneva, in sintesi, che la nota di trascrizione dell'atto recante accettazione tacita di eredità fosse un atto autonomo, non direttamente conseguente all'atto di compravendita, e dunque assoggettabile a imposta di bollo separatamente rispetto all'atto traslativo principale. Il contribuente intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte non è entrata nel merito della censura fiscale, perché ha rilevato in via pregiudiziale la mancata produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente il ricorso notificato a mezzo posta. Ha richiamato il principio secondo cui tale avviso è necessario per provare il perfezionamento della notifica e l'instaurazione del contraddittorio; in mancanza, e non avendo l'intimato svolto attività difensiva, il ricorso è inammissibile. Non sono state liquidate spese per difetto di difesa dell'intimato e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato per l'Agenzia, trattandosi di amministrazione dello Stato esente mediante prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    richiamato dall'Agenzia quale norma che, secondo la sua tesi, disciplinerebbe il tributo dovuto sulla trascrizione dell'accettazione tacita di eredità.

  • d.P.R. n. 642 del 1972, art. 1, comma 1-bis

    richiamato quale base normativa dell'imposta di bollo pretesa dall'Ufficio.

  • d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, della Tariffa allegata

    richiamato come disposizione tariffaria rilevante ai fini dell'imposizione di bollo.

  • art. 476 c.c.

    richiamato tra le norme civilistiche concernenti l'accettazione tacita di eredità.

  • art. 2648 c.c.

    richiamato in tema di trascrizione dell'accettazione di eredità.

  • art. 2650 c.c.

    richiamato per sostenere la funzione di continuità delle trascrizioni.

  • art. 2660 c.c.

    richiamato dall'Agenzia nel complesso delle norme sulla trascrizione.

  • art. 149 c.p.c.

    la Corte lo richiama per affermare che, in caso di notifica a mezzo posta, l'avviso di ricevimento prova il perfezionamento del procedimento notificatorio.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla raccomandata con cui l'ufficiale giudiziario informa il destinatario del compimento delle formalità sostitutive della notifica.

  • art. 372 c.p.c.

    richiamato per affermare che la produzione dell'avviso di ricevimento può avvenire anche senza notificazione alle altre parti mediante elenco.

  • art. 291 c.p.c.

    escluso come base per la rinnovazione della notificazione nel caso di mancata produzione dell'avviso di ricevimento.

  • art. 184-bis c.p.c.

    richiamato nel principio di diritto delle Sezioni Unite come possibile rimessione in termini del difensore che provi di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato dell'avviso.

  • legge n. 890 del 1982, art. 6, primo comma

    richiamato come fonte del diritto a richiedere all'amministrazione postale il duplicato dell'avviso di ricevimento.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato per escludere l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia, amministrazione dello Stato esente per prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la notificazione del ricorso sia eseguita a mezzo del servizio postale, la produzione dell'avviso di ricevimento è necessaria per provare il perfezionamento della notificazione e l'effettiva instaurazione del contraddittorio.
  • Se l'avviso di ricevimento non è prodotto e la parte intimata non svolge difese, il ricorso è inammissibile; non è consentito assegnare un termine per il deposito né disporre la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., salvo che il difensore comparso chieda e provi una rimessione in termini nei casi ammessi.
  • La mancata decisione nel merito per ragioni processuali impedisce ogni valutazione sulla fondatezza della pretesa tributaria dedotta con il ricorso.
  • Per le amministrazioni dello Stato che agiscono in giudizio con il meccanismo della prenotazione a debito non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso principale in caso di esito sfavorevole.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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