Cassazione Civile, Ordinanza n. 34202/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001 proposta per l'eccessiva durata di un giudizio presupposto composto da una fase di cognizione monitoria e da una successiva fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La Corte d'appello aveva riconosciuto un indennizzo, ma in misura limitata, considerando un solo anno di ritardo indennizzabile e liquidando l'importo base annuo nella misura minima. Il ricorrente principale ha impugnato il decreto di opposizione lamentando: errata individuazione del termine ragionevole e della durata irragionevole del giudizio presupposto; motivazione apparente o insufficiente sulla quantificazione dell'indennizzo; omesso esame dei fatti storici rilevanti ai fini della liquidazione, in particolare comportamento del giudice e delle parti, natura degli interessi e rilievo della causa; violazione dei parametri interni e convenzionali sull'equa riparazione. Il difensore ha inoltre censurato la distrazione solo parziale dei compensi, sostenendo il diritto alla distrazione integrale in favore dell'avvocato che aveva formulato la richiesta. Il Ministero ha proposto ricorso incidentale eccependo, quanto al giudizio di ottemperanza, il difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia e sostenendo, nel merito, che non vi fosse ritardo riparabile, almeno con riferimento alla fase monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso incidentale del Ministero. Ha accolto il primo motivo del ricorso principale, riconoscendo che il giudizio presupposto, considerato unitariamente nelle sue fasi di cognizione e ottemperanza, aveva superato la durata ragionevole di un anno e che l'eccedenza era pari a 2 anni, 5 mesi e 22 giorni. Ha rigettato i motivi del ricorso principale relativi alla motivazione e alla quantificazione dell'indennizzo, ritenendo che la scelta del moltiplicatore annuo rientrasse nel prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha invece accolto il quinto motivo relativo alla distrazione delle spese, affermando il diritto dell'avvocato antistatario alla distrazione per l'intero. In ragione dell'accoglimento del primo e del quinto motivo, ha cassato il decreto impugnato limitatamente a tali profili e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando un ulteriore indennizzo di euro 400,00 oltre interessi legali dalla domanda e disponendo la distrazione integrale delle spese in favore dell'avvocato antistatario. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state poste a carico del Ministero.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
La legge sull'equa riparazione costituisce la base sostanziale della domanda di indennizzo per irragionevole durata del processo.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis
Il giudice di merito dispone di un prudente apprezzamento nella scelta del moltiplicatore annuo tra minimo e massimo; il criterio va orientato dai parametri normativi ritenuti più significativi nel caso concreto.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3
È richiamato quale norma processuale della domanda di equa riparazione proposta in primo grado.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
È la base dell'opposizione avverso il decreto monocratico della corte d'appello.
La distrazione delle spese va disposta in favore del difensore che ne abbia fatto richiesta e abbia dichiarato di aver anticipato gli esborsi e non percepito i compensi; il provvedimento opera a tutela di un diritto proprio del difensore antistatario.
Richiamato dal Ministero nel motivo incidentale sul difetto di legittimazione passiva.
Richiamato per sostenere che, in caso di pluralità di difensori, il mandato possa presumersi disgiunto.
Richiamato nel motivo sulla distrazione delle spese, in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per denunciare nullità della motivazione del decreto.
Richiamato per censurare la motivazione del provvedimento impugnato.
Usato come parametro dei motivi di ricorso, in particolare per violazione di legge, nullità e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 117 Cost.
Richiamato in relazione al rispetto della CEDU.
art. 6 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale della ragionevole durata del processo.
art. 13 CEDU
Richiamato nel motivo sulla quantificazione dell'equa riparazione.
art. 34 CEDU
Richiamato nel motivo sulla quantificazione dell'equa riparazione.
art. 41 CEDU
Richiamato nel motivo sulla quantificazione dell'equa riparazione.
art. 47, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamato come parametro del diritto a un processo equo entro un termine ragionevole.
art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato nei documenti prodotti a sostegno dei fatti allegati.
art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Richiamato nei documenti prodotti a sostegno dei fatti allegati.
Richiamato per sostenere che, in presenza di più mandatari, il mandato deve presumersi disgiunto.
Richiamato tra le norme sulla prova e a sostegno della censura relativa al fatto storico e alla distrazione.
Richiamato per il profilo presuntivo relativo al mandato e alle spese.
Richiamato per il profilo presuntivo relativo al mandato e alle spese.
art. 8 D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per sostenere che, nella liquidazione a carico del soccombente, sono computati i compensi per un solo avvocato, senza escludere il diritto del difensore che abbia chiesto la distrazione alla totalità delle spese richieste in suo favore.
art. 114, comma 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato per la fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 87, commi 2, lett. d), e 3, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato in relazione alla disciplina del processo amministrativo e della fase di ottemperanza.
art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini nel processo civile durante l'emergenza COVID-19.
art. 36, comma 3, d.l. n. 23 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini nel processo amministrativo durante l'emergenza COVID-19.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Richiamato per la sospensione dei termini nel processo civile durante l'emergenza COVID-19.
art. 84 d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Richiamato per la sospensione dei termini nel processo amministrativo durante l'emergenza COVID-19.
art. 4 L. 25 marzo 1958, n. 260
Richiamato con riferimento alla regolarizzazione del contraddittorio quando sia evocato un Ministero diverso da quello corretto.
Corte cost. n. 36/2016
La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2001 è richiamata come base del termine ragionevole complessivo di un anno per il giudizio presupposto considerato unitariamente.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, quando il giudizio presupposto si articola in una fase di cognizione e in una successiva fase di ottemperanza riferite alla medesima vicenda, la durata va valutata unitariamente ai fini dell'accertamento del superamento del termine ragionevole.
- Per i giudizi presupposti di equa riparazione, la durata ragionevole complessiva va ricondotta a un anno, in applicazione del parametro risultante dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla Corte.
- Il giudice di merito, nella liquidazione dell'indennizzo ex art. 2-bis l. n. 89 del 2001, ha un margine di apprezzamento nella scelta del moltiplicatore annuo tra minimo e massimo, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di omesso esame di fatti decisivi o di violazione di legge.
- La Corte di cassazione non può riesaminare nel merito la concreta quantificazione dell'indennizzo quando il giudice di merito abbia dato conto, anche sinteticamente, delle ragioni della propria scelta e non emerga un vizio di legittimità tipizzato.
- In tema di distrazione delle spese, il difensore antistatario che dichiari di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi ha diritto alla distrazione secondo la sua richiesta, la quale non è sindacabile dal giudice sulla base di contestazioni che incidano sul rapporto interno col cliente.
- Quando l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero competente non sia tempestivamente sollevata dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di merito, non può essere proposta utilmente per la prima volta in cassazione.
- Nel giudizio di equa riparazione, la sospensione dei termini per l'emergenza COVID-19 va valutata secondo la disciplina propria del processo in cui si colloca la fase presupposta, senza sovrapporre automaticamente le regole del processo civile e di quello amministrativo.
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