Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso quattro avvisi di accertamento per IRAP e IVA, relativi agli anni 2007-2010, contestando alla società contribuente la detraibilità dell'IVA sui canoni di leasing e la deduzione di costi, in relazione a una complessa operazione immobiliare che coinvolgeva società riconducibili al gruppo Mythos e un immobile industriale in cui la contribuente svolgeva la propria attività. Secondo l'Ufficio, l'operazione era connotata da interposizione fittizia e da una simulazione soggettiva finalizzata a conseguire indebiti vantaggi fiscali, con partecipazione o quantomeno conoscibilità della frode da parte della contribuente. La CTR aveva invece ritenuto la contribuente estranea alle violazioni dei terzi e aveva escluso sia un vantaggio fiscale in suo capo sia la sussistenza di un abuso del diritto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972 e dei principi della giurisprudenza CGUE, sostenendo che il giudice di merito aveva errato nel considerare irrilevanti gli indizi di frode e nel non effettuare una valutazione analitica e unitaria degli elementi probatori, omettendo di verificare la partecipazione o la conoscibilità della frode da parte della contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la CTR aveva erroneamente inquadrato la vicenda come abuso del diritto invece che come possibile frode IVA, aveva preteso in modo incongruo la prova di un vantaggio fiscale in capo alla contribuente e della sua partecipazione attiva all'operazione, e soprattutto aveva omesso di valutare in modo analitico e poi complessivo gli indizi addotti dall'Ufficio per verificare se la contribuente sapesse o dovesse sapere di partecipare a un'evasione IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame uniformandosi ai principi richiamati.
Norme richiamate
richiamato per il riparto dell'onere della prova; l'Amministrazione deve provare, anche mediante indizi, la partecipazione o conoscibilità della frode da parte del cessionario/cessionario-utilizzatore.
richiamato in tema di presunzioni semplici, quale base logica dell'inferenza dal fatto noto al fatto ignoto.
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; il giudice deve prima valutare analiticamente gli indizi e poi considerarli complessivamente, senza analisi atomistica.
art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
norma sulla detrazione IVA; il diritto alla detrazione può essere negato se il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in una frode IVA.
art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
consente il ricorso a elementi indiziari e presunzioni per accertare l'illecita detrazione IVA.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a base della censura per violazione di legge.
art. 17 della Direttiva UE 17 maggio 1977, n. 388
richiamato quale fonte unionale del diritto alla detrazione IVA e dei limiti derivanti da frode o abuso.
Massime di principio
- In materia di IVA, il diritto alla detrazione deve essere negato non solo quando sia provato il coinvolgimento diretto del contribuente nella frode, ma anche quando risulti che egli sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un fenomeno evasivo a monte.
- La prova della frode o della conoscibilità della frode può essere fornita dall'Amministrazione mediante presunzioni semplici e indizi anche tratti da indagini penali, purché valutati secondo i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- Il giudice di merito, quando utilizza la prova presuntiva, deve prima esaminare singolarmente tutti gli indizi per escludere quelli irrilevanti e poi valutarli unitariamente: è censurabile in cassazione la decisione che si limiti a svalutare alcuni elementi senza verificarne la convergenza complessiva.
- Non è necessario, per escludere la detrazione IVA, dimostrare che il contribuente abbia conseguito un vantaggio fiscale autonomo o che abbia posto in essere una partecipazione attiva alla frode; è sufficiente la possibilità di conoscenza, secondo la diligenza professionale esigibile.
- La corretta qualificazione della fattispecie è essenziale: un'operazione che l'Ufficio contesta come frode IVA non può essere esaminata soltanto sotto il profilo dell'abuso del diritto, se ciò comporta l'omessa verifica degli indici di partecipazione o conoscibilità della frode.
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