Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (passeggero)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda risarcitoria proposta da un passeggero nei confronti di una compagnia aerea per i danni asseritamente subiti a causa del ritardo di un volo internazionale sulla tratta Shanghai-Mosca-Venezia-Roma. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 33552/2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla compagnia contro la sentenza del Tribunale. Tale inammissibilità era stata motivata, oltre che per profili di carenza di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c. e mancata correlazione tra motivi e ratio decidendi, anche per la nullità della procura speciale al difensore, ritenuta conseguenza della mancata produzione della procura notarile conferita al soggetto che aveva proposto il ricorso per la società. La compagnia ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto: secondo la ricorrente la Corte avrebbe trascurato che negli atti risultava l’ufficio di rappresentanza in Roma e il relativo legale rappresentante statutario, sicché l’identificazione del soggetto ricorrente formale sarebbe stata corretta e non vi sarebbe stato bisogno della produzione della procura notarile. Ha inoltre sostenuto che la medesima modalità descrittiva era stata usata in precedenti giudizi senza contestazioni. Il resistente ha replicato con controricorso, la cui ammissibilità è stata scrutinata alla luce della sottoscrizione anche da parte di un difensore iscritto all’albo speciale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto, anzitutto, che il controricorso fosse comunque scrutinabile perché sottoscritto anche da un avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Nel merito, ha affermato che il ricorso revocatorio era inammissibile perché il preteso errore di fatto non era decisivo: anche se sussistesse, l’ordinanza impugnata resterebbe sorretta da una autonoma e alternativa ratio decidendi, ossia l’ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso originario per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. e per mancata correlazione dei motivi con la motivazione della sentenza impugnata. In ogni caso, la Corte ha escluso che vi fosse un vero errore percettivo, poiché i dati fattuali erano stati correttamente rappresentati e la deduzione della ricorrente attaccava in realtà una valutazione interpretativa, non revocabile. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna alle spese e con atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato; è stata invece negata la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. per assenza di abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti rigorosi propri dell’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del fatto, non in un errore di giudizio o di interpretazione, e deve essere decisivo.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La mancata osservanza degli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti può integrare autonoma causa di inammissibilità del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La condanna aggravata richiede la presenza di un abuso del processo o di una iniziativa temeraria, non ravvisata nel caso concreto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione è configurabile solo quando la decisione presupponga la supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso dagli atti, senza passare per valutazioni interpretative.
  • L’errore revocatorio deve essere decisivo: se la decisione impugnata è comunque sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la revocazione è inammissibile anche a prescindere dalla fondatezza del preteso errore.
  • Non può qualificarsi come errore di fatto ciò che in realtà attiene alla lettura, all’interpretazione o alla valutazione del significato degli atti processuali.
  • In sede di revocazione delle decisioni di cassazione l’errore deve emergere dal solo raffronto tra la pronuncia e gli atti interni al giudizio di legittimità, senza necessità di indagini induttive o ermeneutiche.
  • La sottoscrizione del controricorso anche da parte di un difensore abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori consente lo scrutinio dell’atto, pur in presenza di altra sottoscrizione di difensore non abilitato.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta processuale abusiva o temeraria, non integrata dalla mera proposizione di un’impugnazione inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.