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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento IVA e IRAP per l'anno 2011, ritenendo che la contribuente avesse beneficiato di un'operazione asseritamente fittizia e fraudolenta inserita in un più ampio schema del gruppo Mythos, con interposizione soggettiva e uso strumentale di società veicolo per conseguire indebiti vantaggi fiscali, in particolare in relazione alla detrazione dell'IVA sui canoni di leasing del capannone industriale ove la società svolgeva la propria attività. La CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio, valorizzando la terzietà della contribuente rispetto alle condotte contestate ad altri soggetti, l'assenza di un suo vantaggio fiscale e la legittimità della detrazione IVA e della deduzione IRAP. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 e dei principi euro-unitari in materia di abuso/frode IVA, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la rilevanza degli indizi addotti, aveva richiesto requisiti non necessari come il vantaggio fiscale diretto in capo alla contribuente e la partecipazione attiva alla frode, e non aveva esaminato analiticamente e poi complessivamente gli elementi presuntivi idonei a dimostrare la conoscibilità o il coinvolgimento nella frode.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo ammissibile e fondato. Ha affermato che, in materia di IVA, il diritto alla detrazione può essere negato non solo quando sia provato il coinvolgimento del cessionario nella frode, ma anche quando sia dimostrato, mediante elementi oggettivi e anche indiziari, che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione commessa a monte. Ha inoltre richiamato il corretto metodo di valutazione delle presunzioni, che impone prima l'esame analitico degli indizi e poi la loro valutazione complessiva. La CTR, invece, aveva malgovernato tali principi, trattando la vicenda come abuso del diritto, considerandola impropriamente inter alios acta, richiedendo un vantaggio fiscale diretto in capo alla contribuente e una partecipazione attiva non necessaria, e omettendo di scrutinare tutti gli indici presuntivi prospettati dall'Ufficio. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte di merito in diversa composizione per nuovo esame conforme ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, che grava sull'Amministrazione nell'allegare e dimostrare, anche per presunzioni, i fatti idonei a escludere la detrazione IVA.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come norma sulla prova per presunzioni, applicabile alla dimostrazione del coinvolgimento o della conoscibilità della frode tramite indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Interpretato nel senso che il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi complessivamente, ammettendo solo presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norma posta a fondamento del diritto alla detrazione IVA, che può essere negato se l'operazione è inserita in una frode conosciuta o conoscibile dal cessionario.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato per affermare che, ai fini IVA, la prova dell'illecito può essere data anche mediante attendibili indizi idonei a fondare presunzioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ritenuto correttamente evocato.

Massime di principio

  • In materia di IVA, la detrazione può essere negata non solo se il contribuente sia partecipe della frode, ma anche quando sia provato che sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale.
  • La prova della frode o della sua conoscibilità può essere fornita dall'Amministrazione anche tramite elementi indiziari e presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
  • Il giudice di merito, quando utilizza la prova per presunzioni, deve seguire una duplice fase logica: prima selezionare analiticamente gli indizi rilevanti, poi valutarli complessivamente per verificarne la concordanza; è censurabile la decisione che si limiti a sminuire gli indizi senza una valutazione unitaria.
  • Non è necessario, ai fini del diniego della detrazione IVA, dimostrare un vantaggio fiscale diretto in capo al singolo contribuente, essendo sufficiente che il vantaggio si collochi nello schema fraudolento complessivo.
  • Non è necessario provare una partecipazione attiva del contribuente alla frode, essendo sufficiente la sua mera conoscibilità dell'operazione illecita secondo i canoni della diligenza professionale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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