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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un ex socio di maggioranza di una s.r.l. posta in liquidazione e poi cancellata, di una cartella di pagamento emessa per IVA e accessori relativi a un'annualità in cui la società era stata oggetto di accertamento. I giudici di merito avevano ritenuto legittima la riscossione nei confronti del socio, ravvisando una condotta abusiva/elusiva consistente nello svuotamento progressivo dell'attivo sociale e nella cancellazione della società, nonostante la pendenza di contenziosi tributari, per sottrarre il patrimonio al soddisfacimento del debito erariale. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 37-bis d.P.R. 600/1973 e 10-bis L. 212/2000, oltre agli artt. 112 e 156 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice avesse rilevato d'ufficio un abuso del diritto mai contestato; 2) violazione delle stesse norme antielusive e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la CTR avesse confuso attivo di bilancio e patrimonio netto; 3) errata sussunzione della fattispecie, che sarebbe stata di interposizione fittizia di persona e non di abuso del diritto; 4) nullità per difetto di motivazione sulla legittimità dell'iscrizione a ruolo straordinario e sulla dedotta inapplicabilità dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 all'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo, il terzo e parte del quarto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, osservando che il ricorrente non aveva trascritto o compiutamente richiamato gli atti del procedimento amministrativo e dei giudizi di merito necessari a verificare le censure di ultrapetizione, di erronea qualificazione della fattispecie e di omessa pronuncia. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: la critica era astratta e comunque la Corte ha rilevato che il patrimonio netto è una grandezza dello stato patrimoniale che confluisce in bilancio, sicché la motivazione della CTR non era illogica sul punto. Quanto al quarto motivo, la Corte ha anche escluso il vizio di motivazione, ritenendo che la CTR avesse fornito una motivazione effettiva sulla legittimità della riscossione, ancorata al ritenuto abusivo svuotamento della società e all'inopponibilità allo Stato dello schermo societario. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. 600/1973

    Richiamato come norma antielusiva applicabile ratione temporis; la Corte non decide nel merito sulla sua applicazione, ma rileva che il ricorrente non ha fornito gli atti necessari a contestarne l'uso da parte dei giudici di merito.

  • art. 10-bis L. 212/2000

    Invocato dal ricorrente come disciplina codificata dell'abuso del diritto; la Corte non accoglie la censura perché carente di autosufficienza e di specifico ancoraggio agli atti.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che il vizio richiede la precisa indicazione della domanda o eccezione ritualmente proposta e della sede processuale in cui è stata formulata.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato unitamente ai vizi di nullità della sentenza; la Corte non ne ravvisa la violazione poiché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta effettiva.

  • d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Richiamato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude il vizio poiché la CTR ha comunque esposto una ratio decidendi comprensibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Invocati per contestare la valutazione delle prove documentali; la Corte reputa la censura inammissibile/infondata perché non specificamente collegata ai fatti di causa.

  • artt. 2423 e 2424 c.c.

    Richiamati per affermare che il patrimonio netto è una grandezza dello stato patrimoniale e che, quindi, la motivazione della CTR sul bilancio non è errata in diritto.

  • art. 36 d.P.R. 602/1973

    Richiamato dal ricorrente come norma sull'iscrizione a ruolo e sulla responsabilità del socio; la Corte rileva che la CTR ha fondato la decisione soprattutto sull'abuso e non su questa specifica disciplina.

  • art. 19 d.lgs. n. 46 del 1999

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la limitazione applicativa dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 alle sole imposte sui redditi; la censura non viene accolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, le censure che deducono ultrapetizione, omessa pronuncia o errore di sussunzione richiedono la puntuale trascrizione o indicazione specifica degli atti rilevanti del procedimento amministrativo e dei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La critica alla motivazione della sentenza di merito non può limitarsi a contestazioni astratte o teoriche: occorre dimostrare la decisività dell'errore denunciato rispetto alla concreta fattispecie decisa.
  • La distinzione tra attivo di bilancio e patrimonio netto non consente, da sola, di infirmare la motivazione del giudice di merito quando quest'ultimo richiami il patrimonio netto come indice della situazione patrimoniale della società; il patrimonio netto è infatti una componente dello stato patrimoniale.
  • La qualificazione della vicenda come abuso del diritto o come interposizione fittizia non è censurabile in cassazione con mera contrapposizione di una diversa etichetta teorica, se non si dimostra, con riferimento agli atti di causa, l'erroneità della sussunzione operata dal giudice di merito.
  • Una sentenza è immune dal vizio di omessa motivazione se, pur succintamente, espone una ratio decidendi effettiva e comprensibile, anche quando la parte la ritenga erronea nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàAbuso del dirittoInterposizione fittizia

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