Cassazione Civile, Ordinanza n. 34632/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento bancario effettuato dall'Amministrazione finanziaria nei confronti di un contribuente, con recupero a tassazione di maggiori redditi per gli anni 2009, 2010 e 2011. Dopo il tentativo di accertamento con adesione, il contribuente ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto le sue ragioni. In cassazione il ricorrente ha articolato tre censure: 1) dedotta violazione dell'art. 12 l. n. 212/2000, degli artt. 3, 24, 41 e 97 Cost. e dell'art. 7 l. n. 241/1990, sostenendo in via generale che il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo dovrebbero applicarsi a ogni accertamento; 2) dedotta violazione di norme e vizio motivazionale, lamentando che la sentenza non avrebbe adeguatamente considerato le difese sul sostanziale allineamento tra movimenti bancari e fatturato dell'impresa; 3) dedotta violazione dell'art. 32 dello Statuto del contribuente e dell'art. 24 Cost., assumendo che il regime di contabilità semplificata renderebbe impossibile o incompatibile la prova contraria richiesta in materia di movimentazioni bancarie. L'Agenzia delle Entrate non ha depositato controricorso, limitandosi all'istanza di partecipazione all'eventuale udienza.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile e comunque infondato il primo motivo, perché il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 non si applicano indistintamente a tutti gli accertamenti, ma solo a quelli con accesso presso il contribuente o nei casi previsti dalla legge, mentre nella specie si trattava di accertamento basato su documentazione bancaria senza accesso. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, perché formulato in modo promiscuo e volto in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sull'accertamento di fatto compiuto dalla CTR, la quale aveva esaminato e motivato sulle giustificazioni del contribuente in ordine ai versamenti e agli accrediti. Ha respinto anche il terzo motivo, affermando che l'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica sia ai contribuenti in contabilità ordinaria sia a quelli in contabilità semplificata, e che la scelta di quest'ultima forma contabile è volontaria e comporta le relative conseguenze probatorie. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con esclusione di una regolazione in favore dell'Agenzia per mancato deposito di rituale controricorso, e dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine dilatorio e il contraddittorio preventivo non sono generalizzati a ogni forma di accertamento, ma operano nei casi previsti dalla legge, in particolare per gli accertamenti con accesso presso il contribuente e per le ipotesi specificamente contemplate.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente, ma non posto a fondamento dell'accoglimento; la Corte non ravvisa una violazione rilevante ai fini della decisione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa, ma la Corte esclude che la disciplina dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 lo violi, poiché la scelta della contabilità semplificata è volontaria e comporta conseguenze probatorie.
art. 41 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza autonoma incidenza decisiva nella motivazione della Corte.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della relativa prospettazione.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare l'annullamento dell'accertamento nel caso concreto.
art. 10 L. 112/10
Citato nel secondo motivo così come riportato nel testo, senza che la Corte ne ricavi un effetto decisivo ai fini dell'accoglimento.
La norma sull'utilizzabilità delle movimentazioni bancarie e sull'inversione dell'onere della prova si applica indistintamente ai contribuenti in contabilità ordinaria e semplificata.
Richiamato in relazione al meccanismo presuntivo e alla prova contraria nelle verifiche fiscali sui movimenti bancari.
La censura motivazionale è scrutinabile solo nei limiti dell'assenza o della mera apparenza della motivazione, non per ottenere una revisione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Presuppone l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione, se dovuto.
Ha introdotto la previsione richiamata sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il contraddittorio preventivo e il termine dilatorio previsti dallo Statuto del contribuente non si applicano automaticamente a ogni accertamento fiscale, ma solo nei casi in cui la legge li prevede, come gli accertamenti svolti con accesso presso il contribuente o quelli relativi a tributi armonizzati.
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, miri in realtà a una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
- La disciplina delle indagini bancarie e della prova contraria prevista dall'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 si applica indifferentemente ai contribuenti in contabilità ordinaria e a quelli in contabilità semplificata.
- La scelta volontaria di un determinato regime contabile comporta l'accettazione delle conseguenze probatorie previste dall'ordinamento, senza che ciò integri di per sé una lesione del diritto di difesa.
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