Cassazione Civile, Ordinanza n. 33155/2025 del 18/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente della Polizia Municipale, assegnato dal gennaio 2007 al dicembre 2016 presso la Procura della Repubblica per funzioni di polizia giudiziaria, per il pagamento di somme dovute a titolo di lavoro straordinario e del contributo previsto dall’art. 13 L.R. n. 17/1990 per gli anni 2011 e 2012. Il Comune di Siracusa aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d’appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva limitato la condanna al pagamento dello straordinario al periodo gennaio 2007-ottobre 2009, ritenendo che, in base all’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001, il trattamento accessorio fosse dovuto secondo gli accordi di collaborazione tra gli enti, mentre al Comune spettasse l’anticipazione del solo trattamento fondamentale con diritto di rimborso. In Cassazione il Comune deduceva: 1) violazione degli artt. 45 e 70 d.lgs. n. 165/2001, del CCNL Enti locali, dell’interpretazione contrattuale e del Protocollo d’intesa del 1.12.2016, sostenendo che la norma disciplinerebbe solo i rapporti interni tra amministrazioni e non inciderebbe sul diritto del dipendente a percepire il complessivo trattamento economico dall’ente datore; 2) omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte territoriale non avrebbe considerato elementi che, secondo il ricorrente, dimostravano l’obbligo retributivo del Comune per lo straordinario, tra cui la natura eccedente ed eccezionale delle prestazioni, i pagamenti già eseguiti negli anni precedenti, l’impegno alla conversione in riposo compensativo, le richieste di saldo e gli accordi tra Comune e Procura sul riparto degli oneri.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha affermato che l’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 regola il rapporto tra le amministrazioni coinvolte nel comando/distacco, prevedendo il rimborso del solo trattamento fondamentale da parte dell’amministrazione utilizzatrice e presupponendo quindi l’anticipazione da parte dell’amministrazione di provenienza. In tale assetto, il datore di lavoro di appartenenza resta legittimato passivo nei confronti del lavoratore per la domanda di pagamento delle spettanze retributive, compreso lo straordinario, salva la possibilità per l’ente di rivalersi sull’amministrazione di destinazione secondo i rapporti interni e le convenzioni intervenute. La Corte ha anche rilevato che il giudizio era rimasto circoscritto al rapporto tra lavoratore e Comune, senza che ciò consentisse di prescindere dall’ente formalmente tenuto al pagamento. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
indica i vizi dedotti in ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sul trattamento economico dei pubblici dipendenti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione impugnata.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001
"l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale"
norma che disciplina i rapporti interni tra amministrazioni in caso di comando o analoga utilizzazione, prevedendo il rimborso del solo trattamento fondamentale e implicando l’anticipazione da parte dell’amministrazione di appartenenza.
art. 19, comma 2, CCNL Enti Locali
richiamato insieme alla contrattazione collettiva per sostenere l’interpretazione proposta dal ricorrente sul trattamento economico.
dichiarazione congiunta allegata al CCNL Enti Locali 22.1.2004
invocata dal ricorrente come supporto interpretativo della disciplina del trattamento economico del personale comandato.
richiamati per la corretta interpretazione del Protocollo d’intesa tra Procura e Comune, ma la Corte ha privilegiato la lettura sistematica dell’assetto comando/rimborso.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 271/1989
"quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la Corte d’Appello e del procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi (…)"
fonte speciale che disciplina l’applicazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso uffici diversi, ricondotta dalla Corte allo schema del comando.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nel comando o in una forma analoga di utilizzazione del dipendente pubblico presso altra amministrazione, il lavoratore può agire nei confronti dell’ente formalmente titolare del rapporto di impiego per ottenere il pagamento delle spettanze retributive maturate.
- L’art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165/2001 disciplina il riparto interno degli oneri tra amministrazioni e non incide di per sé sul diritto del dipendente a conseguire dall’amministrazione di appartenenza la retribuzione dovuta.
- L’amministrazione di appartenenza resta obbligata verso il lavoratore, mentre conserva il diritto al rimborso nei confronti dell’amministrazione utilizzatrice per quanto previsto dalla legge e dagli accordi tra enti.
- La qualificazione della posizione come comando o distacco non esclude la legittimazione passiva del datore di lavoro di origine nelle azioni retributive del dipendente.
- Il giudizio può restare validamente circoscritto al rapporto tra lavoratore e amministrazione di appartenenza senza che ciò impedisca a quest’ultima di far valere, separatamente, i propri diritti di rivalsa nei confronti dell’ente di destinazione.
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