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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33072/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore addetto rampa presso l’aeroporto di Fiumicino aveva lavorato per una società del gruppo Alitalia con una successione di contratti a tempo determinato dal 13 gennaio 2009. Egli chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e il trasferimento del rapporto alla società cessionaria per effetto della cessione d’azienda. Il tribunale riconosceva la conversione dal 5 aprile 2014, ordinava la ricostituzione del rapporto alle dipendenze della cessionaria e condannava la cedente al pagamento di un’indennità risarcitoria; la corte d’appello rigettava gli appelli delle società. Nel ricorso principale la società cessionaria censurava la decisione sulla legittimità dei contratti a termine, sostenendo che la contrattazione collettiva consentisse deroghe al limite di durata e che, trattandosi di attività stagionali, non operasse il limite massimo; nel ricorso incidentale la società in amministrazione straordinaria contestava invece l’applicazione dell’art. 2112 c.c. ai rapporti cessati prima del trasferimento e soprattutto la condanna solidale al pagamento dell’indennità risarcitoria nei confronti della procedura concorsuale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società cessionaria, ritenendo infondati i motivi con cui si contestava la conversione del rapporto e l’applicabilità dei limiti di durata ai contratti a termine succedutisi. Ha invece accolto il quinto motivo del ricorso incidentale della società in amministrazione straordinaria, cassando la sentenza impugnata limitatamente alla condanna solidale della cessionaria/procedura concorsuale al pagamento dell’indennità risarcitoria e dichiarando improseguibile, nei confronti di tale società in amministrazione straordinaria, la domanda del lavoratore di condanna risarcitoria solidale, perché tale pretesa doveva essere fatta valere nel concorso e non davanti al giudice del lavoro. Restano ferme le statuizioni sul rapporto di lavoro e sull’illegittimità del termine, mentre viene meno solo la condanna solidale verso la società in amministrazione straordinaria. Le spese sono state regolate secondo soccombenza, con ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

    la Corte ribadisce che il limite massimo di durata cumulativa dei contratti a termine può essere derogato dalla contrattazione collettiva, ma nel caso concreto il superamento del termine derogato di 44 mesi rende illegittimo il contratto successivo

  • art. 5, comma 4-ter, d.lgs. n. 368/2001

    la deroga per le attività stagionali opera solo se la contrattazione collettiva individua specificamente le attività stagionali, non essendo sufficiente un generico richiamo o una qualificazione tautologica

  • art. 8, comma 1, d.l. n. 138/2011, conv. in l. n. 148/2011

    richiamato per sostenere la legittimità di accordi collettivi aziendali, ma la censura è stata respinta perché la disciplina stagionale richiede una specifica previsione collettiva conforme alla delega normativa

  • art. 2112 c.c.

    l’applicazione della disciplina del trasferimento d’azienda non è esclusa dal fatto che il rapporto fosse cessato di fatto al momento del trasferimento, se successivamente viene accertata con efficacia ex tunc l’illegittimità del termine; tuttavia la domanda di condanna solidale al pagamento di crediti verso una procedura concorsuale segue le regole del concorso

  • art. 47, comma 4-bis, l. n. 428/1990

    gli accordi sindacali in procedure di insolvenza possono incidere sulle condizioni di lavoro ma non eliminare il trasferimento dei rapporti di lavoro né disporre dell’occupazione preesistente in contrasto con il diritto UE

  • art. 32, comma 5, l. n. 183/2010

    richiamato per l’indennità risarcitoria onnicomprensiva dovuta in caso di conversione del contratto a termine; la domanda di condanna solidale verso la società in amministrazione straordinaria è però improcedibile nel giudizio ordinario

  • d.lgs. n. 270/1999

    richiamato per la disciplina dell’amministrazione straordinaria e del relativo accertamento del passivo

  • artt. 93 ss. l. fall.

    richiamati in relazione all’accertamento del passivo concorsuale applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 53 d.lgs. n. 270/1999

    richiamato per il rinvio alle regole dell’accertamento del passivo fallimentare nella procedura di amministrazione straordinaria

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di successione di contratti a tempo determinato, la deroga collettiva al limite massimo di durata cumulativa è efficace solo nei limiti espressamente consentiti dalla legge; se la durata derogatoria viene comunque superata, il termine apposto al contratto successivo è illegittimo e il rapporto si converte.
  • La nozione di attività stagionale, ai fini della deroga al limite di durata dei contratti a termine, va intesa in senso stretto: occorrono attività preordinate a un espletamento limitato a una stagione, non semplici punte di domanda o incrementi periodici dell’attività aziendale.
  • La disciplina del trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. opera anche se il rapporto era formalmente cessato prima del trasferimento, quando la cessazione dipenda da un termine poi accertato come illegittimo con efficacia retroattiva.
  • Negli trasferimenti d’azienda che coinvolgono imprese in insolvenza o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono modulare le condizioni di lavoro ma non possono escludere il trasferimento dei rapporti né disporre liberamente della preesistente occupazione in contrasto con il diritto dell’Unione europea.
  • Le domande di condanna al pagamento di crediti nei confronti di una procedura concorsuale, anche se formulate in via solidale e connessi a rapporti di lavoro, devono essere trattate secondo le regole dell’accertamento del passivo e non possono essere decise nel merito dal giudice del lavoro oltre il limite delle questioni di status e di mero accertamento del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineTrasferimento d'aziendaSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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