Cassazione Civile, Ordinanza n. 33100/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro in cui alcuni dipendenti avevano agito per ottenere l'indennità di trasferta prevista dal contratto collettivo autoferrotranvieri, mentre altri avevano chiesto il risarcimento dei danni per le modalità di comunicazione dei turni. La Corte d'appello di Torino aveva respinto l'appello della società, confermando in parte il rigetto delle domande risarcitorie e in parte l'accoglimento della domanda sull'indennità di trasferta. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha censurato la decisione per avere escluso la litispendenza rispetto a un precedente giudizio tra le stesse parti, sostenendo anche la violazione del divieto di frazionamento del credito e l'omessa pronuncia su tali profili; (2) ha contestato la compensazione delle spese del primo grado nei confronti di alcuni lavoratori; (3) ha censurato il riconoscimento dell'indennità di trasferta ad altri lavoratori, negando l'esistenza di una prassi aziendale e sostenendo un'interpretazione diversa dell'art. 20 del c.c.n.l. autoferrotranvieri. I lavoratori hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile per promiscua mescolanza di censure eterogenee e per la preclusione da doppia conforme, e in parte infondato perché la litispendenza non sussisteva, trattandosi di domande riferite a diversi periodi temporali e quindi a diverso petitum, mentre il divieto di abuso del frazionamento del credito non operava poiché i crediti del nuovo giudizio non erano ancora maturati al tempo del precedente. Ha reputato infondato anche il secondo motivo, confermando la compensazione delle spese di primo grado in ragione della novità della questione. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che l'accertamento sull'inesistenza della prassi aziendale era di fatto e non era sindacabile in cassazione, che le doglianze sulla prova presuntiva miravano a un riesame del merito e che l'interpretazione dell'art. 20 del c.c.n.l. era già stata chiarita in precedente conforme di legittimità nel senso dell'obbligo di corrispondere l'indennità per servizi occasionali diversi da quelli abituali. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022
richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva l'inammissibilità delle censure promiscue e, per il n. 5, la preclusione da doppia conforme
artt. 112 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente per denunciare omessa pronuncia e motivazione apparente; la Corte esclude la fondatezza della doglianza
richiamati dalla ricorrente in tema di correttezza e buona fede; la Corte non ne ravvisa la violazione
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente in connessione ai principi del giusto processo
consente la compensazione delle spese in presenza di novità della questione
artt. 91, 115, 116, 132 e 437 c.p.c.
richiamati dalla ricorrente nella censura sulle spese e sulla prova, ma ritenuti non violati
richiamato nel secondo motivo senza che la Corte ravvisi violazione
art. 20 c.c.n.l. autoferrotranvieri
interpretato nel senso che la "residenza" è la località assegnata dall'azienda al lavoratore e che l'indennità di trasferta spetta per servizi occasionali diversi da quello abituale, effettuati su linee non facenti capo alla residenza del lavoratore
richiamato dalla ricorrente nel terzo motivo, senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte
richiamati per l'interpretazione del contratto collettivo; la Corte conferma un'interpretazione letterale già affermata in precedente di legittimità
richiamati in tema di prova presuntiva; la Corte ribadisce che la valutazione dell'idoneità delle presunzioni spetta al giudice di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- La litispendenza presuppone identità di parti, di oggetto e di causa petendi; non ricorre quando le domande riguardano periodi temporali diversi o un ampliamento della pretesa rispetto al precedente giudizio.
- Il divieto di abusivo frazionamento del credito opera solo per crediti riferibili al medesimo rapporto di durata e già azionabili o comunque idonei a essere ricompresi nel medesimo ambito oggettivo di giudicato; se i crediti del secondo giudizio non erano ancora maturati nel primo, la domanda non è improponibile.
- In sede di legittimità è inammissibile un motivo che cumuli in modo promiscuo violazioni di legge, vizi processuali e vizio motivazionale senza consentire di distinguere con chiarezza le singole doglianze e il loro collegamento con la sentenza impugnata.
- La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è preclusa quando ricorre la doppia conforme di merito, salvo che il ricorrente alleghi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- La valutazione dell'esistenza di una prassi aziendale e, più in generale, l'apprezzamento delle presunzioni appartengono al giudice di merito e non possono essere rivalutati in cassazione se non nei limiti del controllo sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento.
- La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non renda percepibili le ragioni della decisione; non ricorre quando il giudice esamini gli argomenti delle parti e si conformi a un precedente di legittimità.
- In tema di indennità di trasferta per il personale viaggiante autoferrotranvieri, la nozione di 'residenza' coincide con la località assegnata dall'azienda al lavoratore e l'indennità spetta per servizi occasionali svolti su linee non facenti capo a tale residenza.
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