Cassazione Civile, Ordinanza n. 33063/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva chiesto il pagamento dell'indennità di reperibilità prevista dal c.c.n.l. Gas Acqua. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della società datoriale e rigettato la domanda, ritenendo da un lato che mancasse il presupposto contrattuale dell'istituzione del servizio di reperibilità tramite accordo aziendale, e dall'altro che non fosse stata provata in fatto l'esistenza di un obbligo di reperibilità in capo al lavoratore. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere la Corte d'appello valorizzato la mancanza della contrattazione aziendale prevista dall'art. 24 c.c.n.l.; 2) falsa applicazione dell'art. 24 c.c.n.l. per avere negato il diritto all'indennità pur a fronte dell'effettiva reperibilità svolta, sostenendo che l'indennità spetterebbe per il solo fatto della prestazione resa e fruita dall'azienda, senza necessità di uno specifico obbligo formale; 3) motivazione apparente per insufficiente analisi dei dati istruttori; 4) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla reperibilità del lavoratore, dedotta come necessaria nell'organizzazione del lavoro anche in assenza di previsione scritta. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome: la mancanza del requisito contrattuale dell'istituzione del servizio di reperibilità tramite accordo con la rappresentanza sindacale e la mancata prova dell'obbligo di reperibilità in capo al lavoratore. Sul punto, la Corte ha affermato che la reperibilità, secondo la disciplina collettiva, è una prestazione accessoria e strumentale che presuppone uno specifico obbligo disciplinato dalla fonte contrattuale e retribuito da indennità; ha inoltre ritenuto che la diversa lettura proposta dal ricorrente non individuasse veri errori di diritto ma si limitasse a contrapporre un'interpretazione alternativa. Rigettato il secondo motivo, il primo e il quarto sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché anche una eventuale cassazione su quei punti non avrebbe inciso sulla decisione, essendo sufficiente a sorreggerla la seconda ratio. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, è stata considerata idonea a superare il minimo costituzionale, perché dava conto del dato decisivo della mancata prova dell'obbligo di reperibilità, mentre le ulteriori censure miravano in sostanza a una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24 c.c.n.l. Gas Acqua del 17.11.1995
La reperibilità è configurata come servizio regolato dalla contrattazione collettiva, con specifici requisiti e connessa a un impegno obbligatorio del lavoratore, remunerato tramite apposita indennità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro per denunciare violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di sostituire alla decisione impugnata una diversa lettura meramente alternativa del contratto o della norma.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se manca o è meramente apparente; una motivazione sintetica ma comprensibile e fondata su un dato decisivo non integra il vizio denunciato.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente ricorre solo quando il percorso argomentativo sia inesistente o incomprensibile; non basta la mancata trascrizione integrale delle prove valutate.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il sindacato sul vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non la rivalutazione del materiale probatorio.
La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La reperibilità disciplinata dal contratto collettivo costituisce un obbligo specifico e autonomamente retribuito, non una mera situazione di disponibilità di fatto: per riconoscerne l'indennità occorre verificare sia il presupposto contrattuale sia la prova dell'effettivo obbligo gravante sul lavoratore.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, l'infondatezza o l'inammissibilità della censura contro una sola di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze dirette contro le altre statuizioni.
- La censura di violazione dei criteri ermeneutici del contratto collettivo non è ammissibile se si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa rispetto a quella accolta dal giudice di merito, senza indicare un effettivo errore di diritto.
- La motivazione è solo apparente quando sia priva di un nucleo argomentativo comprensibile; non lo è quando, pur sintetica, individui il fatto decisivo posto a base della decisione e la critica si traduca in un invito alla rivalutazione delle prove.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio istruttorio sotto la veste del vizio di motivazione o dell'omesso esame di fatti, salvo il mancato esame di un fatto storico decisivo realmente trascurato dal giudice di merito.
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