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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un lavoratore per il pagamento di somme asseritamente dovute in esecuzione di una precedente sentenza del Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinato la reintegra e condannato il datore di lavoro al risarcimento del danno parametrato alla retribuzione globale di fatto fino alla reintegra. L’ente datore di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, poi respinta, e la Corte d’appello ha confermato il rigetto. In cassazione l’ente ha articolato tre motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali per il mancato esame dell’eccezione relativa all’assenza della copia della procura ad litem allegata al ricorso monitorio e al decreto ingiuntivo notificato, sostenendo che il vizio fosse stato dedotto e che il giudice dovesse rilevarlo; con il secondo ha censurato l’interpretazione del titolo esecutivo, assumendo che la Corte d’appello avesse illegittimamente integrato il contenuto della sentenza del Tribunale con elementi extratestuali tratti da atti di altro procedimento; con il terzo ha denunciato omesso esame delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio circa il momento di estinzione del rapporto di lavoro e, quindi, il termine finale dell’obbligo di corrispondere le retribuzioni, lamentando altresì un asserito cattivo apprezzamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato rispetto degli oneri di specificazione e produzione ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., poiché il ricorrente non ha trascritto né documentato di aver dedotto tempestivamente il vizio della procura come motivo di opposizione e di averlo riproposto specificamente in appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva fondato la decisione sulla possibilità di individuare gli elementi necessari all’azione esecutiva direttamente nella sentenza costituente titolo, che rinviava alle buste paga in atti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme di merito rispetto al vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., sia perché la censura, formalmente veicolata come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., si risolveva in una mera contestazione del cattivo apprezzamento della consulenza tecnica e dunque in una critica di merito non scrutinabile in cassazione. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione dell’intimato; è stato inoltre dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge processuale è stata ritenuta inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio della decisione impugnata o quando richiede accertamenti non adeguatamente riportati e documentati.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non è scrutinabile in presenza di doppia conforme di merito; non può inoltre essere surrettiziamente trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito o della consulenza tecnica.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non acquisite agli atti; non quando si contesta soltanto la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale previsto; non quando si deduce semplicemente che la prova è stata mal apprezzata.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 369 n. 4 c.p.c.

    È necessario depositare la documentazione su cui il ricorso si fonda, con specifica allegazione del contenuto rilevante.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla procura ad litem, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 125 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sulla procura, senza esito favorevole.

  • art. 182 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno del motivo sulla procura, senza esito favorevole.

  • art. 638 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nella doglianza relativa al procedimento monitorio e alla documentazione allegata.

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel contestare la declaratoria di inammissibilità del motivo d’appello.

  • art. 474 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’asserita integrazione extratestuale del titolo esecutivo.

  • art. 479 c.p.c.

    Richiamato per contestare la formazione e utilizzazione del titolo esecutivo.

  • art. 480 c.p.c.

    Richiamato per contestare la fase esecutiva e il contenuto del precetto/titolo.

  • art. 494 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 605 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con deposito successivo dell’ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile se non è autosufficiente: la parte deve indicare, trascrivere e documentare gli atti e i documenti sui quali fonda la censura e dimostrare di averla tempestivamente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
  • La censura che investe il contenuto di un titolo esecutivo è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e pretende di sostituire alla lettura del giudice di merito una diversa lettura del titolo.
  • Il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente una nuova valutazione del merito né della consulenza tecnica d’ufficio, specie in presenza di doppia conforme.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non ricorre per il solo fatto che il giudice abbia valutato in modo ritenuto erroneo le prove: occorre allegare l’uso di prove non acquisite o l’attribuzione alle prove di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, sussiste il presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, se previsto dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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