Cassazione Civile, Ordinanza n. 33105/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di una dipendente a percepire l’indennità di reperibilità prevista da un accordo integrativo aziendale. La Corte d’appello aveva accolto la domanda della lavoratrice, riformando il primo grado e condannando la società al pagamento dell’indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3.6 dell’accordo integrativo aziendale del 23 aprile 2009 e degli artt. 1362 e ss. c.c. in tema di interpretazione del contratto. In sintesi, la ricorrente ha sostenuto che la reperibilità richiedesse un accordo espresso con il lavoratore e un previo confronto con RSU/organizzazioni sindacali territoriali; che non vi fosse mai stato un patto di reperibilità con la dipendente; che le prove testimoniali avessero smentito l’esistenza di tale obbligo; che la sentenza d’appello avesse confuso la mera disponibilità o la ricezione di e-mail fuori orario con l’obbligo di reperibilità; e che, in ogni caso, eventuali richieste di lavoro straordinario non varrebbero a dimostrare un obbligo di reperibilità. La società ha anche denunciato una pretesa inversione dell’onere probatorio e una non corretta distinzione tra reperibilità e lavoro straordinario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente interpretato il contratto integrativo aziendale, accertando in fatto, sulla base di prove testimoniali e documentali, l’esistenza di un obbligo di reperibilità in capo alla lavoratrice e la sua concreta attuazione nel periodo rilevante. La Cassazione ha osservato che la reperibilità, quando prevista dalla disciplina collettiva o pattuita tra le parti, costituisce una prestazione accessoria e distinta dalla prestazione lavorativa ordinaria, che richiede una specifica pattuizione, ma la cui prova può essere data con ogni mezzo, anche indiziario. Le censure della società sono state ritenute inammissibili perché dirette a contestare l’interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito, perché formulate in termini di violazione dei canoni ermeneutici senza indicare effettivi errori di diritto, e perché miravano in sostanza a una diversa ricostruzione del fatto e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inidonea perché mirava soprattutto a rimettere in discussione l’accertamento di merito e l’interpretazione contrattuale.
art. 3.6 dell’accordo integrativo aziendale del 23 aprile 2009
prevede un servizio/obbligo di reperibilità organizzato con il coinvolgimento delle rappresentanze sindacali territoriali e compatibilmente con le esigenze dei lavoratori; la Corte lo ha letto come fonte di una pattuizione specifica dell’obbligo di reperibilità e del relativo compenso.
richiamati come canoni di interpretazione del contratto; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non evidenziava un vero errore di diritto nell’interpretazione accolta dal giudice di merito.
invocato dalla ricorrente per un’interpretazione secondo buona fede dell’accordo collettivo; la Corte non ne ha fatto applicazione autonoma, ritenendo corretta l’interpretazione già compiuta dal giudice di merito.
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione di un contratto collettivo o aziendale, quando sorretta da motivazione non illogica e coerente con il testo negoziale, appartiene al giudice di merito e non è liberamente rivalutabile in cassazione.
- La deduzione di violazione dei canoni ermeneutici non è sufficiente se il ricorso non indica specifici errori di diritto nell’interpretazione adottata, ma si limita a proporre una diversa lettura del testo contrattuale o dei fatti.
- L’obbligo di reperibilità è una prestazione accessoria e distinta dalla prestazione lavorativa ordinaria; esso richiede una specifica pattuizione, ma può essere provato con ogni mezzo, anche tramite elementi indiziari e comportamento attuativo delle parti.
- Una volta accertata in fatto l’esistenza dell’obbligo di reperibilità e la sua esecuzione concreta, il lavoratore ha diritto al compenso previsto dalla contrattazione, anche se non risultino osservati alcuni adempimenti organizzativi interni, ove la reperibilità sia stata comunque effettivamente praticata.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire l’accertamento di merito con una diversa ricostruzione del materiale probatorio o del contenuto concreto degli obblighi pattuiti.
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