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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22119/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato l'avviso di accertamento IRES e IRAP per il 2007, relativo al disconoscimento di costi per acquisti di rottami ferrosi da soggetti privati, in particolare extracomunitari. Secondo la CTR, i pagamenti ingenti non erano supportati da documentazione contabile o fiscale, erano stati effettuati in contanti senza giustificazione e mancavano i requisiti di certezza e determinabilità dei costi; inoltre la società non aveva regolarizzato gli acquisti con il meccanismo dell'inversione contabile. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell'art. 109 TUIR, sostenendo che la CTR avrebbe errato nel fondare il disconoscimento dei costi su certezza e determinabilità anziché sulla (asserita) mancanza di inerenza, e deducendo che la GdF aveva riconosciuto l'effettiva destinazione dei beni alla produzione di ricavi e che i costi risultavano contabilizzati. Con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., perché la CTR non avrebbe considerato che i costi erano presenti nelle scritture contabili e che la GdF li aveva quantificati e riscontrati rispetto alle quantità vendute. Con il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 12 dello Statuto del contribuente, lamentando che l'Ufficio avesse integrato in giudizio la motivazione dell'avviso di accertamento e che la CTR avesse aderito a tali nuove argomentazioni, modificando indebitamente la motivazione originaria dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, esaminandoli congiuntamente perché investivano i medesimi elementi di fatto: ha osservato che la censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3 c.p.c. attiene solo all'interpretazione e applicazione delle norme, mentre la ricorrente mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio; ha inoltre rilevato che la CTR aveva comunque esaminato i fatti e valorizzato la mancanza di prova documentale, con corretta applicazione dei principi sull'inerenza e sulla necessità che il costo sia certo, determinabile e supportato da documentazione idonea. È stato dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la ricorrente non aveva rispettato l'onere di autosufficienza del ricorso, non avendo trascritto il contenuto dell'avviso di accertamento per consentire il controllo della censura; la Corte ha inoltre ribadito che il vizio di violazione di legge prescinde dalla motivazione del giudice di merito e riguarda il processo di sussunzione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 109 TUIR

    Per la deducibilità dei costi del reddito d'impresa occorre non solo la certezza dell'esistenza della spesa, ma anche la sua inerenza all'attività produttiva di ricavi; la mera contabilizzazione non basta senza adeguata documentazione di supporto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda solo l'erronea interpretazione o applicazione della norma, non la rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 384 c.p.c., comma 2

    La Corte, quando il giudice di merito ha deciso correttamente la questione di diritto, può limitarsi a correggere o integrare la motivazione senza incidere sull'esito sul piano giuridico.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La censura relativa alla motivazione dell'avviso di accertamento deve essere specificamente supportata dal testo dell'atto impugnato per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 12 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente come parametro di legittimità dell'atto impositivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione opera il principio di autosufficienza: se si contesta la motivazione dell'avviso di accertamento, occorre trascriverne i passaggi rilevanti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, il giudice dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi, un costo è deducibile solo se è provata la sua effettiva esistenza, la sua certezza e la sua inerenza all'attività d'impresa; la sola contabilizzazione del costo non è sufficiente.
  • La deduzione dei costi presuppone una documentazione idonea a dimostrare non solo l'importo, ma anche la ragione economica dell'operazione; in mancanza, il costo può essere disconosciuto.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché il sindacato di legittimità riguarda solo l'erronea applicazione della norma al fatto accertato.
  • Chi censura la motivazione di un avviso di accertamento o di una sentenza tributaria deve rispettare l'onere di autosufficienza, trascrivendo gli atti e i passaggi rilevanti necessari al controllo della censura.
  • Il vizio di motivazione del giudice di merito non rileva, di per sé, quando la decisione risulti corretta nella sussunzione giuridica dei fatti nella norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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