Cassazione Civile, Ordinanza n. 10702/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario cinque avvisi di intimazione di pagamento, notificati tra il 25 febbraio 2015 e il 30 aprile 2015, per un importo complessivo di euro 770.810,32 tra tributi, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto per quanto qui rileva; il concessionario della riscossione aveva appellato e il contribuente aveva proposto appello incidentale. La CTR, riuniti gli appelli, aveva accolto quello principale dell’ente della riscossione e rigettato quello del contribuente, ritenendo tardivo il ricorso introduttivo perché proposto il 9 luglio 2015 oltre il termine di sessanta giorni. In Cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sulla documentazione probatoria, assumendo vizi delle notifiche delle cartelle e irrituale produzione in giudizio dei relativi atti; 3) violazione dell’art. 3, comma 4, l. 241/1990 e dell’art. 7 l. 212/2000, sostenendo che l’omessa indicazione negli atti del termine per ricorrere e dell’autorità competente impedisse la decorrenza del termine; 4) violazione delle norme fallimentari, dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., contestando l’affermazione della CTR sulla cristallizzazione del credito per ammissione al passivo e sull’interruzione della prescrizione. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibili il secondo e il quarto perché non colpivano la ratio decidendi fondata sulla tardività del ricorso, e infondato il terzo: l’omessa o generica indicazione dei termini e dell’autorità competente non rende invalido l’atto né impedisce la decorrenza del termine legale di sessanta giorni; la rimessione in termini richiede un’istanza tempestiva e la prova di una causa non imputabile e assolutamente impeditiva, requisiti qui mancanti. Poiché negli avvisi era comunque presente un richiamo ai termini e alle modalità già previsti nelle cartelle, la Corte ha escluso che vi fosse una assoluta impossibilità di impugnare tempestivamente. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del contribuente alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la decisione della CTR che aveva ritenuto tardivo il ricorso originario proposto contro gli avvisi di intimazione di pagamento. Ha escluso la nullità per motivazione apparente, ha dichiarato inammissibili i motivi che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e ha ribadito che l’assenza o genericità dell’avvertimento sui termini e sull’autorità competente non sospende né impedisce la decorrenza del termine decadenziale di sessanta giorni previsto per il ricorso tributario. È stata inoltre confermata l’assenza dei presupposti per la rimessione in termini. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo se meramente apparente, ossia se non consente di percepire il fondamento della decisione.
Nel processo tributario la sentenza deve essere motivata in modo effettivo e intellegibile; nel caso concreto il requisito è stato ritenuto rispettato.
Richiamato dal ricorrente, ma le doglianze sulla notifica non hanno colto la ratio decidendi della tardività.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione, ma non decisivo rispetto alla statuizione di tardività.
Richiamato in tema di produzione documentale nel giudizio tributario, ma la censura è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della decisione.
Richiamato in tema di copie conformi, ma il motivo non ha attaccato la ragione decisiva della sentenza impugnata.
Il ricorso tributario contro gli atti impugnabili deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notificazione; il termine è perentorio e la sua scadenza rende definitivo l’atto.
L’omessa indicazione del termine e dell’autorità competente nell’atto impugnabile non ne determina l’invalidità, perché la previsione non è assistita da una specifica sanzione.
La mancata indicazione del termine e dell’autorità di impugnazione non comporta, di per sé, invalidità dell’atto né sospensione del termine decadenziale.
La mancata indicazione delle modalità di impugnazione non impedisce la decorrenza del termine legale, che resta disciplinato dalla legge processuale.
Richiamato come antecedente storico dell’istituto della rimessione in termini, applicabile anche al processo tributario.
Fondamento generale della rimessione in termini, applicabile anche nel processo tributario in presenza di decadenza non imputabile.
Richiamato nel quarto motivo, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non investiva la ratio decidendi sulla tardività.
Richiamato nel quarto motivo, ma senza incidenza sulla ratio decisiva della sentenza impugnata.
Richiamato in tema di onere della prova, ma il motivo non si confrontava con la decisione fondata sulla decadenza per tardività.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi si risolve in un 'non motivo' ed è inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario censurare in modo specifico la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata; se i motivi si appuntano su profili estranei alla ragione decisiva, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, soltanto quando sia graficamente esistente ma priva di un reale contenuto argomentativo idoneo a rendere percepibile il percorso logico del giudice; una motivazione concisa ma intellegibile è sufficiente.
- Nel processo tributario il termine di sessanta giorni per impugnare gli atti di cui all’art. 19 d.lgs. 546/1992 è perentorio e decorre dalla notificazione dell’atto, indipendentemente dalla presenza nell’atto di un avvertimento sui termini o sull’autorità competente.
- L’omissione nell’atto impositivo delle indicazioni sul termine e sul giudice competente non determina nullità dell’atto né sospende la decorrenza del termine per ricorrere, potendo al più rilevare sul piano della scusabilità dell’errore in concreto.
- La rimessione in termini presuppone sia un’istanza tempestiva della parte, proposta appena percepita la decadenza, sia la prova di una causa non imputabile e assolutamente impeditiva; non basta una mera difficoltà o un errore superabile con l’ordinaria diligenza.
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