Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di un'indagine su presunte operazioni inesistenti a carico di più società, un soggetto che ne era amministratore fu raggiunto da quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2008. L'Ufficio, sulla base di indagini bancarie sui conti correnti intestati al contribuente, ritenne che numerose movimentazioni di denaro fossero riconducibili all'esercizio occulto di attività commerciale, attribuendogli d'ufficio una partita IVA e procedendo ad accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973, con determinazione del reddito anche in base ai movimenti in entrata e in uscita non giustificati ex art. 32 del medesimo decreto. Il contribuente impugnò gli avvisi deducendo che aveva già fornito in sede amministrativa elementi giustificativi delle singole operazioni e contestando il quantum delle riprese. La CTP accolse parzialmente i ricorsi, ma la CTR respinse l'appello principale del contribuente e accolse quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo insufficiente la documentazione difensiva e affermando la necessità di particolare rigore nella prova contraria offerta dal contribuente. In cassazione il ricorrente denunciò, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per non avere il giudice d'appello esaminato puntualmente ogni singola movimentazione e le relative giustificazioni; con il secondo, omessa o apparente motivazione e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza e sulla valutazione della prova, lamentando che la CTR avesse liquidato in modo globale e apodittico le difese senza confrontarsi con le singole prove addotte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché proceda a nuovo esame applicando il principio per cui, in materia di accertamenti bancari, il contribuente deve offrire una prova analitica per ciascuna movimentazione e il giudice deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte, dando conto in motivazione delle singole risultanze. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Prevede una presunzione legale a favore dell'erario in tema di indagini bancarie; i dati dei conti correnti consentono di riferire le movimentazioni a operazioni imponibili, salvo prova analitica contraria del contribuente per ciascun versamento o movimento contestato.
art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973
Costituisce la base normativa dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa nei confronti del contribuente ritenuto titolare di attività commerciale occultata.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dal ricorrente per censurare l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza tributaria.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente o insufficiente.
Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata valutazione degli elementi probatori prodotti.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Norma di legittimità invocata per dedurre violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.
art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
Norma di legittimità invocata per denunciare omessa o apparente motivazione.
Richiamato dalla Corte per chiarire che la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla Corte in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale disposizione che prevede presunzione legale in tema di accertamenti bancari ai fini IVA.
Massime di principio
- In tema di accertamenti bancari, i dati risultanti dai conti correnti legittimano una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, che consente di riferire le movimentazioni a operazioni imponibili senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.
- Il contribuente può superare tale presunzione solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, indicando la concreta riferibilità di ogni versamento o prelievo a fatti non imponibili.
- Il giudice di merito, quando il contribuente offre giustificazioni per singole operazioni bancarie, deve esaminarle puntualmente una per una e dare conto in motivazione dell'effettiva idoneità dimostrativa di ciascuna prova rispetto alla specifica movimentazione contestata.
- Una motivazione che si limiti a un giudizio globale di inidoneità di generiche 'dichiarazioni' o 'argomentazioni' difensive, senza confronto analitico con le singole operazioni bancarie, è censurabile in cassazione per difetto di motivazione e violazione della disciplina sull'accertamento bancario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26320/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26321/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26322/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26323/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26324/2023 del 12/09/2023
- ordinanza_civile · 12 set 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 26332/2023 del 12/09/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →