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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26375/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di un'indagine su presunte operazioni inesistenti a carico di più società, un soggetto che ne era amministratore fu raggiunto da quattro avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2005-2008. L'Ufficio, sulla base di indagini bancarie sui conti correnti intestati al contribuente, ritenne che numerose movimentazioni di denaro fossero riconducibili all'esercizio occulto di attività commerciale, attribuendogli d'ufficio una partita IVA e procedendo ad accertamento induttivo del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973, con determinazione del reddito anche in base ai movimenti in entrata e in uscita non giustificati ex art. 32 del medesimo decreto. Il contribuente impugnò gli avvisi deducendo che aveva già fornito in sede amministrativa elementi giustificativi delle singole operazioni e contestando il quantum delle riprese. La CTP accolse parzialmente i ricorsi, ma la CTR respinse l'appello principale del contribuente e accolse quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo insufficiente la documentazione difensiva e affermando la necessità di particolare rigore nella prova contraria offerta dal contribuente. In cassazione il ricorrente denunciò, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 per non avere il giudice d'appello esaminato puntualmente ogni singola movimentazione e le relative giustificazioni; con il secondo, omessa o apparente motivazione e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza e sulla valutazione della prova, lamentando che la CTR avesse liquidato in modo globale e apodittico le difese senza confrontarsi con le singole prove addotte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi, li ha esaminati congiuntamente e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, affinché proceda a nuovo esame applicando il principio per cui, in materia di accertamenti bancari, il contribuente deve offrire una prova analitica per ciascuna movimentazione e il giudice deve verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte, dando conto in motivazione delle singole risultanze. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    Prevede una presunzione legale a favore dell'erario in tema di indagini bancarie; i dati dei conti correnti consentono di riferire le movimentazioni a operazioni imponibili, salvo prova analitica contraria del contribuente per ciascun versamento o movimento contestato.

  • art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600 del 1973

    Costituisce la base normativa dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa nei confronti del contribuente ritenuto titolare di attività commerciale occultata.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dal ricorrente per censurare l'apparente o insufficiente motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura di motivazione apparente o insufficiente.

  • art. 115 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la mancata valutazione degli elementi probatori prodotti.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro costituzionale sul dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma di legittimità invocata per dedurre violazione o falsa applicazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Norma di legittimità invocata per denunciare omessa o apparente motivazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dalla Corte per chiarire che la presunzione legale prevista dagli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla Corte in parallelo all'art. 32 d.P.R. n. 600/1973 quale disposizione che prevede presunzione legale in tema di accertamenti bancari ai fini IVA.

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i dati risultanti dai conti correnti legittimano una presunzione legale a favore dell'Amministrazione finanziaria, che consente di riferire le movimentazioni a operazioni imponibili senza necessità dei requisiti propri delle presunzioni semplici.
  • Il contribuente può superare tale presunzione solo mediante prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, indicando la concreta riferibilità di ogni versamento o prelievo a fatti non imponibili.
  • Il giudice di merito, quando il contribuente offre giustificazioni per singole operazioni bancarie, deve esaminarle puntualmente una per una e dare conto in motivazione dell'effettiva idoneità dimostrativa di ciascuna prova rispetto alla specifica movimentazione contestata.
  • Una motivazione che si limiti a un giudizio globale di inidoneità di generiche 'dichiarazioni' o 'argomentazioni' difensive, senza confronto analitico con le singole operazioni bancarie, è censurabile in cassazione per difetto di motivazione e violazione della disciplina sull'accertamento bancario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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