Cassazione Civile, Ordinanza n. 08808/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2015 nei confronti di una società, con ricostruzione induttiva del reddito d'impresa, della base imponibile IRAP e delle operazioni IVA attive e passive, sulla base di una percentuale di ricarico calcolata dall'Ufficio in esito alla verifica delle fatture esibite e reperite. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente, ritenendo eccessiva la percentuale di ricarico e rideterminando l'imponibile; la CTR, invece, ha accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo corretto l'accertamento presuntivo e rilevando che la società non aveva fornito elementi idonei a contrastarlo. In cassazione la società ha dedotto violazione dell'art. 39, comma 2, e dell'art. 32, n. 2, d.P.R. 600/1973, nonché degli artt. 83 e 109 TUIR, sostenendo che l'Ufficio avrebbe determinato ricavi e reddito al lordo, senza considerare l'inevitabile componente di costi di produzione, e che l'accertamento basato su prelevamenti/indagini finanziarie sarebbe stato usato in modo non corretto; ha richiamato anche Corte cost. n. 225/2005 per affermare la necessità di considerare i costi. La Corte di cassazione ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 32 d.P.R. 600/1973, perché nella specie non si trattava di accertamento fondato su indagini bancarie, ma di accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972, reso necessario da dichiarazioni fiscali nulle e dall'assenza delle scritture obbligatorie. Ha quindi affermato che, nell'accertamento globalmente induttivo, l'Ufficio deve ricostruire anche i componenti negativi, ma può farlo in via presuntiva; una volta che l'Amministrazione abbia tenuto conto anche dei costi, spetta al contribuente provare una maggiore misura degli stessi, non essendo sufficiente evocare genericamente ulteriori costi forfettari. Poiché la CTR aveva accertato che il metodo a percentuale di ricarico era stato costruito partendo dai costi rilevati e dalle fatture esaminate, il ricorso è stato ritenuto infondato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibile, per inconferenza, la doglianza fondata sull'art. 32 d.P.R. 600/1973, perché la controversia non riguardava indagini bancarie, e infondato il resto del motivo, poiché l'accertamento induttivo puro può ricostruire anche i costi in via presuntiva e, nel caso concreto, l'Ufficio aveva comunque considerato i costi rilevati come base della percentuale di ricarico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.
art. 39, comma 2, lett. a) e c), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte lo qualifica come base dell'accertamento induttivo puro, consentito in presenza di dichiarazioni nulle e mancanza delle scritture contabili obbligatorie.
art. 32, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la Corte lo reputa inconferente perché il caso non riguarda accertamenti fondati su indagini bancarie; perciò il motivo che vi si appoggiava è inammissibile in parte qua.
art. 83 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che il reddito imponibile debba essere determinato al netto dei costi, non al lordo.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
è richiamato dalla ricorrente nel medesimo senso, per censurare la determinazione del reddito senza considerare i costi di produzione.
art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
è indicato come norma che, insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973, consente l'accertamento induttivo ai fini IVA in presenza di dichiarazioni omesse o inattendibili.
art. 14 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
la sottrazione delle scritture e registri obbligatori è richiamata come uno degli elementi che giustificano l'accertamento induttivo puro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
è richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Corte cost. n. 225/2005
è citata dalla ricorrente a sostegno del principio per cui, nell'imposizione, non può essere tassato il profitto lordo ma va considerata la componente dei costi.
Massime di principio
- Nell'accertamento induttivo puro fondato sull'assenza o inattendibilità totale delle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può ricostruire presuntivamente sia i componenti positivi sia quelli negativi del reddito, purché non si pervenga a tassare un profitto lordo in contrasto con la capacità contributiva.
- Se l'Ufficio ha già considerato, sia pure in via presuntiva, i costi rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito, incombe sul contribuente l'onere di provare che i costi effettivi siano di misura maggiore; non basta allegare in modo generico ulteriori costi forfettari.
- Il richiamo alle norme sulle indagini bancarie è inconferente quando l'accertamento impugnato si fonda invece su un accertamento induttivo puro basato sulla documentazione acquisita e sulla mancanza di scritture obbligatorie.
- Il metodo di ricostruzione basato sulla percentuale di ricarico è compatibile con il principio di capacità contributiva quando la base di calcolo deriva dai costi effettivamente rilevati dall'Ufficio e il contribuente non fornisce prova contraria idonea.
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