Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, già compiuto nei gradi di merito, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un lavoratore e una società a partecipazione pubblica, a far data dal 1 gennaio 2000, nonostante l'assetto formale collegato a un contratto di appalto con un consorzio terzo. I giudici di merito avevano ritenuto integrata una interposizione fittizia di manodopera perché il lavoratore, nel periodo gennaio 2000-2003, aveva svolto attività di movimentazione esterna dei mezzi non prevista dall'appalto ed era stato assoggettato al potere direttivo della società committente. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e 1 l. n. 1369 del 1960, sostenendo che il giudice d'appello aveva desunto l'interposizione fittizia dal solo svolgimento di mansioni estranee all'appalto, trascurando che tale adibizione era dipesa da iniziativa di personale presente nell'impianto e che sul lavoratore sarebbe stato esercitato soltanto un potere di coordinamento, non direttivo. Con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulle assunzioni nelle società a partecipazione pubblica e dell'art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008, come modificato, sostenendo che tale normativa, anche per il suo collegamento con il contenimento dei costi del personale e con i principi di trasparenza e imparzialità, avrebbe impedito di configurare o accertare un rapporto subordinato; ha inoltre affermato che la disciplina applicabile andava individuata con riferimento al momento della pronuncia di primo grado e non a quello di insorgenza del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il parametro normativo alla fattispecie accertata in merito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle dell'appalto e all'esercizio del potere direttivo. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta, in applicazione del principio tempus regit actum, la considerazione della disciplina vigente al momento dell'insorgenza del rapporto di lavoro e non quella successiva alla sentenza di primo grado; pertanto le modifiche normative invocate dalla società non erano ostative all'accertamento del rapporto subordinato. Il ricorso è stato quindi respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo il motivo inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto
art. 1 l. n. 1369 del 1960
norma invocata a fondamento del divieto di interposizione fittizia di manodopera; la Corte non ha ritenuto censurabile in cassazione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito
art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008
la Corte ha ritenuto che, nella specie, non fosse ostativa all'accertamento del rapporto subordinato la disciplina sopravvenuta richiamata dalla società, dovendosi applicare la normativa vigente al momento di insorgenza del rapporto
art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90 del 2014
richiamato come modifica dell'art. 18, comma 2-bis, della disciplina sulle società a partecipazione pubblica; non ritenuto decisivo perché la legge applicabile era quella vigente al momento dell'insorgenza del rapporto
richiamato in relazione al criterio temporale di applicazione della legge; la Corte ha applicato il principio tempus regit actum
art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016
menzionato dalla ricorrente a sostegno della tesi del contenimento dei costi e dei criteri di reclutamento nelle società a controllo pubblico; non ha inciso sull'esito
art. 25 d.lgs. n. 175 del 2016
richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulle società partecipate; non ha inciso sulla decisione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.
richiamato nel percorso procedurale dell'adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione del materiale probatorio: quando la doglianza mira soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.
- L'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e della subordinazione va compiuto sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, con riguardo allo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto e all'eventuale esercizio del potere direttivo da parte dell'utilizzatore.
- Nel valutare la disciplina applicabile a un rapporto di lavoro, il criterio temporale rilevante è quello del momento di insorgenza del rapporto o dell'esecuzione del rapporto stesso, secondo il principio tempus regit actum; non assume rilievo decisivo la normativa sopravvenuta alla pronuncia di primo grado se il rapporto è sorto anteriormente.
- Le modifiche legislative introdotte in materia di società a partecipazione pubblica non impediscono, di per sé, l'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato già esistente, ove questo risulti dalla fattispecie concreta e la disciplina applicabile ratione temporis non lo escluda.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31593/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →