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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31684/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'accertamento, già compiuto nei gradi di merito, della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un lavoratore e una società a partecipazione pubblica, a far data dal 1 gennaio 2000, nonostante l'assetto formale collegato a un contratto di appalto con un consorzio terzo. I giudici di merito avevano ritenuto integrata una interposizione fittizia di manodopera perché il lavoratore, nel periodo gennaio 2000-2003, aveva svolto attività di movimentazione esterna dei mezzi non prevista dall'appalto ed era stato assoggettato al potere direttivo della società committente. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 e 1 l. n. 1369 del 1960, sostenendo che il giudice d'appello aveva desunto l'interposizione fittizia dal solo svolgimento di mansioni estranee all'appalto, trascurando che tale adibizione era dipesa da iniziativa di personale presente nell'impianto e che sul lavoratore sarebbe stato esercitato soltanto un potere di coordinamento, non direttivo. Con il secondo ha denunciato violazione della disciplina sulle assunzioni nelle società a partecipazione pubblica e dell'art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008, come modificato, sostenendo che tale normativa, anche per il suo collegamento con il contenimento dei costi del personale e con i principi di trasparenza e imparzialità, avrebbe impedito di configurare o accertare un rapporto subordinato; ha inoltre affermato che la disciplina applicabile andava individuata con riferimento al momento della pronuncia di primo grado e non a quello di insorgenza del rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata correttamente applicato il parametro normativo alla fattispecie accertata in merito allo svolgimento di mansioni diverse da quelle dell'appalto e all'esercizio del potere direttivo. Il secondo motivo è stato rigettato: la Corte ha ritenuto corretta, in applicazione del principio tempus regit actum, la considerazione della disciplina vigente al momento dell'insorgenza del rapporto di lavoro e non quella successiva alla sentenza di primo grado; pertanto le modifiche normative invocate dalla società non erano ostative all'accertamento del rapporto subordinato. Il ricorso è stato quindi respinto e la società ricorrente è stata condannata alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    richiamato dalla ricorrente per contestare l'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera; la Corte non ne ha fatto applicazione decisiva, ritenendo il motivo inammissibile perché mirava a rivalutare il fatto

  • art. 1 l. n. 1369 del 1960

    norma invocata a fondamento del divieto di interposizione fittizia di manodopera; la Corte non ha ritenuto censurabile in cassazione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito

  • art. 18, comma 2-bis, d.l. n. 112 del 2008

    la Corte ha ritenuto che, nella specie, non fosse ostativa all'accertamento del rapporto subordinato la disciplina sopravvenuta richiamata dalla società, dovendosi applicare la normativa vigente al momento di insorgenza del rapporto

  • art. 3, comma 5-quinquies, d.l. n. 90 del 2014

    richiamato come modifica dell'art. 18, comma 2-bis, della disciplina sulle società a partecipazione pubblica; non ritenuto decisivo perché la legge applicabile era quella vigente al momento dell'insorgenza del rapporto

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato in relazione al criterio temporale di applicazione della legge; la Corte ha applicato il principio tempus regit actum

  • art. 19 d.lgs. n. 175 del 2016

    menzionato dalla ricorrente a sostegno della tesi del contenimento dei costi e dei criteri di reclutamento nelle società a controllo pubblico; non ha inciso sull'esito

  • art. 25 d.lgs. n. 175 del 2016

    richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni sulle società partecipate; non ha inciso sulla decisione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso

  • art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.

    richiamato nel percorso procedurale dell'adunanza camerale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è censurabile la mera rivalutazione del materiale probatorio: quando la doglianza mira soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti accertati dai giudici di merito, il motivo è inammissibile.
  • L'accertamento dell'interposizione fittizia di manodopera e della subordinazione va compiuto sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto, con riguardo allo svolgimento di mansioni diverse da quelle oggetto dell'appalto e all'eventuale esercizio del potere direttivo da parte dell'utilizzatore.
  • Nel valutare la disciplina applicabile a un rapporto di lavoro, il criterio temporale rilevante è quello del momento di insorgenza del rapporto o dell'esecuzione del rapporto stesso, secondo il principio tempus regit actum; non assume rilievo decisivo la normativa sopravvenuta alla pronuncia di primo grado se il rapporto è sorto anteriormente.
  • Le modifiche legislative introdotte in materia di società a partecipazione pubblica non impediscono, di per sé, l'accertamento giudiziale di un rapporto di lavoro subordinato già esistente, ove questo risulti dalla fattispecie concreta e la disciplina applicabile ratione temporis non lo escluda.
  • Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ricorrendone i presupposti, all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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