Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento intimato nel 2009. In sede di rinvio, la corte territoriale aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e liquidando un'indennità risarcitoria pari a tre annualità dell'ultima retribuzione globale di fatto, dopo aver ridotto il danno per effetto dell'aliunde perceptum/percipiendum. Il lavoratore ricorre per cassazione sostenendo, con un unico articolato motivo, la violazione di numerose norme processuali e sostanziali, in particolare degli artt. 112, 115, 116, 384, 393, 421 e 437 c.p.c., dell'art. 18 L. 300/1970 e dell'art. 1227, comma 2, c.c. Contesta che l'eccezione relativa all'aliunde perceptum/percipiendum sia stata considerata ammissibile per la prima volta in sede di rinvio e che ciò abbia consentito una modifica delle conclusioni in violazione del giudicato di rinvio. Deduce inoltre che la controparte avrebbe in modo contraddittorio invocato sia la detrazione di somme percepite aliunde sia la mancata attivazione del lavoratore nella ricerca di altra occupazione, nonostante la corresponsione della pensione INPS. Infine censura la quantificazione del risarcimento entro il limite del triennio post recesso, sostenendo che non fosse corretto presumere che il lavoratore avrebbe potuto trovare altra occupazione o collocazione protetta entro quel periodo.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Ritiene infondate le doglianze sulla deducibilità dell'aliunde perceptum/percipiendum in sede di rinvio, affermando che tale questione non integra eccezione in senso stretto ed è rilevabile d'ufficio, purché i fatti siano stati ritualmente acquisiti al processo o dedotti nel primo atto utile se sopravvenuti. Esclude poi che vi sia contraddizione tra la deduzione dell'aliunde perceptum/percipiendum e la mancata allegazione di ricerca di altra occupazione, trattandosi di fatti diversi e compatibili. Conferma infine la valutazione della corte territoriale sulla limitazione del risarcimento al triennio post recesso, ritenendo congrua la motivazione presuntiva: in assenza di elementi specifici contrari, il periodo di tre anni può costituire il limite oltre il quale la perdurante inoccupazione non è automaticamente riferibile al licenziamento. Il ricorso è quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte non ravvisa la denunciata lesione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso; non è ritenuto violato dalla decisione impugnata.
art. 116 c.p.c.
Invocato nel motivo di ricorso; la Corte non accoglie la censura sulla valutazione delle prove o presunzioni.
art. 384 c.p.c.
La Corte afferma che non vi è violazione delle regole sul giudizio di rinvio, perché la questione dell'aliunde perceptum/percipiendum era deducibile e rilevabile d'ufficio.
art. 393 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'intangibilità del giudizio di rinvio, ma la Corte ribadisce che l'eccezione concernente l'aliunde non è preclusa se i fatti sono ritualmente acquisiti o tempestivamente allegati.
art. 421 c.p.c.
Invocato nel ricorso; non emerge una specifica applicazione nella motivazione della Corte.
art. 437 c.p.c.
Invocato nel ricorso; non emerge una specifica applicazione nella motivazione della Corte.
art. 18 L. 300/1970
È la base della reintegra e dell'indennità risarcitoria conseguenti al licenziamento illegittimo; la Corte conferma la condanna disposta dalla corte territoriale.
art. 1227, comma 2, c.c.
La Corte ribadisce che il comma 2 impone al danneggiato un comportamento attivo di ordinaria diligenza per evitare o ridurre il danno, e che il mancato reperimento di altra occupazione può incidere sulla quantificazione del risarcimento.
art. 1227 c.c.
Richiamato quale norma che contiene due regole distinte: il comma 1 sul concorso colposo del danneggiato e il comma 2 sul dovere di evitare o limitare il danno.
art. 2055 c.c.
Citato in motivazione per descrivere il comma 1 dell'art. 1227 c.c. come ipotesi particolare di concorso di più autori del fatto dannoso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 2 L. n. 68/1999
Richiamato dalla corte territoriale e valorizzato dalla Cassazione nel riepilogo della motivazione: il collocamento mirato per le categorie protette è considerato nel ragionamento presuntivo sulla ricollocazione lavorativa.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il rito camerale e la riserva di motivazione, senza incidenza sul merito.
Massime di principio
- Nei giudizi di impugnativa del licenziamento, l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum non integrano eccezioni in senso stretto e possono essere rilevati d'ufficio dal giudice anche in sede di rinvio, purché i fatti rilevanti siano stati ritualmente acquisiti al processo o, se sopravvenuti, siano stati tempestivamente dedotti nel primo atto difensivo utile.
- La disciplina dell'art. 1227 c.c. distingue nettamente il concorso colposo del creditore nella produzione del danno dal dovere del creditore di attivarsi per evitare o ridurre le conseguenze dannose: nel secondo caso rileva un comportamento positivo di ordinaria diligenza, non una mera astensione.
- Nel risarcimento conseguente a licenziamento illegittimo, il giudice può limitare l'indennizzo in base a una valutazione presuntiva del periodo entro cui il lavoratore avrebbe potuto reperire altra occupazione, purché la motivazione sia congrua e supportata da elementi concreti o da presunzioni non illogiche.
- Le censure che contestano la mancata considerazione della diligenza del lavoratore o della sua mancata attivazione nella ricerca di un nuovo impiego devono essere specifiche e autosufficienti, indicando puntualmente i fatti e gli elementi probatori su cui si fondano.
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