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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla comunicazione del 17.3.2015 con cui una società consortile, ritenendo venuto meno il presupposto del rapporto di lavoro del dipendente a seguito di una precedente sentenza d'appello favorevole alla società cedente, dichiarava risolto con effetto immediato il rapporto e cessata l'esecuzione della sentenza di reintegra emessa in un diverso giudizio. Il lavoratore impugnava tale atto e otteneva in primo grado e in appello l'accertamento della sua illegittimità, con ordine di ripristino del rapporto e pagamento delle retribuzioni maturate. In cassazione la società ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza per travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie, sostenendo che la Corte d'appello aveva errato nell'affermare che una precedente sentenza avesse già implicato l'accertamento di un rapporto a tempo indeterminato; 2) violazione dell'art. 2909 c.c., assumendo che, tra due decisioni asseritamente contrastanti, dovesse prevalere la sentenza cronologicamente successiva che aveva rigettato la domanda del lavoratore; 3) violazione dell'art. 111 c.p.c., perché la sentenza favorevole alla società cedente avrebbe dovuto poter essere utilizzata anche dalla società subentrante, quale successore a titolo particolare per trasferimento d'azienda. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi infondati: ha chiarito che, al momento della comunicazione datoriale, non vi era un contrasto di giudicati già formato in senso rilevante, che la valutazione della legittimità della risoluzione non poteva fondarsi sulla mera percezione soggettiva della datrice ma solo sugli effetti oggettivi delle decisioni giudiziali, e che il giudicato formatosi nel diverso procedimento, reso efficace anche nei confronti del successore, precludeva la soluzione adottata dalla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva respinto l'appello della società e quindi confermato l'illegittimità della nota del 17.3.2015, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e condanna al pagamento delle retribuzioni maturate. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza per asserito vizio motivazionale/travisamento, ma la Corte rileva che la censura, pur formalmente prospettata come error in procedendo, in realtà investe il merito della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte qualifica il primo motivo come apparentemente processuale, ma sostanzialmente diretto a contestare la valutazione giuridica compiuta dal giudice di merito; perciò lo giudica inammissibile nei profili dedotti e comunque infondato.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato sostanziale opera sulla situazione giuridica definitivamente accertata; il principio della prevalenza del giudicato successivo non è applicabile quando, al momento del fatto controverso, non si sia ancora formato un contrasto definitivo di giudicati e, comunque, gli esiti definitivi siano tra loro coerenti.

  • art. 111 c.p.c.

    Nel trasferimento d'azienda il successore a titolo particolare è soggetto agli effetti della sentenza resa nel giudizio relativo al diritto controverso; tuttavia, nel caso concreto, la sentenza favorevole alla società cedente non poteva neutralizzare il giudicato già formatosi e applicabile anche alla società subentrante.

  • art. 324 c.p.c.

    La Corte osserva che, al momento della nota datoriale, nessuna delle sentenze richiamate era ancora passata in giudicato formale, escludendo così l'esistenza di un contrasto di giudicati già attuale rilevante ai fini della tesi della ricorrente.

  • art. 2112 c.c.

    È richiamato come base del subentro della società consortile nei rapporti di lavoro già facenti capo alla società cedente; il giudizio finale conferma che il trasferimento d'azienda comportava la prosecuzione del rapporto alle condizioni già accertate giudizialmente.

Massime di principio

  • La legittimità di un atto datoriale di risoluzione del rapporto va valutata in base alla situazione giuridica oggettivamente risultante dai titoli giudiziali efficaci al momento dell'atto, non sulla base della sola percezione soggettiva della parte che lo adotta.
  • Quando un giudizio attiene a un rapporto di lavoro trasferito per successione aziendale, la sentenza resa nei confronti del dante causa può spiegare effetti anche nei confronti del successore a titolo particolare, nei limiti dell'art. 111 c.p.c. e del giudicato sostanziale.
  • Il principio secondo cui, in presenza di giudicati contrastanti, prevale quello formatosi per ultimo non opera se, al momento rilevante, non esiste ancora un contrasto di giudicati definitivo e, soprattutto, se le decisioni successivamente passate in giudicato risultano tra loro compatibili.
  • Una censura di nullità della sentenza per travisamento dei fatti non è ammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio processuale, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito della controversia e delle conclusioni giuridiche del giudice di merito.
  • In presenza di un giudicato che abbia già accertato la sussistenza del rapporto di lavoro e la sua prosecuzione in capo al soggetto subentrante, la parte datoriale non può legittimamente risolvere il rapporto invocando un successivo arresto non ancora stabilizzato o comunque non idoneo a superare gli effetti del giudicato precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTrasferimento d'azienda
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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