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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31593/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente, addetta alla cassa dell'officina, era stata licenziata per giustificato motivo oggettivo per asserita soppressione del posto di lavoro. La lavoratrice ha contestato la reale esistenza della ragione organizzativa addotta e ha sostenuto che tre società, operanti nello stesso contesto aziendale e con rapporti organizzativi e gestionali strettamente intrecciati, costituissero un unico centro di imputazione di interessi e di rapporti di lavoro; da ciò faceva discendere sia l'illegittimità del recesso sia il raggiungimento del requisito dimensionale per l'applicazione della tutela reintegratoria. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, negando l'unicità del centro di imputazione. La Corte d'appello, invece, ha ritenuto non provata la crisi aziendale e il repechage, ha valorizzato plurimi elementi di commistione fra le società (ambienti comuni, personale promiscuo, direzione unitaria, documenti societari e-mail), ha riconosciuto l'unico centro di imputazione e ha applicato l'art. 18 St. lav. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 3 L. 604/1966 per avere la Corte d'appello sindacato illegittimamente la scelta imprenditoriale e per non aver correttamente valutato la prova della crisi e del repechage; (2) violazione dell'art. 18 L. 300/1970 per avere ravvisato il requisito dimensionale sulla base, secondo le ricorrenti, del solo richiamo al gruppo societario e non di concreti rapporti tra le imprese; (3) violazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, perché la condanna risarcitoria sarebbe stata disposta oltre il limite di dodici mensilità. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché miravano a contestare in fatto la valutazione del giudice di merito e non coglievano specificamente la ratio decidendi; il terzo è stato giudicato infondato, poiché la motivazione della sentenza d'appello richiamava chiaramente l'art. 18, comma 4, e il limite massimo va integrato nel dispositivo, che non era in contrasto con la motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso delle società datrici di lavoro, confermando la sentenza d'appello che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento, ordinato la reintegrazione della lavoratrice e condannato le società, in solido, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento all'effettiva reintegrazione. Ha inoltre condannato le ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha escluso che sussistesse una violazione di legge nella valutazione della Corte territoriale: quanto alla legittimità del giustificato motivo oggettivo, la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del merito; quanto all'unico centro di imputazione di interessi, la motivazione d'appello era fondata su plurimi dati istruttori concretamente esaminati; quanto alla misura del risarcimento, il richiamo alla norma dell'art. 18, comma 4, rendeva implicitamente operante anche il limite delle dodici mensilità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 604/1966

    La legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la reale sussistenza delle esigenze organizzative, tecniche o produttive poste a base del recesso; il controllo giudiziale non può sconfinare nella valutazione delle scelte imprenditoriali, ma può verificare effettività e non pretestuosità della causale.

  • art. 18 L. n. 300/1970

    Quando ricorrono i presupposti, il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto alla reintegrazione e all'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal licenziamento alla reintegrazione; la portata della pronuncia va letta alla luce della motivazione, che integra il dispositivo.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300/1970

    Il limite massimo delle dodici mensilità opera come vincolo della condanna risarcitoria; la sua mancata esplicitazione nel dispositivo non invalida la decisione se la motivazione richiama in modo inequivoco la disciplina legale applicabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione prospettati come violazione di legge; non consente di ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato solo incidentalmente nel ragionamento sul rito, per evidenziare che nello speciale rito introdotto dalla L. n. 92/2012 non esiste un dispositivo letto in udienza distinto dalla sentenza.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il giudice deve verificare la concreta effettività della ragione organizzativa allegata e l'adempimento dell'obbligo di repechage, mentre il sindacato non può trasformarsi in una sostituzione delle valutazioni imprenditoriali.
  • La censura di violazione di legge in cassazione è inammissibile se si limita a sollecitare una nuova valutazione del fatto o delle prove, senza individuare puntualmente l'errore di diritto commesso dal giudice di merito.
  • L'esistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra più società non può essere affermata in astratto per il solo fatto dell'appartenenza a un gruppo, ma richiede un accertamento concreto di elementi quali integrazione organizzativa, promiscuità di personale, unicità direttiva e commistione operativa.
  • Ai fini della tutela reale ex art. 18 St. lav., il requisito dimensionale può essere valutato tenendo conto dell'effettiva struttura imprenditoriale risultante dall'unico centro di imputazione di interessi, se provato.
  • La portata precettiva di una sentenza va ricostruita leggendo il dispositivo insieme alla motivazione; l'omessa riproduzione di un limite legale nella parte dispositiva non determina nullità o erroneità della decisione quando il vincolo risulti chiaramente dalla motivazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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