Cassazione Civile, Ordinanza n. 31618/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a una lavoratrice per superamento del periodo di comporto, impugnato nel rito speciale di cui alla L. n. 92/2012. Il Tribunale aveva rigettato l’impugnativa; la Corte d’appello aveva poi dichiarato inammissibile l’appello/reclamo della lavoratrice perché proposto oltre il termine breve di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza di primo grado. La ricorrente ha sostenuto in cassazione: 1) la nullità della sentenza di appello per mancata attestazione di deposito sottoscritta dal cancelliere; 2) la violazione delle norme processuali perché la sentenza di primo grado, a suo dire, era nulla per mancanza della data di pubblicazione e quindi impugnabile con appello ordinario e non con reclamo Fornero; 3) in via subordinata, che il termine breve per il reclamo non fosse mai iniziato a decorrere, mancando una valida pubblicazione/deposito della sentenza di primo grado e risultando viziata la comunicazione di cancelleria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che, nel caso di sentenza redatta in formato digitale, fosse necessaria la firma digitale del cancelliere per la pubblicazione, ritenendo sufficiente l’intervento della cancelleria attraverso il sistema informatico con attribuzione del numero identificativo e della data. Quanto alla sentenza di primo grado resa nel rito Fornero, ha affermato che la lettura in udienza del dispositivo e della motivazione non sposta il regime speciale di impugnazione e non fa decorrere termini diversi da quelli previsti dalla L. n. 92/2012; la comunicazione integrale di cancelleria ha fatto decorrere il termine breve di trenta giorni, sicché l’impugnazione era tardiva. È stata quindi confermata l’inammissibilità del gravame e la ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo, con nulla sulle spese verso l’INPS non difeso.
Norme richiamate
Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma
La disposizione è riferita al deposito di sentenze su supporto cartaceo; non richiede, per la pubblicazione di una sentenza nativa digitale, la firma digitale del cancelliere, essendo sufficiente il deposito/pubblicazione tramite sistema informatico.
Invocato dalla ricorrente per la nullità della sentenza di secondo grado, ma la censura è stata respinta.
Richiamato in relazione alla dedotta nullità della sentenza di primo grado; la Corte ha escluso che nel caso concreto vi fosse una nullità idonea a mutare il regime dell’impugnazione.
Richiamato dalla ricorrente nelle censure sulla pubblicazione della sentenza; non è stato ritenuto violato.
Richiamato nel terzo motivo, senza esito favorevole per la ricorrente.
La lettura in udienza del dispositivo e della motivazione, nel rito Fornero, non incide sul termine di impugnazione stabilito dalla disciplina speciale; non determina l’applicazione del regime ordinario.
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto applicabile in modo da mutare il regime dell’impugnazione.
Richiamato nel terzo motivo, senza rilievo decisivo ai fini dell’accoglimento.
Il termine lungo di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; per la sentenza digitale, la pubblicazione si perfeziona con l’attribuzione del numero identificativo e della data da parte del sistema tramite cancelleria.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione/falsa applicazione di legge, posta a base del secondo e terzo motivo, ma le censure sono state ritenute infondate.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per la dedotta nullità della sentenza di secondo grado; motivo respinto.
art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
Richiamato incidentalmente nella ricostruzione di un precedente; non decisivo nel caso concreto.
art. 1, commi 47, 48, 57, 58 e 61, L. n. 92/2012
Nel rito Fornero la lettura del provvedimento in udienza non sposta il regime speciale di impugnazione; il reclamo va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. La comunicazione della sentenza integrale da parte della cancelleria fa decorrere il termine breve.
Conferma che, nel deposito telematico, il magistrato trasmette il documento alla cancelleria perché il cancelliere possa provvedere al deposito/pubblicazione; non è necessaria la firma digitale del cancelliere sulla pubblicazione della sentenza nativa digitale.
art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012
Per la pubblicazione di una sentenza nativa digitale non è necessaria la firma digitale del cancelliere; il sistema informatico, tramite la cancelleria, attribuisce numero identificativo e data rendendo il provvedimento ostensibile.
art. 17, comma 2, d.P.R. n. 123/2001
Richiamato come normativa previgente superata dalla disciplina successiva del processo civile telematico.
Massime di principio
- Nel processo civile telematico, la pubblicazione di una sentenza nativa digitale si perfeziona quando il documento, già firmato digitalmente dal magistrato, viene preso in carico dalla cancelleria e reso identificabile nel sistema con numero e data; non è necessaria la firma digitale del cancelliere, salvo diverse previsioni normative.
- La disciplina speciale del rito Fornero prevale sulle modalità di decisione tipiche del rito ordinario: l’eventuale lettura in udienza del dispositivo e della motivazione non muta il regime dell’impugnazione e non consente di applicare termini diversi da quelli stabiliti dalla L. n. 92/2012.
- Nel rito Fornero, il termine breve di trenta giorni per il reclamo decorre dalla comunicazione della sentenza da parte della cancelleria, oppure dalla notificazione se anteriore; la conoscenza integrale del provvedimento comunicato alle parti è sufficiente a far decorrere la decadenza.
- Ai fini dell’impugnazione, ciò che conta è il raggiungimento dello scopo della comunicazione del provvedimento e la piena conoscenza della decisione nei tempi di legge, non essendo decisivo un mero formalismo quando la parte sia stata posta in grado di impugnare tempestivamente.
- La censura di nullità della sentenza o del deposito deve confrontarsi con la disciplina effettivamente applicabile al tipo di rito e al formato del provvedimento; non è sufficiente invocare astrattamente le regole del deposito cartaceo quando la decisione è nativa digitale o quando opera un rito speciale con regole proprie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31593/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31594/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31599/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2023 del 14/11/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 14 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31630/2023 del 14/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →