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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31612/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia origina da un licenziamento intimato con nota dell'01/08/2008 da un de cuius al lavoratore. In appello la Corte territoriale aveva rigettato l'appello principale del lavoratore e, accogliendo l'appello incidentale della controparte, aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della nullità del licenziamento. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello. Le controparti hanno resistito con controricorso. In cassazione il thema decidendum non riguarda il merito del licenziamento, ma la tempestività del ricorso: la sentenza d'appello è stata pubblicata l'11/03/2022 e non notificata; il ricorso è stato notificato il 06/10/2022, oltre il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., senza che operasse la sospensione feriale poiché la controversia è di lavoro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Ha rilevato che, essendo la sentenza d'appello pubblicata l'11/03/2022 e non notificata, il termine lungo semestrale per impugnare scadeva l'11/09/2022; trattandosi di controversia di lavoro, non si applica la sospensione feriale ex art. 3 l. n. 742/1969. Poiché il ricorso è stato notificato solo il 06/10/2022, la sentenza d'appello era già passata in giudicato. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dalla pubblicazione della sentenza non notificata e scade, nel caso concreto, dopo sei mesi dalla pubblicazione.

  • art. 3 l. n. 742/1969

    nelle controversie di lavoro non opera la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro dell'importo base per il raddoppio del contributo unificato richiamato dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • Quando la sentenza impugnata non è notificata, il ricorso per cassazione deve essere proposto entro il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della decisione.
  • Nelle controversie di lavoro la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica, con conseguente computo pieno del termine lungo di impugnazione.
  • La notificazione del ricorso avvenuta dopo la scadenza del termine di impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso e il consolidamento del giudicato sulla sentenza impugnata.
  • La soccombenza nel giudizio di legittimità comporta la condanna alle spese e, nei casi previsti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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