Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
I lavoratori avevano convenuto in giudizio la datrice di lavoro e la committente chiedendo la condanna al pagamento delle somme corrispondenti ai ticket restaurant dalla data in cui l'erogazione era stata interrotta. Il Tribunale aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo per insufficiente allegazione dei fatti, in particolare per la mancanza di indicazione dei giorni in cui il ticket sarebbe spettato e delle modalità di corresponsione. La Corte d'appello, su impugnazione della sola datrice di lavoro e con adesione della committente, aveva accolto il gravame: dapprima ritenendo che la società avesse interesse a impugnare la declaratoria di nullità, poi escludendo la nullità dell'atto introduttivo ma rigettando nel merito le domande per difetto di prova sull'effettiva prestazione lavorativa, sul numero dei giorni utili e sulla documentazione dei pagamenti precedenti. In cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dei principi sull'interesse ad agire e ad impugnare, sostenendo che la società integralmente vittoriosa in primo grado non avesse interesse a impugnare la sentenza che aveva accolto la sua eccezione di nullità; 2) ulteriore violazione dell'art. 100 c.p.c. per l'assenza di un interesse concreto a una pronuncia di rigetto nel merito; 3) violazione delle regole sulla prova e dell'art. 2697 c.c., assumendo che erano stati prodotti l'accordo sindacale e le buste paga attestanti la mancata corresponsione dal dicembre 2015; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla precedente percezione dei ticket e alla persistenza degli accordi; 5) omesso esame della doglianza relativa all'illegittimità della revoca dei ticket anche sotto il profilo dell'irr iducibilità della retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la società datrice di lavoro, avendo ottenuto in primo grado la declaratoria di nullità del ricorso introduttivo da essa stessa eccepita, non avesse un interesse concreto e attuale a proporre appello contro una decisione a sé favorevole. Ha quindi affermato che, mancando la soccombenza, mancava anche l'interesse ad impugnare; ne consegue che la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame. Poiché questa questione era assorbente, la Corte non ha esaminato i motivi di merito ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'appello. Ha inoltre regolato le spese secondo soccombenza, ponendole a carico della società datrice di lavoro.
Norme richiamate
interesse ad agire; interesse all'impugnazione
L'interesse all'impugnazione è espressione del generale interesse ad agire e richiede un'utilità giuridica attuale derivante dall'accoglimento del gravame; esso presuppone la soccombenza, anche parziale, nel precedente grado.
doveri di lealtà e probità
È richiamato dai ricorrenti per sostenere che l'appello della parte integralmente vittoriosa integrasse un abuso del processo, ma la decisione si fonda soprattutto sulla mancanza di interesse ad impugnare.
È invocato dai ricorrenti in relazione ai doveri di correttezza, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi.
È richiamato nel terzo motivo per contestare la valutazione delle prove, motivo rimasto assorbito.
È richiamato nel terzo motivo per sostenere che l'onere della prova del mancato diritto ai ticket gravasse sulla datrice di lavoro; censura non esaminata perché assorbita.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro formale del terzo motivo di ricorso, relativo alla violazione di legge sulla prova.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro formale dei motivi con cui si denuncia omesso esame di fatti decisivi; tali censure sono rimaste assorbite.
art. 382, comma 3, ult. pt. c.p.c.
È la norma processuale applicata per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, una volta dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta in appello.
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare è configurabile solo quando la parte abbia subito una soccombenza, anche solo parziale, rispetto a statuizioni idonee a passare in giudicato e suscettibili di arrecare un pregiudizio giuridico concreto; la mera volontà di modificare la motivazione della sentenza non è sufficiente.
- La parte integralmente vittoriosa in primo grado non ha, di regola, interesse a proporre appello contro una decisione favorevole che abbia accolto la sua eccezione processuale, perché non deriva da essa alcun pregiudizio giuridico interno al processo.
- Quando il giudice di primo grado dichiara la nullità dell'atto introduttivo per difetto degli elementi essenziali, tale questione è logicamente e processualmente preliminare rispetto all'esame del merito; il giudice non deve scendere alla verifica della fondatezza della domanda per respingerla per difetto di prova.
- L'interesse ad impugnare deve essere interno al processo e non può fondarsi su ragioni estranee, come la mera possibilità per l'attore di riproporre la domanda in un nuovo giudizio.
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