Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07617/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio ha rettificato il classamento di un'abitazione di proprietà della contribuente sita in Genova, mantenendola o ripristinandola nella categoria A/1 anziché accoglierne la richiesta di riclassamento in A/2 presentata tramite procedura DOCFA. La contribuente aveva sostenuto che l'immobile avesse caratteristiche interne ed edilizie diverse, con una diversa distribuzione degli spazi e con allegata relazione tecnica comparativa rispetto ad altri appartamenti dello stesso edificio e di edifici vicini. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno ritenuto legittimo il classamento A/1. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione degli obblighi di motivazione dell'avviso (L. 212/2000, art. 7; L. 241/1990, art. 3; artt. 3 e 24 Cost.), lamentando che l'Ufficio non avesse specificato le ragioni del diniego del classamento A/2 e le caratteristiche concrete che giustificavano l'A/1; 2) motivazione apparente della sentenza d'appello, per mancata adeguata spiegazione circa la concreta sussistenza dei requisiti dell'abitazione signorile; 3) violazione dell'art. 2697 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova a suo carico invece che dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, l'obbligo motivazionale dell'avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita quando l'Ufficio non disattenda i fatti indicati dal contribuente e la divergenza dipenda da una diversa valutazione tecnica; solo se vengono contestati gli elementi di fatto è richiesta una motivazione più analitica. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che la motivazione della CTR, pur sintetica, raggiungeva il minimo costituzionale e recepiva gli accertamenti dell'Ufficio del territorio e la decisione di primo grado; inoltre ha richiamato il principio per cui la qualificazione delle abitazioni come signorili/civili/popolarI non va desunta dal d.m. 2 agosto 1969, ma dalle nozioni dell'opinione generale nel contesto spazio-temporale. Infine ha rigettato il terzo motivo, escludendo l'inversione dell'onere probatorio: trattandosi del ripristino di una precedente classificazione A/1, l'Amministrazione si era limitata a valorizzare caratteristiche permanenti del fabbricato e spettava alla contribuente contraddirle. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stato invocato per denunciare la violazione di norme di diritto sostanziale in tema di motivazione dell'avviso e di distribuzione dell'onere della prova.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente.

  • art. 7 L. 212/2000

    Richiamato dalla ricorrente come parametro dell'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento catastale.

  • art. 3 L. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente come norma generale sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'insufficiente motivazione e sulla lesione del diritto di difesa.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha escluso che vi fosse stata una vera inversione dell'onere della prova; in un caso di ripristino di classamento già attribuito, spettava alla contribuente contrastare gli elementi permanenti valorizzati dall'Ufficio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel classamento catastale effettuato a seguito di procedura DOCFA, l'avviso di rettifica è sufficientemente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi considerati e della classe attribuita quando l'Ufficio non contesti i fatti dedotti dal contribuente e la divergenza riguardi una diversa valutazione tecnica; una motivazione più analitica è necessaria solo se l'Amministrazione disattende specifici elementi fattuali allegati dal contribuente.
  • La qualificazione di un'abitazione come signorile, civile o popolare, ai fini del classamento catastale, non va ricavata dal d.m. 2 agosto 1969, che ha diversa funzione, ma dalle nozioni correnti nell'opinione generale del contesto storico e territoriale di riferimento.
  • Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando, in presenza del ripristino di un precedente classamento, l'Amministrazione valorizza caratteristiche permanenti dell'immobile e il contribuente resta onerato di contrastare tali elementi; la prova non si considera invertita se il giudice ritiene raggiunta la prova della pretesa erariale.
  • La motivazione della sentenza non è apparente se, pur sintetica, consente di comprendere la ratio decidendi e recepisce gli accertamenti tecnici posti a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.