Cassazione Civile, Ordinanza n. 06246/2025 del 09/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015 con cui l'Ufficio recuperava maggiori imposte, interessi e sanzioni per il disconoscimento di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti. Le riprese riguardavano, da un lato, l'acquisto di carburante e, dall'altro, servizi mensa e analoghi servizi per pranzi e cene aziendali. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, il contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente, deducendo la violazione delle norme costituzionali e processuali sulla motivazione; (2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e della normativa tributaria sulla base della ripresa relativa al carburante, sostenendo che gli indizi valorizzati non fossero gravi, precisi e concordanti; (3) analoga violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e della normativa tributaria con riguardo ai costi per mensa, pranzi e cene aziendali, contestando la valenza indiziaria degli elementi posti a base della ripresa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza di merito era comprensibile e riferibile al caso concreto, e dunque non apparente. Ha ritenuto infondati anche il secondo e il terzo motivo, affermando che gli elementi valorizzati dall'Amministrazione finanziaria e recepiti dal giudice di merito integravano presunzioni semplici dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. In particolare, per il carburante, rilevavano le dichiarazioni dei dipendenti, le modalità di approvvigionamento, la mancata prova della consuetudine di rifornimento diretto nei cantieri e le irregolarità nei registri di carico e scarico; per i servizi mensa e ristorazione, rilevavano la fase di ristrutturazione della sede del fornitore, la non elevata dotazione e professionalità del personale, l'elevato numero di commensali e ulteriori riscontri istruttori. La Corte ha quindi confermato che tali elementi erano idonei a spostare sul contribuente l'onere della prova contraria, non assolto nel caso concreto. Il ricorso è stato pertanto rigettato; non è stata pronunciata condanna alle spese per la mancata formale costituzione dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per denunciare un vizio di motivazione solo apparente, ma la Corte ha escluso la sussistenza del vizio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato richiamato per denunciare violazioni di legge in tema di presunzioni e ripresa fiscale, ma la Corte ha ritenuto infondati i motivi
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato nel motivo di nullità della sentenza per difetto di motivazione
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza
richiamato per la disciplina della prova per presunzioni semplici
la Corte ribadisce che le presunzioni semplici sono ammissibili solo se i fatti noti sono gravi, precisi e concordanti e che la loro valutazione va compiuta globalmente
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla ripresa a tassazione basata su presunzioni
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla detraibilità/recupero dell'IVA su fatture ritenute inesistenti
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina delle fatture
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla rettifica delle imposte indirette
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
richiamato nel motivo di ricorso con riguardo alla deducibilità dei costi
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel motivo di ricorso nel contenzioso tributario
Massime di principio
- La denuncia di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un dissenso sulla sufficienza o sulla persuasività della motivazione.
- Nel processo tributario, la prova per presunzioni semplici è sufficiente a sostenere la pretesa fiscale quando gli indizi, valutati complessivamente, presentano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono essere apprezzate in modo unitario e non atomistico, considerando il reciproco rafforzamento tra gli elementi indiziari.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito presunzioni semplici idonee a sorreggere l'accertamento, si sposta sul contribuente l'onere di provare il contrario.
- Il controllo di legittimità può investire l'applicazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice di merito attribuisca o neghi erroneamente valore presuntivo a fatti concretamente esaminati in relazione ai requisiti legali.
- In presenza di fatture riferite a operazioni oggettivamente inesistenti, elementi indiziari convergenti su modalità di esecuzione, struttura del fornitore, documentazione interna e incoerenze contabili possono legittimare il recupero fiscale se non superati da prova contraria del contribuente.
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