Cassazione Civile, Ordinanza n. 27114/2023 del 22/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di mutuo stipulato nel 2007 per euro 150.000,00, seguito da atto di precetto intimato dalla banca per il mancato adempimento. I mutuatari hanno proposto opposizione al precetto deducendo l'usurarietà degli interessi applicati, in particolare degli interessi moratori, sostenendo che il tasso di mora pattuito fosse pari al tasso soglia e che, sommando anche le spese accessorie del finanziamento (istruttoria, notaio, assicurazione e ulteriori costi connessi), si sarebbe superato il limite antiusura, poiché l'importo effettivamente erogato sarebbe stato inferiore a quello nominale. Dopo il rigetto dell'opposizione e dell'appello, i mutuatari hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c.; hanno sostenuto che la legge antiusura non distingue tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del tasso soglia e che la Corte d'appello avrebbe errato nel non considerare tutte le spese e nel ritenere irrilevante, in concreto, l'importo effettivamente richiesto a titolo di mora. Hanno inoltre contestato il rilievo della Corte di merito secondo cui nel giudizio di opposizione a precetto rileverebbe solo il tasso di mora effettivamente richiesto con il precetto e non il tasso astrattamente pattuito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha riconosciuto in linea di principio che la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori e che, in tema di usura, rilevano tutte le voci del carico economico collegate all'operazione di credito. Tuttavia ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse sorretta da una duplice ratio decidendi, non entrambe adeguatamente censurate: da un lato, la Corte d'appello aveva valorizzato il tasso di mora effettivamente richiesto in sede di precetto, ritenendolo economicamente irrilevante rispetto al capitale mutuato; dall'altro, la censura dei ricorrenti si era limitata a contestazioni di fatto e a deduzioni generiche, senza dimostrare che la somma effettivamente azionata costituisse applicazione di un tasso usurario e senza chiarire quale interesse concreto residuasse, nel giudizio di opposizione a precetto, all'accertamento dell'eventuale usurarietà di un tasso solo pattuito ma non applicato. La Corte ha anche richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo l'inadempimento, rileva il solo tasso moratorio effettivamente richiesto e applicato al debitore. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la sopravvenienza del contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni Unite successivamente al ricorso; è stato inoltre disposto l'onere del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
La disciplina antiusura ha carattere onnicomprensivo rispetto alle voci economiche collegate all'operazione di credito, e si applica anche agli interessi moratori.
La nozione di usura, nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, considera rilevanti tutte le voci del carico economico collegate al rapporto di credito.
È richiamato dai ricorrenti quale norma che sanziona la pattuizione usuraria degli interessi nel mutuo.
È la norma invocata dai ricorrenti per censurare la sentenza di merito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché in sostanza diretta a contestazioni di fatto e a questioni non idonee a colpire tutte le rationes decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; ai fini della verifica dell'usura vanno considerate tutte le voci del costo del credito che siano collegate all'operazione finanziaria.
- Nel giudizio di opposizione a precetto, dopo l'inadempimento, rileva il tasso moratorio effettivamente richiesto e applicato, non il solo tasso astrattamente pattuito ma non utilizzato.
- Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura in modo specifico e completo tutte le basi logiche e giuridiche della decisione.
- La deduzione dell'usurarietà non può limitarsi a contestazioni generiche o a dati fattuali non correlati alla concreta applicazione del tasso azionato in giudizio; occorre allegare e dimostrare la concreta incidenza del tasso effettivamente applicato rispetto al tasso soglia.
- L'interesse ad agire per l'accertamento dell'illiceità del tasso astratto pattuito viene meno, dopo l'inadempimento, quando quel tasso non risulti effettivamente applicato al debitore.
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