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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19736/2026 del 14/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in accomandita semplice, con ripresa a tassazione di alcuni costi ritenuti non inerenti, e dai conseguenti avvisi di accertamento emessi nei confronti dei soci per il reddito di partecipazione. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti dei contribuenti; la CTR del Lazio aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo provata l’inerenza dei costi relativi a carburante per mezzi da cantiere, manutenzione pneumatici, telefoni cellulari e forno a microonde. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione o falsa applicazione dell’art. 1 d.P.R. n. 444/1997, dell’art. 109 TUIR, dell’art. 19 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso la necessità delle schede carburante; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi degli artt. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con riferimento alla deducibilità dei costi per pneumatici, pezzi di ricambio, telefoni cellulari e forno a microonde. Prima dell’esame dei motivi, la Corte ha rilevato d’ufficio la tardività del ricorso: il primo tentativo di notifica a mezzo posta era stato restituito per irreperibilità del destinatario; la successiva riattivazione mediante PEC era avvenuta oltre il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. e oltre il limite di diligenza individuato dalle Sezioni Unite per la rinnovazione tempestiva della notificazione non andata a buon fine.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto tardiva la notificazione del ricorso per cassazione, osservando che, una volta avuto esito negativo il primo tentativo non imputabile al notificante, la parte avrebbe dovuto riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e senza superare il termine pari alla metà del termine di cui all’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali. Nel caso concreto, la riattivazione mediante PEC è avvenuta oltre tale limite temporale. La Corte non ha esaminato nel merito i motivi relativi all’inerenza dei costi e alla motivazione della sentenza regionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 1 d.P.R. n. 444/1997

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità delle schede carburante ai fini della deducibilità/ detraibilità dei costi carburante.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dal ricorrente in relazione al requisito di inerenza dei costi dedotti.

  • art. 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di detraibilità dell’IVA e documentazione dei costi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere della prova in ordine all’inerenza dei costi.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato dalla Corte per individuare il termine semestrale di impugnazione applicabile nel caso di notificazione del ricorso.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte quale parametro per il limite temporale entro il quale va riattivata con immediatezza la notificazione non andata a buon fine.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, invocata per dedurre motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della nullità per difetto di motivazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando la notificazione di un atto processuale non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, la parte deve riattivare il procedimento notificatorio con immediatezza e con la massima tempestività, senza superare il limite temporale pari alla metà del termine di impugnazione previsto dall’art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali.
  • Se la riattivazione della notificazione avviene oltre il limite di tempestività individuato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione è inammissibile per tardività, a prescindere dall’esame dei motivi di merito.
  • La Corte, verificata d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, può arrestare il giudizio con declaratoria di inammissibilità senza pronunciarsi sulle censure sostanziali formulate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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