Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per violazione di sigilli (art. 349 c.p.), sostenendo che, siccome in appello alcuni reati a lei attribuiti erano stati dichiarati prescritti e in primo grado non era stata disposta la confisca, doveva ritenersi venuto meno il sequestro ai sensi dell'art. 323, comma 3, c.p.p., e quindi non poteva sussistere il reato per la violazione dei sigilli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che l'inefficacia o l'illegittimità del provvedimento di sequestro non escluda il reato di violazione di sigilli, perché la norma punisce la violazione del vincolo apposto da una disposizione di legge o ordine dell'autorità fino alla formale rimozione dello stesso. I giudici hanno inoltre rilevato che alcuni reati (paesaggistico e violazioni antisismiche) erano stati comunque confermati in primo grado e che il vincolo non risulta formalmente revocato. Perciò la condanna per violazione di sigilli è stata confermata indirettamente mediante l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La fattispecie punisce la violazione dei sigilli; la Corte interpreta la norma nel senso che è sufficiente che i sigilli derivino da disposizione di legge o ordine dell'autorità e permane il divieto per il privato fino alla formale rimozione.
art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato dalla ricorrente come norma che disciplinerebbe la sorte del sequestro in caso di prescrizione
La Corte ritiene che la prescrizione dei reati non determini automaticamente la rimozione dei sigilli; conta la formale revoca del provvedimento di sequestro da parte dell'autorità competente.
Norma che regola l'assunzione delle spese del procedimento in Cassazione; applicata per compensare le spese a carico della ricorrente dato il carattere inammissibile del ricorso.
D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia)
artt. richiamati in primo grado: 44, lett. c); 64 e 71; 65 e 72; 93 e 95
I reati edilizi contestati (per i quali è stato disposto il sequestro) giustificano la permanenza del vincolo sui manufatti; almeno alcune fattispecie sono state confermate in primo grado, quindi il sequestro rimane rilevante.
Riferimento al reato paesaggistico; la conferma di condanna per tali reati rafforza la legittimità della permanenza dei sigilli.
Articolo originariamente contestato; la sentenza indica che per tale reato non vi fu condanna, ma il complesso delle imputazioni mantiene il vincolo.
Reati connessi ad altro procedimento riunito al quale si è fatto riferimento nel corso del giudizio; la presenza di procedimenti afferenti non ha determinato la rimozione dei sigilli.
Corte Costituzionale, sent. 13/6/2000, n. 186
Richiamata riguardo ai criteri per l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 2241/2016, dep. 2017, Lucarelli, Rv. 269359-01)
Precedente che afferma che l'inefficacia o illegittimità del provvedimento di sequestro non esclude il reato di violazione di sigilli: il vincolo non può essere superato dal privato fino alla formale rimozione.
Massime di principio
- La violazione di sigilli (art. 349 c.p.) è punibile anche se il provvedimento di sequestro è inefficace o illegittimo, fintanto che il vincolo non sia stato formalmente revocato dall'autorità competente.
- La prescrizione o l'estinzione per intervenuta prescrizione di uno o più reati sottesi al sequestro non comporta automaticamente la cessazione dell'efficacia del vincolo; è necessaria una formale revoca o rimozione dei sigilli.
- Chi subisce un sequestro che ritenga illegittimo dovrebbe promuovere atti formali (istanze di revoca, opposizioni, ricorsi amministrativi o giudiziari) per ottenere la rimozione dei sigilli, prima di procedere in proprio, per evitare il reato di violazione.
- In giudizio di legittimità è decisiva la verifica formale dello stato del provvedimento di sequestro (se è stato revocato o permane); la parte che agisce contro il vincolo deve produrre o far emergere documentazione della revoca.
- Quando in parte le imputazioni rimangono confermate in grado di giudizio, ciò costituisce ulteriore elemento a favore della permanenza del sequestro e dunque della sussistenza del divieto di manomissione o rimozione dei sigilli.
- In caso di ricorso inammissibile in Cassazione è possibile l'imposizione delle spese e di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende qualora non sussista colpa nella determinazione della inammissibilità, ma la causa risulti comunque priva di prospettive.
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