Cassazione Penale, Sentenza n. 38431/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 17/06/2025 (conferma dell'ordinanza del G.I.P. del 18/03/2025) per la misura degli arresti domiciliari: il ricorrente denunciava violazione di norma processuale e vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che la motivazione non esisteva nell'ordinanza originaria e che, se presente, avrebbe dimostrato l'irrilevanza dei precedenti (vecchi oltre un decennio) e la non attualità del pericolo di recidiva, dal momento che le condotte contestate risalivano ad alcuni anni prima e sarebbero estranee a contesti di criminalità organizzata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il G.I.P. avesse già motivato le esigenze cautelari (richiamando, tra l'altro, gravità delle condotte, numero elevato di reati nel periodo di monitoraggio tecnico, escalation nella gravità, contesto associativo e precedenti del ricorrente) e che il Tribunale del riesame abbia esercitato correttamente il potere/dovere di integrare la motivazione ai sensi dell'art. 309, comma 9, c.p.p. Sono state valorizzate le contestazioni relative alla detenzione e al commercio di stupefacenti (cocaina, con 320 grammi oggetto di commercio, e verosimile marijuana) in concorso con soggetti, tra cui Enzo Polimeni, riconducibili ad ambienti della criminalità organizzata; è stata quindi confermata la sussistenza delle esigenze cautelari e la misura degli arresti domiciliari.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che punisce i delitti in materia di sostanze stupefacenti; i capi C5 e C7 contestati concernono la detenzione e il commercio di sostanze (tra cui 320 g di cocaina). La Corte ha ritenuto che tali reati rientrino nel novero delle condotte che giustificano esigenze cautelari quando associate a contesti organizzativi.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Richiamata come quadro normativo di riferimento per le attività criminali collegate al traffico di stupefacenti; la presenza di un'organizzazione (es. vertice associativo come Enzo Polimeni) aggravava la valutazione delle esigenze cautelari.
Codice penale, art. 416-bis.1
Richiamato per l'aggravamento della fattispecie associativa relativa al traffico di stupefacenti; la connessione con fattispecie aggravate ha inciso sul giudizio di pericolosità e di attualità del rischio.
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Attribuisce al tribunale il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto regolare l'integrazione operata dal Tribunale del riesame a partire dalla motivazione dell'ordinanza genetica.
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato come criterio di autonoma valutazione delle esigenze cautelari: il tribunale deve apprezzare indizi e elementi anche forniti dalla difesa; la giurisprudenza precisa però i limiti dell'integrazione motivazionale da parte del giudice dell'impugnazione.
Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 36391 del 15/07/2019, Indelicato)
Principio secondo cui il tribunale può integrare la motivazione del provvedimento impugnato ma non può sostituirsi al giudice di merito completando motivazioni completamente assenti o inventandole; va valutato se il provvedimento originario conteneva elementi sufficienti da cui partire per l'integrazione.
Massime di principio
- Il tribunale dell'impugnazione ha il potere/dovere di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare ai sensi dell'art. 309(9) c.p.p., ma solo se nell'atto originario sussistono elementi sui quali basare un'autonoma valutazione; non è lecito 'inventare' una motivazione ex novo.
- La mera distanza temporale dei precedenti o degli episodi non esclude automaticamente l'attualità delle esigenze cautelari se sussistono elementi che indicano la persistenza di rapporti, la professionalità dell'attività illecita o il collegamento con organizzazioni criminali.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare è necessario confrontarsi specificamente con i punti della motivazione (es.: gravità delle condotte, contesto associativo, numero e natura dei reati, precedenti personali) e non limitarsi ad eccezioni ipotetiche sulla presunta mancanza di motivazione.
- La connessione delle condotte contestate con un'associazione di tipo mafioso o con gruppi criminali aggravati (art. 416-bis.1 c.p. e artt. 73/74 DPR 309/1990) aumenta la probabilità che il giudice valuti in senso favorevole le esigenze cautelari per il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
- La giurisprudenza richiede che la motivazione contenga un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi difensivi; l'assenza di tale autonoma valutazione può portare all'annullamento, salvo che il giudice dell'impugnazione non possa legittimamente integrare la motivazione partendo da elementi già presenti nell'ordinanza genetica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38427/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2025 del 27/11/2025
- Sentenza penale · 27 nov 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 38437/2025 del 27/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →