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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38429/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduce tre censure: 1) violazione di norme processuali e vizio di motivazione per presunto divieto di bis in idem rispetto a una precedente condanna per bancarotta documentale; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato accertamento del dolo di evasione in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 (ossia la mancata prova che l'omissione della dichiarazione fosse dolosa e finalizzata all'evasione fiscale); 3) violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e infondata: la giurisprudenza di legittimità esclude il bis in idem solo se sussiste identità fattuale e giuridica delle fattispecie; nel caso concreto le fattispecie (bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 l.f. e occultamento/distruzione di scritture contabili ex d.lgs. 74/2000) sono tra loro in rapporto di specialità reciproca per oggetto materiale, soggetto attivo, dolo specifico ed effetto lesivo, per cui non sussiste identità fattuale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e ha confermato la motivazione della Corte d'appello che aveva valutato come rilevante, ai fini del dolo di evasione, la condotta dell'imputato (omissione degli adempimenti in una situazione di crisi finalizzata a conservare risorse aziendali): il ricorrente non ha confutato specificamente tale argomentazione. Sul terzo motivo la Corte ha osservato che l'appello era generico e non aveva adeguatamente criticato la motivazione di primo grado che aveva negato le attenuanti; pertanto non è possibile un recupero in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000 e disposta la liquidazione di una somma per le spese in relazione alla natura dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Articolo relativo al reato di evasione fiscale; la Corte richiede prova del dolo specifico e ammette che il dolo di evasione possa desumersi anche dal comportamento posteriore (mancato pagamento) e da altri elementi concreti che dimostrino la volontà preordinata di evadere.

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Articolo relativo all'occultamento e distruzione di documenti contabili; viene distinto dalla bancarotta documentale ai fini del divieto di bis in idem per diversità di oggetto materiale, soggetto attivo, dolo specifico ed effetto lesivo.

  • legge fallimentare, art. 216, comma 1, n. 2

    Norma sulla bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica; la giurisprudenza di legittimità la considera distinta dall'illecito tributario sulla distruzione/occultamento delle scritture, avendo ad oggetto la lesione degli interessi dei creditori e la volontà di procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che regola l'onere delle spese per il ricorrente in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che il ricorrente sostenga le spese del procedimento.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri di liquidazione delle somme per spese e alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la sentenza è usata per bilanciare l'esazione della somma richiesta al ricorrente.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem richiede identità fattuale e giuridica delle fattispecie: la mera coincidenza delle scritture contabili contestate non è sufficiente per escludere la responsabilità per reati diversi se cambiano oggetto materiale, dolo specifico o effetto lesivo.
  • La bancarotta fraudolenta documentale e l'occultamento/distruzione di scritture contabili vanno valutate distintamente: la prima tutela l'interesse dei creditori e presuppone dolo finalizzato a un profitto o a danno dei creditori; la seconda riguarda l'impossibilità di accertare risultati economici di singole operazioni.
  • Il dolo di evasione può essere desunto da elementi concreti e comportamenti successivi (es. mancato pagamento, grande entità dell'omissione, consapevolezza dell'ammontare dovuto); una crisi d'impresa non esclude automaticamente il dolo, anzi la condotta può essere interpretata come volontà di non assolvere gli oneri fiscali per salvaguardare l'azienda.
  • Le censure generiche in appello o in cassazione sono frequentemente dichiarate inammissibili: è necessario confrontare in modo puntuale e specifico la motivazione del giudice di merito per ottenere riesame in sede di legittimità.
  • La richiesta di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche deve essere argomentata concretamente nel primo grado o in appello; l'assenza di specifiche critiche alla motivazione di primo grado impedisce il recupero della questione in Cassazione.
  • In caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.; valutare il rischio economico di un ricorso generico.

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