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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38437/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 09/12/2024: Bellomo ha censurato la valutazione probatoria basata su una intercettazione ambientale (c.d. "droga parlata"), la qualificazione e quantificazione della sostanza senza sequestro, il mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e profili relativi alla continuazione; Lippolis ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione "esterna" con una precedente sentenza (Corte d'assise n. 22/18), la qualificazione giuridica delle condotte (art. 629 c.p. vs art. 513-bis), la mancata indicazione dell'aggravante "più persone riunite" e violazioni nella determinazione della pena; Daniello ha contestato la misura della riduzione per le attenuanti generiche riconosciute in prevalenza e la congruità della pena determinata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha confermato i principi secondo i quali: una singola intercettazione particolarmente chiara e grave può essere elemento decisivo se adeguatamente motivato; le conversazioni intercettate possono costituire prova diretta secondo l'art. 192 c.p.p.; la qualita' e la quantità della sostanza (nel caso, cocaina e il riferimento a mezzo chilo) possono essere desunte dal contesto investigativo e da riscontri indiziari corroboranti; la Corte d'appello ha motivato in modo congruo l'esclusione della lieve entità e la non applicazione massima delle attenuanti generiche sulla base della pericolosità degli imputati e della gravità delle condotte; non era configurabile la continuazione tra i reati attribuiti a Lippolis e quelli giudicati nella precedente sentenza in quanto mancava l'ideazione comune "ab origine"; l'aggravante "più persone riunite" può essere contestata in fatto senza richiamo formale all'articolo se la fattispecie descrive gli elementi integrativi; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e motivata nei limiti del sindacato di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e)

    Norma che delimita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o inammissibili ai sensi di questa disposizione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    art. 192, comma 1 e comma 2

    Le intercettazioni e le conversazioni possono costituire fonte di prova diretta e, se di natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha confermato la possibilità di trarre prova anche da singola intercettazione particolarmente significativa quando adeguatamente motivata.

  • D.P.R. n. 309/1990 (art. 73)

    art. 73 comma 1 e comma 5

    Norme sul delitto di traffico di stupefacenti e sulla possibile applicazione dell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come cocaina e la quantificazione (mezzo chilo) potessero essere desunte dal contesto e dai riscontri, giustificando il rifiuto della lieve entità.

  • art. 629 cod. pen.

    art. 629, comma 1 e ultimo comma

    Disposizione sull'estorsione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e ha osservato che l'aggravante (richiamata tramite rimandi) poteva risultare dalla descrizione fattuale senza richiamo formale nella rubrica dell'imputazione.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    art. 81, comma finale (continuazione)

    Regola sulla continuazione e sugli aumenti di pena; la Corte ha approvato la misura degli aumenti operata dal giudice di merito e ha confermato che la continuazione non sussisteva quando mancava l'ideazione comune 'ab origine'.

  • art. 513-bis cod. pen.

    Norma sulla turbativa della libertà del commercio mediante violenza o minaccia; la Corte ha chiarito che la diversa cornice associativa e la diversa fattispecie impedivano di ritenere omogenee le condotte per la continuazione con i fatti già giudicati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Parte relativa all'associazione di tipo mafioso; la presenza di contesti associativi diversi è stata ritenuta elemento che esclude la comune progettazione indispensabile alla continuazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello conforme ai parametri e sufficiente per la legittimità della determinazione della pena.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Previsione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che l'esercizio discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della riduzione non richiede una dettagliata elencazione di ragioni, purché la motivazione dimostri equità e proporzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che contempla la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Una singola intercettazione può essere decisiva se il suo contenuto è chiaro, preciso e grave e se la valutazione del giudice di merito è adeguatamente motivata e, se possibile, corroborata da altri riscontri investigativi.
  • La 'droga parlata' non è automaticamente incapace di comprovare tipo e quantità della sostanza: tali elementi possono essere desunti dal contesto probatorio complessivo quando sussistono riscontri logici e investigativi.
  • L'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicità e la coerenza della motivazione.
  • La determinazione della pena e la quantificazione della riduzione per attenuanti generiche sono attività discrezionali del giudice di merito; la Cassazione richiede una motivazione complessiva sufficiente, non la puntuale elencazione di tutte le micro-ragioni.
  • Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare la medesima "ideazione ab origine" dei reati; identità della vittima, vicinanza temporale o analogia dei reati non sono di per sé sufficienti.
  • Le aggravanti possono essere ritenute contestate anche se non espressamente citata la norma, purché la descrizione dei fatti nell'imputazione permetta all'imputato di conoscere gli elementi che le integrano.
  • Se i ricorsi sono manifestamente infondati la Corte di Cassazione li dichiara inammissibili e può condannare i ricorrenti alle spese processuali.

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