Cassazione Penale, Sentenza n. 38437/2025 del 27/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 09/12/2024: Bellomo ha censurato la valutazione probatoria basata su una intercettazione ambientale (c.d. "droga parlata"), la qualificazione e quantificazione della sostanza senza sequestro, il mancato riconoscimento pieno delle attenuanti generiche e profili relativi alla continuazione; Lippolis ha contestato il mancato riconoscimento della continuazione "esterna" con una precedente sentenza (Corte d'assise n. 22/18), la qualificazione giuridica delle condotte (art. 629 c.p. vs art. 513-bis), la mancata indicazione dell'aggravante "più persone riunite" e violazioni nella determinazione della pena; Daniello ha contestato la misura della riduzione per le attenuanti generiche riconosciute in prevalenza e la congruità della pena determinata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati. Ha confermato i principi secondo i quali: una singola intercettazione particolarmente chiara e grave può essere elemento decisivo se adeguatamente motivato; le conversazioni intercettate possono costituire prova diretta secondo l'art. 192 c.p.p.; la qualita' e la quantità della sostanza (nel caso, cocaina e il riferimento a mezzo chilo) possono essere desunte dal contesto investigativo e da riscontri indiziari corroboranti; la Corte d'appello ha motivato in modo congruo l'esclusione della lieve entità e la non applicazione massima delle attenuanti generiche sulla base della pericolosità degli imputati e della gravità delle condotte; non era configurabile la continuazione tra i reati attribuiti a Lippolis e quelli giudicati nella precedente sentenza in quanto mancava l'ideazione comune "ab origine"; l'aggravante "più persone riunite" può essere contestata in fatto senza richiamo formale all'articolo se la fattispecie descrive gli elementi integrativi; la determinazione della pena è stata ritenuta congrua e motivata nei limiti del sindacato di legittimità. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norma che delimita i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto i motivi proposti manifestamente infondati o inammissibili ai sensi di questa disposizione.
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, comma 1 e comma 2
Le intercettazioni e le conversazioni possono costituire fonte di prova diretta e, se di natura indiziaria, devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; la Corte ha confermato la possibilità di trarre prova anche da singola intercettazione particolarmente significativa quando adeguatamente motivata.
D.P.R. n. 309/1990 (art. 73)
art. 73 comma 1 e comma 5
Norme sul delitto di traffico di stupefacenti e sulla possibile applicazione dell'ipotesi di lieve entità; la Corte ha ritenuto che la qualificazione come cocaina e la quantificazione (mezzo chilo) potessero essere desunte dal contesto e dai riscontri, giustificando il rifiuto della lieve entità.
art. 629 cod. pen.
art. 629, comma 1 e ultimo comma
Disposizione sull'estorsione; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e ha osservato che l'aggravante (richiamata tramite rimandi) poteva risultare dalla descrizione fattuale senza richiamo formale nella rubrica dell'imputazione.
art. 81 cod. pen. (comma finale)
art. 81, comma finale (continuazione)
Regola sulla continuazione e sugli aumenti di pena; la Corte ha approvato la misura degli aumenti operata dal giudice di merito e ha confermato che la continuazione non sussisteva quando mancava l'ideazione comune 'ab origine'.
art. 513-bis cod. pen.
Norma sulla turbativa della libertà del commercio mediante violenza o minaccia; la Corte ha chiarito che la diversa cornice associativa e la diversa fattispecie impedivano di ritenere omogenee le condotte per la continuazione con i fatti già giudicati.
art. 416-bis cod. pen.
Parte relativa all'associazione di tipo mafioso; la presenza di contesti associativi diversi è stata ritenuta elemento che esclude la comune progettazione indispensabile alla continuazione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello conforme ai parametri e sufficiente per la legittimità della determinazione della pena.
art. 62-bis cod. pen.
Previsione sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ribadito che l'esercizio discrezionale del giudice di merito nella quantificazione della riduzione non richiede una dettagliata elencazione di ragioni, purché la motivazione dimostri equità e proporzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che contempla la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Una singola intercettazione può essere decisiva se il suo contenuto è chiaro, preciso e grave e se la valutazione del giudice di merito è adeguatamente motivata e, se possibile, corroborata da altri riscontri investigativi.
- La 'droga parlata' non è automaticamente incapace di comprovare tipo e quantità della sostanza: tali elementi possono essere desunti dal contesto probatorio complessivo quando sussistono riscontri logici e investigativi.
- L'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate è questione di fatto riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la logicità e la coerenza della motivazione.
- La determinazione della pena e la quantificazione della riduzione per attenuanti generiche sono attività discrezionali del giudice di merito; la Cassazione richiede una motivazione complessiva sufficiente, non la puntuale elencazione di tutte le micro-ragioni.
- Per il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare la medesima "ideazione ab origine" dei reati; identità della vittima, vicinanza temporale o analogia dei reati non sono di per sé sufficienti.
- Le aggravanti possono essere ritenute contestate anche se non espressamente citata la norma, purché la descrizione dei fatti nell'imputazione permetta all'imputato di conoscere gli elementi che le integrano.
- Se i ricorsi sono manifestamente infondati la Corte di Cassazione li dichiara inammissibili e può condannare i ricorrenti alle spese processuali.
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