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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38435/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Outtara Yaya era stato condannato per aver attestato falsamente, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, di essere residente in Italia "per almeno 10 anni" e continuativamente da almeno due anni alla data della domanda. Il ricorso per cassazione contestava la condanna sostenendo che, alla luce delle pronunce della Corte di giustizia UE (sentenza 29/07/2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22) e della successiva sentenza della Corte costituzionale n. 31/2025, il requisito della residenza decennale era illegittimo/discriminatorio e doveva intendersi ridotto a cinque anni, per cui il fatto non sussisterebbe; inoltre veniva dedotto il diniego di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: alla luce delle pronunce sovranazionali e della Corte costituzionale (n. 31/2025) il requisito della residenza decennale previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l. 28/01/2019, n. 4 deve considerarsi incostituzionale nella parte in cui prevedeva "almeno 10 anni" e riequilibrato sul termine di cinque anni. Dal capo di imputazione risultava che il ricorrente era iscritto anagraficamente dal 12/02/2016 e che la domanda era del 16/03/2022, sicché per tabulas ricorreva il requisito della residenza di almeno cinque anni; non risultava invece provata la residenza continuativa biennale. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Catanzaro per nuovi accertamenti di fatto sulla continuità della residenza; il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, art. 2, comma 1, lettera a), numero 2

    prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia "per almeno 10 anni"

    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte prevedente "almeno 10 anni" e, richiamando criteri di proporzionalità e ragionevolezza, ha individuato il termine di cinque anni quale parametro congruo e non discriminatorio per il requisito di radicamento

  • art. 7, comma 1, legge di conversione n. 26/2019 (norma collegata al reato contestato)

    Norma di riferimento per la fattispecie penale contestata (indebita percezione del reddito di cittadinanza); la sua applicazione concreta va ponderata alla luce della declaratoria di incostituzionalità del requisito decennale

  • Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 29 luglio 2024, cause riunite C-112/22 e C-223/22

    Ha ritenuto discriminatori i requisiti di lunga residenza imposti dagli Stati membri (con particolare riferimento ai cittadini di Paesi terzi) per l'accesso alle prestazioni sociali, contribuendo alla valutazione di illegittimità della residenza decennale

  • Corte costituzionale, sentenza n. 31 del 20 marzo 2025

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2 del d.l. 28/01/2019, n. 4 nella parte in cui prevedeva la residenza "per almeno 10 anni", anziché "per almeno 5 anni"

    La Corte ha ritenuto il termine decennale sproporzionato rispetto alla finalità del reddito di cittadinanza, individuando il termine di cinque anni come congruo e conforme ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità

  • direttiva 2003/109/CE, art. 11, par. 1, lett. d)

    Principio che equipara, per alcune prestazioni sociali, il trattamento dei soggiornanti di lungo periodo a quello dei cittadini nazionali; la giurisprudenza UE ha fatto riferimento a questo principio nella valutazione della discriminazione

  • direttiva 2004/38/CE, art. 16, par. 1

    Indica il termine (cinque anni) che attesta il radicamento dei cittadini di altri Stati membri; la Corte costituzionale ha richiamato tale termine come parametro condivisibile

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla Corte costituzionale per valutare i principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità nella disciplina del reddito di cittadinanza

  • art. 131-bis c.p.

    Causa possibile di non punibilità per particolare tenuità del fatto: nel caso concreto il giudice di legittimità ha ritenuto il motivo secondario assorbito dal primo e ha rinviato per accertamenti di fatto

  • Cassazione, Terza Sezione, sentenza n. 26397 del 03/06/2025 (Nazar)

    Pronuncia di riferimento sulla stessa questione, che ha contribuito a orientare la decisione di questa Corte nelle questioni di mancanza dei requisiti di residenza

Massime di principio

  • Se la condanna è basata sul mancato possesso del requisito della "residenza per almeno 10 anni" per il reddito di cittadinanza, va verificato l'effetto delle pronunce CJEU e della Corte costituzionale: il requisito decennale è stato dichiarato illegittimo e sostituito de facto con un parametro di cinque anni; pertanto molte condanne fondate solo su quel requisito possono essere riconsiderate.
  • Il rispetto del nuovo parametro quinquennale (5 anni) va valutato "per tabulas" tramite le iscrizioni anagrafiche, ma resta necessario accertare eventuali ulteriori condizioni richieste dalla norma (es. residenza continuativa di almeno 2 anni): tali aspetti sono questioni di fatto da rimandare al giudice di merito.
  • In presenza di pronunce sovranazionali o costituzionali che incidono su requisiti di accesso a prestazioni, il giudice penale deve rimettere alla luce i profili di legittimità della norma e, se necessario, annullare la decisione e rinviare per nuovi accertamenti o per un nuovo giudizio secondo i criteri aggiornati.
  • La rimozione del requisito decennale mira a evitare discriminazioni indirette verso stranieri e verso cittadini che potrebbero essere penalizzati dal termine troppo gravoso; quindi, nell'interpretazione delle regole di ammissibilità a prestazioni sociali, si deve operare una verifica di proporzionalità e non discriminazione.
  • Quando il motivo principale di impugnazione ha successo (es. illegittimità del requisito), i motivi subordinati (es. riconoscimento di cause di non punibilità) possono risultare assorbiti e saranno valutati dopo il nuovo accertamento di fatto.

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