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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38434/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le parti civili lamentavano due censure principali. Primo: violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata e insufficiente motivazione: omissione della valutazione del documento tecnico denominato "Valutazione dell'impatto olfattivo della friggitoria..." redatto da Osmotech s.r.l., ritenuto decisivo, e travisamento delle prove testimoniali (art. 192 c.p.p.), in particolare omissione di valutazione della deposizione del sig. Santalucia Pasquale. Secondo: errata applicazione della legge penale (art. 606 lett. b) c.p.p.) in relazione all'art. 674 c.p. sostenendo che, anche se l'attività era autorizzata, le immissioni avevano superato la "normale tollerabilità" ai sensi dell'art. 844 c.c. e quindi doveva ritenersi sussistente il reato di getto pericoloso di cose.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sulla prima censura ha ritenuto che il documento tecnico invocato non fosse idoneo a costituire prova decisiva perché di natura valutativa, con autore non escuso in dibattimento, e che la richiesta equivalesse a una rivalutazione del merito spettante ai giudici di merito. Quanto al presunto travisamento testimoniali, la Corte ha ritenuto regolare la valutazione di merito operata dalla Corte d'appello che aveva motivato la prudenza nell'uso delle testimonianze per l'interesse delle parti e aveva aderito a un argomento di diritto prevalente relativo ai limiti dell'art. 844 c.c. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato precedente giurisprudenza secondo cui, per le molestie olfattive, quando l'attività è autorizzata la nozione penalmente rilevante è la "normale tollerabilità" (art. 844 c.c.) e che va valutato il contemperamento tra esigenze della produzione e ragioni della proprietà e l'adozione di accorgimenti tecnici ragionevoli; la Corte d'appello aveva correttamente applicato tali principi motivando la decisione assolutoria. Pertanto il ricorso è stato rigettato e la sentenza impugnata confermata nei suoi effetti.

Norme richiamate

  • art. 674 cod. pen.

    Il reato di "getto pericoloso di cose" può ricomprendere emissioni moleste; la sua applicazione richiede comunque la verifica della contrarietà alla legge delle immissioni, tenendo conto dei limiti posti dall'art. 844 c.c.

  • art. 844 cod. civ.

    "Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni ... se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà."

    Principio centrale per valutare la punibilità delle immissioni odorigene: quando l'attività è autorizzata si applica il criterio della "normale tollerabilità"; va considerata la condizione dei luoghi e il contemperamento con le esigenze produttive; solo il superamento di tale soglia, valutata nel contesto, può giustificare interventi sanzionatori penali.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. e))

    Consente il ricorso per cassazione per vizio di motivazione (omessa valutazione di prova decisiva o travisamento delle prove); la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché la presunta prova decisiva non era tale e perché la rilettura degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b))

    Consente la censura per violazione di legge; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei principi giurisprudenziali sulla distinzione tra attività autorizzata e non autorizzata e l'uso dell'art. 844 c.c. quale parametro per il reato di cui all'art. 674 c.p.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola l'apprezzamento delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato con prudenza le dichiarazioni in considerazione dell'interesse dei testi, senza travisamento.

Massime di principio

  • In casi di emissioni odorigene la sussistenza del reato penale (art. 674 c.p.) va valutata alla luce dell'art. 844 c.c.: se l'attività è autorizzata occorre verificare il superamento della "normale tollerabilità" tenendo conto della condizione dei luoghi e del contemperamento tra produzione e proprietà.
  • Una perizia o relazione tecnica prodotta in giudizio è rilevante ma non decisiva se ha contenuto valutativo e se l'autore non è stato escusso: per valutarne pienamente il peso è necessaria la sua partecipazione al dibattimento o elementi tecnici incontestabili.
  • La Corte d'appello che assolve in riforma di una condanna non è obbligata a rinnovare tutta l'istruzione dibattimentale, ma deve dare motivazione puntuale e adeguata della diversa valutazione; ciò legittima un giudizio di legittimità che controlla la completezza e la coerenza della motivazione senza riaprire il merito.
  • Per censurare in cassazione un presunto travisamento probatorio è necessario dimostrare in modo incontrovertibile la distorsione del dato probatorio (quasi "fotografico"); richieste di mera rivalutazione degli elementi di fatto sono improcedibili in sede di legittimità.
  • La regolarità amministrativa/autorizzazione dell'attività costituisce elemento rilevante ma non esclusivo: seppure autorizzata, l'attività può dar luogo a responsabilità civile (art. 844 c.c.) e, in casi estremi e ben motivati, penale, quando si superi la soglia di normale tollerabilità e non si siano adottati accorgimenti tecnici ragionevoli.

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