Cassazione Penale, Sentenza n. 38444/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva revocato l'ordine di demolizione n. 351/2008, sostenendo che la revoca era priva di adeguata motivazione e costituisce erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e)). Il PM ha rilevato che le modifiche intervenute (trasferimento dell'immobile al coniuge e successivi abusi edilizi contestati a terzi) non giustificano la revoca dell'ordine di demolizione, che ha natura di sanzione reale e ripristinatoria; ha contestato la valutazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'immobile esistente sarebbe "diverso" e di "minori dimensioni" rispetto a quello oggetto della condanna, e ha censurato la mancanza di specificazione dei presupposti di legge per la revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ne ha disposto l'accoglimento. Ha censurato la motivazione del Tribunale di Torre Annunziata quale carente e insufficiente: il giudice dell'esecuzione non ha indicato in che modo la diversa consistenza dimensionale o la diversa titolarità rendessero incompatibile l'esecuzione dell'ordine di demolizione né ha dimostrato l'esistenza di atti amministrativi incompatibili o di altri presupposti legittimanti la revoca. La Corte ha riaffermato che l'ordine di demolizione riguarda l'edificio nel suo complesso (comprese aggiunte e superfetazioni) e che il trasferimento della proprietà non impedisce l'operatività della sanzione reale. Conseguentemente l'ordinanza impugnata è stata annullata per vizio di motivazione (mancata individuazione dei presupposti di legge).
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Articolo richiamato come criterio di cassazione per mancanza e manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza/erronea applicazione della legge penale; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza di revoca fosse viziata sotto tali profili
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31, comma nono
L'ordine di demolizione concerne l'edificio nel suo complesso, incluse aggiunte e superfetazioni successive; l'obbligo di demolizione ha funzione ripristinatoria e si estende alle opere accessorie che si riversano sul carattere abusivo dell'originaria costruzione
Massime di principio
- L'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa reale e vincola il soggetto che ha la disponibilità del bene, indipendentemente dall'essere stato autore del reato; la mera alienazione a terzi non esclude la sua efficacia
- La revoca dell'ordine di demolizione in fase esecutiva è possibile solo se sussiste una reale incompatibilità con l'esecuzione (es. conformità postuma, atti amministrativi incompatibili, condono o sanatoria divenuta efficace, o demolizione già eseguita); il giudice deve motivare specificamente tale incompatibilità
- La modifica dell'immobile intervenuta dopo la condanna non esclude automaticamente l'esecuzione dell'ordine: l'ordine riguarda l'intero manufatto, comprese le superfetazioni e le aggiunte successive
- La riduzione delle dimensioni o la diversa conformazione dell'immobile richiedono una motivazione dettagliata che dimostri che il risultato materiale o gli atti amministrativi rendono impossibile o inutile l'esecuzione dell'ordine di demolizione
- In casi di revoca contestata, la decisione del giudice dell'esecuzione deve esplicitare i presupposti di legge valutati e gli elementi di fatto che giustificano la revoca; in mancanza la decisione è annullabile in Cassazione
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