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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13609/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di rate insolute di un prestito a medio-lungo termine concesso a una società, nonché nei confronti dei fideiussori delle obbligazioni assunte dalla società. In primo grado l’opposizione aveva portato alla revoca del decreto e alla rideterminazione del credito, anche in ragione di indebite annotazioni sul conto corrente estinto con il prestito; la società e i garanti avevano poi appellato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto sette motivi: 1) omesso esame e/o violazione di legge per il mancato rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio in tema di usura; 2) nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina antitrust; 3) nullità delle fideiussioni per violazione della disciplina consumeristica; 4) nullità dei contratti di apertura di credito per mancata indicazione di TAE/TAEG e della periodicità di capitalizzazione; 5) violazione della normativa antiusura per errata formula del consulente e irrilevanza della commissione di massimo scoperto; 6) nullità/indeterminatezza della commissione di massimo scoperto ex art. 117-bis t.u.b.; 7) omessa considerazione della destinazione del mutuo chirografario all’azzeramento dello scoperto di conto, con richiesta di riclassificazione al tasso legale e di accertamento di usura originaria e sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha dichiarato inammissibile l’intervento del cessionario del credito, rilevando che il successore a titolo particolare può impugnare la sentenza di merito, ma non intervenire nel giudizio di legittimità se il dante causa si è già costituito. Nel merito dei motivi, la Corte ha ritenuto: inammissibile il primo motivo perché non chiaramente formulato e, comunque, attinente a un rinnovo di CTU rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo perché le questioni erano state dichiarate tardive in appello e le censure investivano solo argomentazioni svolte ad abundantiam, senza aggredire la ratio decidendi dell’inammissibilità ex art. 345 c.p.c.; inammissibile il quinto motivo perché non colpiva la ratio della decisione di merito e mirava a rimettere in discussione l’accertamento del tasso applicato; inammissibile il sesto perché la dedotta indeterminatezza della commissione di massimo scoperto non risultava devoluta in appello; inammissibile l’ultimo perché non era adeguatamente indicato che la questione fosse stata dedotta in appello, con violazione dell’onere di autosufficienza. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per il deposito di memorie nel procedimento camerale di legittimità.

  • art. 281 c.p.c.

    la Corte osserva che il giudice di merito non è tenuto a disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, essendo il rinnovo dell’indagine tecnica rimesso al suo potere discrezionale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio motivazionale non è scrutinabile quando opera la preclusione della doppia conforme e comunque se non è individuato un fatto storico decisivo omesso.

  • art. 2, commi 2 e 3, L. 10 ottobre 1990, n. 287

    invocato per sostenere la nullità delle fideiussioni in chiave antitrust; la Corte non esamina il merito perché la questione è tardiva in appello.

  • art. 33, comma 1, cod. cons.

    invocato per la validità delle fideiussioni sotto il profilo consumeristico; la questione è dichiarata tardiva in appello.

  • art. 34, commi 1 e 2, cod. cons.

    invocato per il controllo delle clausole vessatorie; la Corte non entra nel merito per tardività della questione in appello.

  • artt. 116, commi 1 e 3, c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti a sostegno della censura sui contratti di apertura di credito, ma senza superare la ragione di inammissibilità per novità della questione.

  • art. 117, commi 1, 4, 6 e 7, t.u.b.

    invocato per contestare la validità dei contratti di apertura di credito in mancanza di TAE/TAEG e indicazioni sulla capitalizzazione; questione non scrutinata per tardività in appello.

  • C.I.C.R. artt. 6 e 7

    richiamati in relazione alla capitalizzazione degli interessi e alla trasparenza bancaria; la Corte non affronta il merito della censura.

  • art. 1, comma 4, L. 7 marzo 1996, n. 108

    norma antiusura richiamata per contestare la verifica del tasso soglia e il rilievo della commissione di massimo scoperto.

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale parametro penale dell’usura nei rapporti bancari.

  • art. 117-bis, commi 1, 2, 3 e 4, t.u.b.

    invocato per dedurre l’indeterminatezza della commissione di massimo scoperto; la censura è dichiarata inammissibile per mancata devoluzione in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla necessità di riclassificare il rapporto al tasso legale; la Corte rileva difetto di autosufficienza e mancata dimostrazione della devoluzione in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte conferma che in appello non possono essere introdotte nuove domande o eccezioni; le questioni su antitrust, consumo e trasparenza bancaria sono state ritenute tardive.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    richiamato per la preclusione al sindacato sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente nel contesto dell’autosufficienza e della prova delle allegazioni, ma non quale ratio autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, t.u. spese di giustizia

    menzionato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito; la parte non ha un diritto alla rinnovazione automatica dell’indagine tecnica.
  • In sede di legittimità non è censurabile con successo una questione dichiarata inammissibile in appello per novità se il ricorso attacca solo le argomentazioni di merito svolte ad abundantiam e non la ratio decisoria effettiva fondata sull’art. 345 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda su un rilievo processuale assorbente, le censure contro le argomentazioni ulteriori sono inammissibili.
  • Le censure che presuppongono un omesso esame di fatto o un’omessa pronuncia richiedono una puntuale indicazione del fatto storico, della sua decisività e della sua avvenuta devoluzione nei gradi di merito, nel rispetto del principio di autosufficienza.
  • Le questioni relative a nullità di clausole contrattuali, usura, trasparenza bancaria o indeterminatezza di commissioni non possono essere esaminate in cassazione se non risultano ritualmente dedotte e devolute nei precedenti gradi di giudizio.
  • Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può impugnare la decisione di merito, ma non può intervenire nel giudizio di cassazione quando il dante causa sia già costituito e abbia svolto le difese sul medesimo diritto.
  • In presenza di doppia conforme, il sindacato sulla motivazione è fortemente limitato e non è consentito trasformare il motivo di cassazione in una nuova rivalutazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoConto correnteAnatocismoUsura bancariaImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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