Cassazione Civile, Ordinanza n. 25421/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006 con cui l'Ufficio, a seguito di interpello disapplicativo dichiarato improcedibile, aveva contestato il mancato superamento del test di operatività previsto per le società non operative, recuperando IRES e IRAP. La CTR aveva ritenuto che la società fosse stata costituita come mero veicolo societario per una sola operazione di acquisizione e successiva cessione di un immobile, finalizzata alla ristrutturazione del debito della controllante verso le banche, e che ciò integrasse una situazione oggettiva impeditiva del conseguimento dei ricavi minimi, tale da giustificare la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la CTR non aveva adeguatamente considerato le difese dell'Ufficio, che la disciplina delle società di comodo si applica anche a società costituite per intestare fittiziamente immobili e che gli esiti del procedimento penale erano irrilevanti; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 1, commi 109 e ss., l. n. 296/2006, deducendo che la mera costituzione della società come veicolo per l'operazione immobiliare e per la ristrutturazione del debito della controllante non integrava, di per sé, una causa oggettiva, non imputabile alla volontà dell'impresa, idonea a disapplicare la normativa antielusiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR aveva comunque esposto in modo comprensibile le ragioni della decisione e non era tenuta a confutare analiticamente tutte le allegazioni dell'Ufficio. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per il periodo d'imposta 2006, il contribuente che non supera il test di operatività deve provare in modo qualificato l'esistenza di una situazione oggettiva, straordinaria e a sé non imputabile, estranea alla normale dinamica gestionale dell'impresa, che abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi; non basta, invece, allegare che la società sia stata costituita per un unico affare o nell'ambito di una pianificazione aziendale condivisa, poiché ciò attiene a una scelta imprenditoriale e non a una causa oggettiva impeditiva. Poiché la CTR si era limitata a valorizzare la funzione di mero veicolo societario per la ristrutturazione del debito, senza verificare l'effettiva estraneità della situazione impeditiva alle scelte dell'imprenditore, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato come parametro del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c.
È evocato a sostegno della censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ribadisce che non occorre confutare analiticamente tutte le argomentazioni di parte.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte lo richiama come parametro della motivazione solo al livello del "minimo costituzionale"; la nullità ricorre solo in caso di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione censurabile in cassazione è solo quella che viola il minimo costituzionale di completezza e intelligibilità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge relativo all'onere probatorio e alla disciplina delle società di comodo.
La Corte afferma che grava sul contribuente l'onere della prova contraria qualificata circa la sussistenza di oggettive situazioni straordinarie e non imputabili che abbiano impedito il superamento del test di operatività.
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
Per il periodo d'imposta 2006, la disapplicazione è possibile solo in presenza di oggettive situazioni straordinarie che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi o del reddito minimi; il mancato superamento del test integra una presunzione legale di finalità elusiva superabile con prova contraria qualificata.
art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato come meccanismo procedurale per la richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva.
art. 35, comma 15, lett. d), d.l. 4 luglio 2006, n. 223
La Corte ne richiama l'introduzione della disciplina del comma 4-bis dell'art. 30 l. n. 724/1994.
art. 35, comma 16, d.l. 4 luglio 2006, n. 223
È richiamato per delimitare la decorrenza temporale della nuova disciplina nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 1, commi 109 e seguenti, l. 27 dicembre 2006, n. 296
È citata dalla ricorrente, ma la Corte precisa che la modifica che ha abrogato l'inciso "di carattere straordinario" non si applica retroattivamente al periodo d'imposta 2006.
art. 1, comma 110, l. 27 dicembre 2006, n. 296
La Corte osserva che non ha reso retroattiva la novella che ha eliminato il requisito della straordinarietà per i periodi d'imposta precedenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, perplessa, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente che sia sintetica o non confuti analiticamente tutte le tesi di parte.
- In tema di società di comodo, il mancato superamento del test di operatività integra una presunzione legale di finalità elusiva, superabile solo mediante prova contraria qualificata dell'esistenza di una situazione oggettiva, straordinaria e non imputabile al contribuente, che abbia reso impossibile il conseguimento dei ricavi minimi.
- Ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative, non basta dimostrare una ridotta operatività o la destinazione della società al compimento di un unico affare; occorre accertare che l'impedimento al conseguimento dei ricavi derivi da fattori estranei alla volontà e alla normale dinamica gestionale dell'impresa.
- Quando la situazione impeditiva deriva da una scelta imprenditoriale, anche se inserita in una pianificazione aziendale condivisa o finalizzata alla ristrutturazione del debito, essa non è di regola qualificabile come causa oggettiva di disapplicazione della disciplina antielusiva.
- Per il periodo d'imposta 2006, il requisito della straordinarietà della situazione oggettiva impeditiva mantiene rilievo ai fini della disapplicazione della normativa sulle società di comodo.
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