Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Il creditore aveva chiesto l'ammissione al passivo di somme dovute per retribuzioni, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie e permessi non goduti, nonché indennità di mancato preavviso. Il Tribunale aveva ammesso il credito solo in chirografo, ritenendo che nell'istanza di insinuazione non fosse stata formulata una specifica domanda di riconoscimento del privilegio e che la successiva richiesta in sede di opposizione integrasse una domanda nuova, quindi inammissibile. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c., 93, 95 e 98 l.f., sostenendo che non servano formule sacramentali per chiedere la prelazione e che il privilegio fosse desumibile dalla causa petendi e dalla documentazione allegata, trattandosi di crediti di lavoro subordinato assistiti dal privilegio generale ex art. 2751-bis, n. 1, c.c.; ha inoltre contestato la tesi del Tribunale circa la cristallizzazione del thema decidendum dopo il deposito del progetto di stato passivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha affermato che, pur essendo il giudizio di opposizione allo stato passivo soggetto al principio di immutabilità della domanda e non potendosi introdurre in quella sede nuove cause di prelazione non fatte valere in insinuazione, tale preclusione opera solo se dal contenuto dell'istanza originaria non sia comunque desumibile la volontà di ottenere il privilegio. Nel caso concreto, dalla domanda risultava chiaramente la natura lavoristica dei crediti reclamati; pertanto la mancata espressa formula di richiesta del privilegio non impediva di riconoscere la prelazione. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 4, c.p.c., ha ammesso il credito al passivo con privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c. Ha compensato integralmente le spese del merito, perché l'imprecisione dell'istanza aveva determinato la decisione errata del giudice di merito, e ha posto le spese del giudizio di legittimità a carico della procedura soccombente.
Norme richiamate
Richiamato a sostegno della censura di ultrapetizione/mutatio libelli, ma la Corte osserva che la domanda di privilegio può risultare anche implicitamente dall'atto di insinuazione, senza formule sacramentali.
art. 93 l.f.
La domanda di insinuazione deve contenere gli elementi idonei a identificare il credito e la relativa pretesa, ma la prelazione può emergere dal contenuto complessivo dell'istanza.
art. 95 l.f.
Il deposito del progetto di stato passivo non cristallizza in modo assoluto il thema decidendum in senso tale da impedire di valorizzare quanto già desumibile dalla domanda originaria.
art. 98 l.f.
Nel giudizio di opposizione non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali, salvo che la prelazione sia già ricavabile dalla domanda di insinuazione.
art. 99 l.f.
Il giudizio di opposizione allo stato passivo è un rimedio impugnatorio retto dal principio di immutabilità della domanda.
art. 2751-bis, comma 1, n. 1, c.c.
I crediti per retribuzioni dovute a prestatori di lavoro subordinato sono assistiti da privilegio generale sui mobili.
La causa è stata decisa nel merito dalla Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo vige il principio di immutabilità della domanda: non è consentito introdurre nuove cause di prelazione o domande sostanzialmente nuove rispetto a quelle formulate con l'istanza di insinuazione.
- La richiesta di ammissione al passivo con privilegio non richiede formule sacramentali: è sufficiente che dalla descrizione del credito, dalla causa petendi e dagli allegati emerga in modo univoco la volontà di ottenere la collocazione privilegiata.
- Se l'istanza di insinuazione descrive chiaramente un credito assistito per legge da privilegio, il giudice deve riconoscerlo anche in difetto di espressa domanda di prelazione, non potendo arrestarsi a un formalismo privo di reale incidenza sull'oggetto della pretesa.
- Quando la qualificazione del credito e la sua assistenza privilegiata risultano già dagli atti e non sono necessari ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può decidere nel merito riconoscendo direttamente la prelazione.
- Le spese del merito possono essere compensate se l'errore del giudice è stato provocato dall'imprecisione dell'istanza del creditore, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
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